Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30760 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. II, 28/11/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 28/11/2018), n.30760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17994/2014 R.G. proposto da:

F.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Colafiglio,

con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento n. 55, presso l’Avv.

Nicola Di Pierro;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni

Foschini e Tommaso De Dominicis, con domicilio in Roma, via G.

Avezzana n. 31, presso il secondo difensore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 778

depositata il 29 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Ravenna – riuniti i giudizi relativi alle opposizioni proposte avverso due decreti ingiuntivi – con sentenza n. 506 del 2006, revocati i decreti opposti, in parziale accoglimento delle domande proposte da M.M. nei confronti della Impresa Edile Mu. s.r.l. e da F.B., condannava l’impresa al pagamento di Euro 9.948,67 ed il F. ad Euro 7.791,00 a titolo di corrispettivi dovuti per l’attività svolta dal geometra M. in relazione alla realizzazione del complesso immobiliare denominato (OMISSIS);

– sul gravame interposto dalla Impresa Mu. e dal F., la Corte d’appello di Bologna, nella resistenza dell’appellato, che proponeva anche appello incidentale (lamentando che il giudice di prime cure avesse deciso sul quantum in base alla valutazione peritale), in accoglimento dell’appello proposto dal F., respingeva la domanda proposta nei suoi confronti ritenendo provata dalla confessione del M. che il progetto di massima realizzato dal geometra aveva solo valenza di promuovere le vendite e le provvigioni in tal senso maturate sarebbero gravate sugli acquirenti; in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Impresa, riconosceva la stessa debitrice del minore importo di Euro 3.835,00, sottratti i costi relativi al progetto di variante, per non essere il geometra abilitato a redigere progetti che richiedevano l’impiego di strutture in cemento armato, confermava per il resto la sentenza di primo grado, con condanna del M. alle restituzioni di quanto ricevuto, in esecuzione del decreto ingiuntivo, dal F. e dall’impresa in eccedenza rispetto alla somma accertata;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Bologna ricorre il solo F. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria;

– il M. resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso principale (con il quale è dedotta l’omessa pronuncia quanto alla maggiorazione degli interessi sulle somme da restituire) è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, fuori della ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali integrano una componente di tale danno nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria alla quale accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 del codice di rito (vedi, tra le tante, Cass. 19 settembre 2016 n. 18292).

Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà affatto conto che nel dibattito processuale si sia mai discusso, quanto alla domanda restitutoria proposta dal F., anche degli interessi.

Sarebbe stato, pertanto, onere dell’odierno ricorrente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, indicare in quale fase processuale ed in quali termini abbia sollevato la relativa questione. Solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il ricorrente chiarisce di avere formulato la relativa domanda all’udienza del 13 gennaio 2009, con foglio di conclusioni allegato al verbale di udienza.

Invero questa Corte ha statuito il principio che al riguardo alcun rilievo può assegnarsi alla integrazione delle difese nella memoria illustrativa giacchè il vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c. (e quindi anche ex art. 380 bis 1 c.p.c.), essendo la relativa funzione quella di meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunziati nel ricorso, sicchè non è idonea a far venire meno una causa di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., del ricorso, sostituendosi quoad effectum ad essi (cfr. Cass. 15 aprile 2011 n. 8749; Cass. 29 marzo 2006 n. 7237; Cass. 7 aprile 2005 n. 7260; e già Cass., Sez. Un., 19 maggio 1997 n. 4445; altresì, con riferimento alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., Cass. 23 agosto 2011 n. 17603).

In mancanza dell’assolvimento di tale onere, il ricorso principale dovrà perciò dichiararsi inammissibile;

– venendo al ricorso incidentale, esso non può essere esaminato nel merito in quanto tardivo. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 maggio 2013, il ricorso incidentale del M. è stato notificato all’altra parte il 2 ottobre 2014, oltre la scadenza del termine annuale (cui si somma il periodo di sospensione feriale dei termini processuali) prescritto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, per proporre impugnazione. La tardività del ricorso incidentale non ne precluderebbe l’esame ove il ricorso principale fosse stato ammissibile. Poichè il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, e il ricorso incidentale è stato notificato oltre la scadenza del termine per impugnare la sentenza di appello, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’impugnazione incidentale proposta dal controricorrente ha perso efficacia e non può quindi essere esaminata.

Alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue infatti di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorchè erano già scaduti i termini di impugnazione della sentenza di appello, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 8105 del 2006).

Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed inefficace quello incidentale.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della sola parte ricorrente, soccombente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Tale obbligo, infatti, non trova applicazione nei confronti del ricorrente incidentale, in quanto il contributo è previsto per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, del ricorso ((Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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