Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3076 del 11/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3076 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
ORDINANZA
NTER LOGUTORI
sul ricorso 17860-2011 proposto da:
ITL IMBUTITURA TRANCIATURA LAMIERE SRL 03704250012
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio
dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAROTTA SALVATORE, giusta procura speciale ad
litem in calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA NOMOS SPA – ora EQUITALIA NORD SPA in
persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell’avvocato RICCI SANTE, che la rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 11/02/2014
all’avvocato CIMETTI MAURIZIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 24/15/2010 della Commissione Tributaria
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Parente (per delega
avv. Maurizio Cimetti) che si riporta agli scritti e chiede l’archiviazione.
Ric. 2011 n. 17860 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-
Regionale di TORINO del 10.3.2010, depositata il 05/05/2010;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17860/11
Ricorrente: società I.T.L. Imbutitura Tranciatura Lamiere srl.
Controricorrente: Equitalia Nomos Spa.
Relazione
Il relatore Cons. Salvatore Bognanni,
letti gli atti depositati
Osserva
1. La società I.T.L. Imbutitura Tranciatura Lamiere srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n.
24/15/10, depositata il 5 maggio 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di iscrizione di ipoteca,
riguardante varie cartelle di pagamento emesse per diverse imposte, riguardanti più annualità, veniva ritenuta infondata.
ticolare il giudice di secondo grado osservava che quell’atto esecutivo, e cioè l’iscrizione d’ipoteca, riguardava ruoli e cartelle
che, pur essendo stati oggetto di impugnazione, tuttavia non impedivano tale adempimento per fini cautelari da parte dell’agente
della riscossione, tanto più che tale adempimento, peraltro dovuto, era precedente al provvedimento di sospensione dell’esecuzione
della cartella in data 8.10.2007; misura del resto che non precludeva quella cautelare relativa all’ipoteca stessa, la cui iscrizione del resto non rappresentava inizio di esecuzione, avendo finalità differente, appunto di cautela per il creditore. Equitalia
Nomos resiste con controricorso.
Motivi della decisione
La Corte
2. Rilevato:
Oggetto: opposizione avviso iscrizione ipoteca,
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che i motivi posti a sostegno del ricorso attengono a questioni
già sottoposte all’esame delle SS.UU. di questa Corte, che ancora
non risultano vagliate;
3. ritenuto:
che tale circostanza costituisca motivo di oppor e
di at-
tendere il relativo giudizio, e pertanto la decisione del presente
ricorso va rinviata in attesa di quella pronuncia;
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 29 gennaio 2014.
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