Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3076 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17371-2005 proposto da:

La RTI RETI TELEVISIVE ITAL, SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio

dell’avvocato PACIFICO ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSI GIUSEPPE con procura speciale del

Notaio Dott. ARRIGO ROVEDA in Milano il 16/10/2009 Repertorio N. 419;

– ricorrente –

contro

Q.S., Q.D., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell’avvocato TERRINONI

LUIGI, che le rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.M., CE.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,Prima

Sezione Civile, emessa il 13/01/2005; depositata il 07/02/2005;

R.G.N. 296 e 347/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ANTONIO PACIFICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con semenza n 33215 del 11 ottobre 2001 il Tribunale di Roma, accogliendo le domande proposte dalle sorelle Q.S. e D., dichiarava che l’esposizione resa dall’avv. CE. A. nel corso della trasmissione televisiva ” (OMISSIS)”, andata in onda il (OMISSIS), aveva “arrecato pregiudizio alla personalità” delle attrici “mediante offesa alla memoria dei loro genitori”; il primo giudice condannava, inoltre, il CE. il conduttore C.M., in solido, a pagare a Q.S. ed a Q.D., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di L. 80.000.000 (L. 40.000.000 in favore di ciascuna attrice) nonchè la RTI spa (titolare della emittente (OMISSIS)) a pagare, in proprio, per la medesima causale, la somma di L. 100.000.000 (L. 50.000.000 in favore di ciascun attrice), il tutto con interessi legali dalla sentenza, pubblicazione del dispositivo, a cura e spese dei convenuti in solido, sui quotidiani “(OMISSIS)” e ” (OMISSIS)”, con le spese processuali liquidate, in favore delle sorelle Q., nella misura complessiva di L. 5.800.000. Avverso detta sentenza interponevano due distinti appelli, innanzi a questa corte, C.M. e la RTI spa, concludendo come in epigrafe.

In entrambi i giudizi si costituivano le sorelle Q. per chiedere il rigetto dei due gravami.

Anche in questo grado – come già avanti al Tribunale – il CE. restava contumace. Disposta la riunione delle due impugnazioni ex art. 335 c.p.c. – con provvedimento presidenziale del 8 marzo 2000 – sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all’udienza del 8 ottobre 2004, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito di memoria conclusionale e di replica”.

Con sentenza 13.1 – 7.2.05 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, decideva come segue. “1) accoglie in parte l’appello di C.M.;

2) respinge il gravame di Reti Televisive italiane – RTI spa, in persona del legale rappresentante;

3) in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza stessa, a cure e spese di RTI spa e di CE.AL., in solido, secondo le modalità esecutive già indicate dal Tribunale;

4) conferma nel resto la sentenza appellata;

5) per l’effetto condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a Q.S. ed a QU.DA. le spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 8000,00 (ottomila 00) cui Euro 6300,00 per onorari di avvocato, Euro 280,00 per esborsi, Euro 1.420,00 per diritti e competenze, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali;

6) nulla per le spese del grado tra gli appellanti ed il contumace CE.AL.”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., esponendo due motivi.

Hanno resistito con controricorso Q.S. e Q. D..

La RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. ha depositato memoria.

Anche Q.S. e Q.D. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la R.T.I. s.p.a. denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3); insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia della responsabilità della concessionaria R.T.I. per non aver impedito la diffusione della esposizione, ritenuta denigratoria, da parte dell’ospite della trasmissione (art. 360 c.p.c., n. 5)” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.

