Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30761 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30761 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sui ricorso 22756-2016 proposto
AGENZIA DELIE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, Attivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
NIASFATI CASOLARI ENRICO;

– intimato avverso la sentenza n. 1686/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
16/06/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 21 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
19/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che
aveva acccolto il ricorso di Masetti Calzolari Enrico contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2005. La CFR
osservava in particolare che l’agenzia fiscale non aveva adeguatamente
assolto il proprio onere di provare il fondamento delle pretese fiscali
portate dall’atto impositivo impugnato, trattandosi di accertamento in
applicazione dello studio di settore e quindi basato su presunzioni
semplici, avendo comunque il contribuente invece dimostrato sul
piano fattuale e logico le ragioni giustificative dello scostamento dallo
studio di settore contestatogli.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa
applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54,
d.P.R. 633/1972, 62 sexies, d.l. 331/193, 2697, 2729, cod. civ., poiché
la CTR ha affermato l’infondatezza delle sue pretese creditorie basate
sullo scostamento dallo studio di settore di riferimento a fronte delle
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Rilevato che:

controallegazioni/controprove del contribuente, così violando dette
disposizioni legislative in contrasto con la consolidata giurisprudenza
di legittimità.
La censura è infondata.
Va ribadito che «I parametri o studi di settore previsti dall’art. 3,

dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su
campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori
che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il
legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analiticoinduttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che
deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il
contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto,
contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di
mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da
allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri
fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che
sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario
standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione
dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di
accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,
n. 1, c.p.c.)» (Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 01) .
La CFR emiliana ha fatto piena e corretta applicazione di merito del
principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.
In particolare il giudice tributario di appello ha valutato con puntualità
e precisione gli argomenti logici e le allegazioni probatorie del
contribuente, considerando che si tratta di persona particolarmente
possidente, tanto che il reddito derivante da altre fonti (patrimonio
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commi 181 e 187, della 1. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante

immobiliare; azienda agricola in comproprietà) è superiore a quello
professionale sia dichiarato che accertato con l’utilizzo dello studio di
settore; rilevando altresì che nell’annualità fiscale in esame il
contribuente aveva chiuso lo studio professionale (dentistico) per
alcuni mesi e limitato la sua attività a causa di un infortunio.

contro probatorio gravante sul contribuente, secondo la specifica
indicazione riveniente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Tali valutazioni di merito non sono ulteriormente sindacabili in questa
sede, secondo i principi di diritto che «Con la proposizione del ricorso
per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici
del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed
in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è
sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di
quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01) e che «In tema di
ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in
un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della
fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando
necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta,
mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del
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La CTR quindi ha concretamente apprezzato l’assolvimento dell’onere

giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017

a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica

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