Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30762 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. II, 28/11/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 28/11/2018), n.30762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28641/2014 R.G. proposto da:

AVV. T.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano

D’Acunti, con domicilio eletto in Roma, al Viale delle Milizie n. 9,

presso lo studio dello stesso difensore;

– ricorrente –

contro

DR. L.C., rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Di Toro e

Anselmo Carlevaro, con domicilio eletto in Roma, via Gian Giacomo

Porro n. 8, presso lo studio degli stessi difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2931 depositata il 17

aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Torino, con una sentenza n. 2931 del 17 aprile 2014, accoglieva la domanda proposta da L.C. nei confronti del convenuto, Avv. T.F., condannandolo al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 49.878,53, per compensi professionali, oltre ad interessi dal 21 febbraio 2013 al saldo, respinta la riconvenzionale spiegata;

– sul gravame proposto dall’Avv. T.F., la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art 348 bis c.p.c., ritenendolo del tutto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;

– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre l’Avv. T.F. sulla base di due motivi;

– il L. resiste con controricorso.

Atteso che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta dal controricorrente. Essa è infondata per avere il T. depositato copia autentica sia della sentenza impugnata sia dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. corredata dalla relata di notificazione;

– venendo al merito del ricorso, il primo motivo (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., per non aver il tribunale di merito compiuto una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, astraendo quella riprodotta al sub 1 rispetto alle altre) e il secondo motivo di ricorso (col quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 3, laddove il tribunale di merito pur avendo correttamente qualificato la scrittura privata come patto di quota di lite, volto a permettere al legale di ottenere a titolo di corrispettivo per la sua prestazione professionale una percentuale del bene in contestazione ovvero una percentuale ragguagliata al valore della lite, non ha però tratto le conseguenze secondo le quali doveva essere escluso che l’accordo comportasse l’assunzione dell’obbligo di rifondere il cliente della somma a cui lo stesso avrebbe potuto essere condannato), in quanto intimamente connessi, vertendo entrambi sulla interpretazione della clausola di cui al “sub 1”, sono da trattare congiuntamente. Essi sono inammissibili per plurime ragioni.

In primo luogo, i motivi deducono questioni caratterizzate da novità rispetto alle questioni proposte in appello.

Per consolidata giurisprudenza i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni o temi nuovi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 907 del 17 gennaio 2018; Cass. n. 17041 del 9 luglio 2013). Per questo si esige, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che il ricorrente indichi dove e quando abbia prospettato, nei precedenti gradi, le questioni proposte col ricorso, se dalla sentenza impugnata non risultano dibattute nei gradi di merito. In mancanza dell’assolvimento di tale onere, la censura non è esaminabile.

Le censure proposte sono, inoltre, inammissibili con rifermento all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la parte che intende sottoporre all’esame di legittimità gli errores in procedendo in cui assume sia occorso il giudice di merito è comunque gravato dell’onere di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 4. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è concorde infatti nel ritenere che anche quando col ricorso per Cassazione venga denunciato un error in procedendo e il giudice di legittimità sia investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, per poter procedere effettivamente a siffatta operazione, è necessario che la censura sia stata dal ricorrente ritualmente formulata, coerentemente col principio di autosufficienza, corollario del requisito di specificità (cfr. Cass. n 896 del 17 gennaio 2014; Cass. Sez. Un. n. 8077 del 22 maggio 2012). Anche laddove la Corte “vesta i panni” del giudice del fatto, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura e a tal fine il ricorrente non si ritiene dispensato dall’onere di riportare il contenuto degli assunti nel ricorso medesimo, per meglio dire: il ricorrente non può rinviare all’atto da esaminare ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 12664 del 10 luglio 2012; Cass. n. 20405 del 20 settembre 2006; Cass. n. 22880 del 29 settembre 2017). Il giudice di legittimità, pertanto, deve esaminare le censure senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (cfr. Cass. n. 31082 del 28 dicembre 2017; Cass. n. 1926 del 3 febbraio 2015).

Nella specie nel primo motivo non viene riportata integralmente la previsione contrattuale di cui al sub 1), nè indicato il contenuto delle altre prescrizioni, pur essendone chiara la decisività ai fini della censura proposta; tali considerazioni sono valide anche per il secondo motivo di ricorso non essendo possibile per la Suprema Corte verificare la corretta qualificazione giuridica operata non emergendo dal ricorso elementi sufficienti onde permettere detta verifica. Il ricorrente si limita a rimandare alla scrittura privata predisposta in allegato, ma non riporta nel ricorso siffatti elementi onde permettere al giudice di esaminare le censure.

Proprio per queste ragioni i motivi sono da dichiararsi inammissibili e non possono condurre il giudice ad entrare nel merito ricercando negli atti allegati il senso proposto dalla parte.

Inammissibili, infine, le critiche dirette contro l’ordinanza della Corte di appello (v. pagg. 12 e 13), non ricorrendo le ipotesi individuate dalle Sezioni Unite (v. sent. n. 1914 del 2016).

In conclusione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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