Nella sentenza della Corte di Appello di Roma si legge: “in ordine alla responsabilità della R.T.I. per omesso controllo sulla messa in onda del contenuto diffamatorio della più volte citata puntata del “(OMISSIS)” la Corte condivide l’interpretazione del Tribunale secondo cui la L. n. 223 del 1990, art. 30, comma 4 in caso di attribuzione di un fatto determinato, estende l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 47 del 1948, art. 13 al concessionario privato od alla persona delegata al controllo della trasmissione. Ne deriva che, non avendo la concessionaria RTI utilizzato i necessari accorgimenti tecnici – che ben potevano essere tempestivamente adottati – per impedire la divulgazione dell’esposizione dell’Avvocato CE., palesemente denigratoria per la memoria dei defunti genitori delle Q. (assassinati ed indicati come ladri) detta appellante risponde dell’evento dannoso, in base al titolo indicato dal Tribunale”. La norma penale in questione stabilisce che nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, al concessionario (ovvero alla persona da lui delegata) sono applicabili le sanzioni previste dalla L. n. 47 del 1948, art. 13. La norma stessa non stabilisce, invece, che i soggetti in questione debbano rispondere quando, per colpa, abbiano omesso il controllo necessario ad impedire che vengano commessi reati di diffamazione.

Tale responsabilità è contemplata soltanto ed esclusivamente dal precedente comma 3 nelle ipotesi in cui detti soggetti abbiano omesso per colpa di svolgere il controllo necessario ad impedire che vengano diffuse trasmissioni (radiofoniche o televisive) che abbiano carattere di oscenità, trasmissioni destinate all’infanzia o all’adolescenza, e trasmissioni a contenuto impressionante o raccapricciante. La Corte Territoriale ha, inoltre, omesso di chiarire quale sarebbe il nesso logico-giuridico tra l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 alla fattispecie prevista dalla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 4 e la responsabilità della concessionaria R.T.I. per “non aver impedito la divulgazione dell’esposizione dell’Avvocato CE., palesemente denigratoria”.

Il motivo non può essere accolto.

Occorre anzitutto rilevare che in fatto la Corte di merito ha individuato correttamente (e cioè con motivazione immune da vizi logici) la fonte della responsabilità della RTI nel non aver questa “… utilizzato i necessari accorgimenti tecnici – che bene potevano essere tempestivamente adottati nella fattispecie – per impedire la divulgazione dell’esposizione dell’avvocato CE. …”.

Ciò premesso va confermato il seguente principio di diritto;

“Poichè l’onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand’anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato”. (Cass. Sentenza n. 25157 del 14/10/2008; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 e Cass. Sentenza n. 4053 del 19/02/2009).

La normativa applicabile è quindi quella generale in tema di responsabilità civile per “fatto illecito” (art. 2043 c.c. e segg.;

e dunque anche per colpa).

Poichè è il predetto principio di diritto la corretta base giuridica dell’affermazione di responsabilità in questione (alla luce dell’assunto in fatto esposto nell’impugnata decisione), deve ritenersi giuridicamente non corretta (sulla base di quanto ora esposto) la ricerca (come base per la liquidazione in sede civile del danno de qua) di specifiche e speciali norme penali (come l’art. 30 cit.) alle quali ricollegare una specifica e corrispondente responsabilità civile.

Le doglianze concernenti detto art. 30 debbono dunque ritenersi irrilevanti; mentre la motivazione esposta dalla Corte di merito, apparendo conforma al diritto il dispositivo, va corretta sotto il profilo giuridico ex art. 384 c.p.c. affermando l’applicabilità nella fattispecie del principio di diritto sopra esposto.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)” esponendo censure da sintetizzare nel modo seguente. La Corte di Appello di Roma (dopo che il Tribunale aveva condannato la R.T.I., senza alcuna motivazione, al pagamento della somma di L. 100.000.000 in aggiunta alla condanna in solido degli altri convenuti al pagamento della somma di L. 80.000.000) ha motivato la conferma della condanna della R.T.I. S.p.a. al risarcimento di un ulteriore danno in favore delle attrici appellate semplicemente inserendo le parole “atteso il diverso titolo di responsabilità in ordine all’evento dannoso” dopo l’indicazione della – somma di L. 100,000.000 liquidata dal Tribunale (e ritenuta congrua e adeguata) posta “distintamente a carico … di RTI spa” (v.

