Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30760 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30760 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22402-2016 proposto da:
LAVORATTI PARIGINO) SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. _APOSTOLI, 66,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 325/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 25 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dalla Lavoratti
Parigino srl (nonché quello incidentale proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale) avverso la sentenza n. 67/3/13 della
Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva parzialmente
accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRES, IVA 2007. Il giudice tributario di appello,
nella parte che qui rileva, osservava in particolare che l’atto impositivo
impugnato era adeguatamente motivato in punto sussistenza delle
“gravi incongruenze” tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo
studio di settore applicato e che ciò fondava la presunzione semplice di
inattendibilità della contabilità della società contribuente, con la
conseguente legittimità della procedura accertativa ex art. 39, primo
comma, lett. d), d.P.R. 600/1973; che comunque l’Ente impositore
aveva correttamente applicato il cluster più prossimo alla tipologia di
attività economica svolta dalla società contribuente medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Lavoratti
Parigino srl deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Ric. 2016 n. 22402 sez. MT – ud. 22-11-2017
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MANZON.

Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime
disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato la sufficienza, al
fine del giudizio di fondatezza delle pretese erariali portate dall’avviso
di accertamento impugnato, del mero scostamento, ancorchè ritenuto

applicato.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime
disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato la “gravità” dello
scostamento dall’ studio di settore riscontrato nell’atto impositivo
impugnato.
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la
ricorrente denuncia un’ ulteriore violazione/falsa applicazione di
plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha ritenuto corretto il

cluster applicato in concreto dall’agenzia fiscale.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Va ribadito che:
-«I parametri o studi di settore previsti dall’art. 3, commi 181 e 187,
della 1. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell’estrapolazione
statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di
contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando
eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo
esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex
art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere
necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul
quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe
l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto,
Ric. 2016 n. 22402 sez. MT – ud. 22-11-2017
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grave, dei ricavi dichiarati da quelli desumibili dallo studio di settore

la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal
modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da
giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale
secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato,
mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità

(Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.)»
(Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01);
-«L’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere
dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto
risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1°
gennaio 2007, in base all’art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma
innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso,
ha soppresso il riferimento alle “gravi incongruenze”, prima operato
tramite il rinvio recettizio all’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre
1993, n. 427» (Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651 01).
I principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali inducono a
ritenere giuridicamente corretta la sentenza impugnata.
La CTR ligure infatti ha argomentatamente evidenziato le ragioni per le
quali ha ritenuto che l’Ente impositore abbia correttamente individuato
lo studio di settore (duste7) da applicare nel caso di specie e di contro
ha escluso che la società contribuente abbia fornito adeguata prova
contraria.
Il giudice tributario di appello peraltro ha affrontato e risolto in senso
sfavorevole alla società contribuente stessa la questione della “gravità”
dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo
Ric. 2016 n. 22402 sez. MT – ud. 22-11-2017

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dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

strumento accertativo parametrico utilizzato nell’atto impositivo
impugnato, senza tuttavia considerare che -come statutosi nel principio
di diritto di cui al secondo arresto giurisprudenziale citatonell’annualità fiscale de qua era applicabile la modifica dell’art. 10,
comma 1, legge 146/1998 (disposta con l’art. 1, comma 23, lett. b),

dell’accertamento basato sullo studio di settore l’originario riferimento
alle “gravi incongruenze” di cui al testo letterale originario dell’art. 62
scxies, comma 3, d.l. 331/1993.
Trattandosi di accertamento notificato il 10 ottobre 2012, riferito
all’anno di imposta 2007, è indubbio che tale modifica normativa sia
applicabile nel caso di specie e ciò rende addirittura ultroneo il secondo
mezzo dedotto dalla ricorrente.
Ciò precisato in punto di diritto, va comunque rilevato che lo sviluppo
delle censure attinge le valutazioni meritali del giudice tributario di
appello, che pacificamente non sono ulteriormente revisionabili in
questa sede, secondo i consolidati principi che:
-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di
legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
Ric. 2016 n. 22402 sez. MT – ud. 22-11-2017
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legge 296/2006), con la quale è stato soppresso ai fini

quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01);
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese
prenotate a debito.
sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017
Il Pres iderúe

implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;

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