Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30761 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA

ALESSANDRO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato MADDALO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento nei limiti di cui

alla sentenza SS.UU. n. 13642/11 con cassazione e rinvio al Giudice

di Merito per la determinazione del rendimento sottoponibile alla

ritenuta del 12,50%.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( T. T.) sulle somme erogate da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto (con effetto dal 01/12/2001), la CTP-Roma (n. 436/25/2005) riconosce che “la differenza richiesta a rimborso …

deriva in modo diretto dall’applicazione certificata dal Fondenel di una ritenuta pari a L. 581.255.853 in virtù dell’applicazione dell’aliquota del 34,5% al montante imponibile e l’applicazione dell’aliquota pari al 12,5% al medesimo montante per un importo di L. 210.538.921, di talchè il rimborso non è che la differenza tra due importi (applicato e dovuto)…”.

B. L’Agenzia delle entrate appella, chiedendo che “l’istanza di rimborso sia accolta limitatamente alle maggiori ritenute operate a causa dell’applicazione dell’aliquota del 34,51%, sulla parte delle somme erogate costituenti rendimento del capitale, previa produzione in giudizio di idonea certificazione di parte, in mancanza delle quale la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) dovrà rigettarsi per inadempimento dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.)”.

C. La CTR-Lazio, “in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara non dovuta la somma richiesta”.

Motiva la decisione ritenendo che, ai fini del trattamento fiscale, “le somme versate hanno avuto natura di controprestazione del lavoro svolto dal dipendente al pari di quelle accantonate dal datore di lavoro e destinate al TFR”.

D. Il contribuente ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello del 23 novembre 2006, favorevole al fisco, denunciando con due mezzi (e memorie) violazioni di legge e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte pubblica con controricorso (e memorie).

E. Il primo mezzo, “violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56”, è inammissibile perchè la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112) deve essere fatta valere espressamente ed esclusivamente per nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) giammai per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3; cfr. Sez. 2, n. 26598/2009).

F. Passando al secondo mezzo – “violazione e falsa applicazione dell’arto della L. n. 482 del 1985 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR, nonchè del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 117 e 33” – trattasi di questioni tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato: In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del T.U.I.R.”.

G. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione (par. 6.1) che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

H. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

I. Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto rifgerimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

J. ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata con rinvio della causa per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (par. F-G), alla commissione regionale competente, che in diversa composizione accerterà le somme maturate per investimenti nel libero mercato e liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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