sentenza impugnata, a pag. 12). La motivazione può anche essere considerata sufficiente; ma la pronuncia è indubbiamente viziata dalla violazione dell’art. 112 c.p.c.. La Corte Territoriale ha, infatti, pronunciato su una domanda di condanna della R.T.I. S.p.a.

al risarcimento di un ulteriore e distinto danno mai proposta, neanche implicitamente, dalle attrici, sulla scorta di una motivazione, omessa dal Tribunale, fondata sulla diversa e ulteriore responsabilità della R.T.I. S.p.a. ex art. 30, comma 4, L. Mammì mai dedotta dalle attrici stesse; ed ha attribuito loro un bene (la somma di L. 100.000.000 a titolo di ulteriore risarcimento danni) diverso da quello richiesto (la condanna della R.T.I. S.p.a., in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni derivati dalla diffamazione aggravava) e non compreso, nemmeno implicitamente, nella loro domanda.

Il motivo non può essere accolto.

La stessa parte ricorrente afferma (v. anche a pag. 4 del ricorso) che nell’atto introduttivo le attrici hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti – per essersi resi responsabili, nei confronti delle attrici, di diffamazione aggravata e di lesione dell’identità personale – al pagamento in loro favore della somma di L. 1 miliardo o del diverso importo ritenuto secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Va anzitutto rilevato che: -A) la somma complessiva liquidata (L. 80 milioni + L. 100 milioni = L. 180 milioni) non è certamente superiore a quanto complessivamente richiesto; – B) che la citazione dell’art. 30 cit. da parte del Giudice di merito (errata o meno) non costituisce sicuramente violazione dell’art. 112 c.p.c. concernendo solo la qualificazione giuridica della causa petendi della domanda (spettante a Giudicante) mentre non sono mai stati in alcun modo alterati in fatto nè la causa petendi nè il petitum.

Una volta assodata la mancanza di pregio delle doglianze concernenti i due punti (A e B) ora considerati, le residue doglianze sono (prima ancora che comunque prive di pregio, trattandosi di motivazione del tutto immune da vizi rientranti nelle categorie indicate nella rubrica del motivo) inammissibili per difetto di sufficiente specificità e chiarezza.

Infatti la mera circostanza che invece di una condanna solidale di tutti convenuti (che, sulla base di quanto ritenuto ed affermato in sentenza dai Giudici di merito, in tale ipotesi, sarebbe certamente stata per l’importo totale di L. 180 milioni), siano emesse due distinte condanne (L. 80 milioni + L. 100 milioni; senza dunque che le attrici abbiano ricevuto un bene della vita realmente maggiore; o comunque diverso in modo giuridicamente rilevante sotto i profili in questione) non è oggetto di rituali censure chiaramente, specificamente e motivatamente basate sulla asserita violazione (peraltro in realtà comunque non configurabile) di loro ben individuati diritti.

Tanto basta per affermare detta inammissibilità.

Una ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità va in ogni caso individuata nella circostanza che mentre le attrici si sono trovate di fronte ad una condanna non solidale di tutte e tre le controparti, con conseguente configurabilità in astratto della lesione di un loro interesse (questa Corte Suprema – in difetto di domanda – non è chiamata ad accertare se sia stato leso un loro diritto; ma è incontestabile che in linea generale ogni creditore ha interesse ad una condanna solidale di tutti i suoi debitori; ed ha – in linea generale – diritto ad ottenerla; anche nel caso di “… diverso titolo di responsabilità in ordine all’evento dannoso”; cfr. tra le altre: Cass. Sentenza n. 15431 del 22/07/2005; Cass. Sentenza n. 18497 del 25/08/2006; e Cass. Sentenza n. 16810 del 20/06/2008; è ciò va sottolineato solo per suffragare quanto si sta per dire circa l’interesse della RTI), non si vede quale concreto interesse (cfr.

tra le altre Cass. Sentenza n. 13373 del 23/05/2008) abbia invece la parte ricorrente a dolersi di una siffatta pronuncia (nè detta ricorrente lo spiega ritualmente).

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nel modo indicato nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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