Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3076 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3076 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 9009/2012 proposto da:
Danesi Antonella, non in proprio ma nella qualità di curatore del
Fallimento della Soems s.p.a. in liquidazione, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Tacito n.41, presso lo studio dell’avvocato
Patti Salvatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Venturelli
Isabella, Balestra Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente contro
Rossi Mauro Gianluca;
– intimato 1

och

Data pubblicazione: 08/02/2018

nonchè contro

Rossi Mauro Gianluca, elettivamente dornicilinto in Roma, Via di
Pietralata n.320-d, presso lo studio dell’avvocato Mazza Ricci
Gigliola, rappresentato e difeso dall’avvocato Tengo Gaetano, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

contro
Danesi Antonella, non in proprio ma nella qualità di curatore del
Fallimento della Soems s.p.a. in liquidazione, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Tacito n.41, presso lo studio dell’avvocato
Patti Salvatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Venturelli
Isabella, Balestra Luigi, giusta procura in calce al ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentaleavverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il
29/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte,
Rilevato che:
Con décreto depositato il 29/2/2012, il Tribunale di Forlì, in riforma
dello stato passivo reso esecutivo il 10/6/2011, ha ammesso al
passivo del Fallimento SOEMS s.p.a. il credito vantato da Rossi
Mauro Gianluca in privilegio ex art.2751 bis n.2 cod. civ., per la
somma di euro 74.821,64, oltre interessi, e condannato alle spese di
lite il Fallimento.

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-controricorrente e ricorrente incidentale –

Il Rossi aveva chiesto i compensi dovuti per le mensilità da ottobre
2009 a dicembre 2010, in forza di due contratti di lavoro a progetto,
della durata di un anno ciascuno, il primo del 1/1/2009 ed il secondo,
del 1/1/2010, aventi ad oggetto «Opere di controllo, modifiche
macchinari, avanzamento tecnologico, verifica e coordinamento delle

spa/Turboplast srl» in Sant’Agata di Puglia il primo, ed il secondo in
Manfredonia, nei quali era previsto il compenso mensile di euro
4000,00, oltre iva, da versarsi in rate non necessariamente a cadenza
mensile, concordate in base tV lo stato di avanzamento del progetto,
con bonifici bancari sul conto corrente del collaboratore.
Nello specifico e per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto la
certezza della data anteriore al fallimento dei due contratti,
considerando, quali elementi probatori: l’esecuzione di bonifici
bancari della Soems in favore del Rossi nelle date 27/2/09, 22/4/09,
29/4/2010, 24/6/2010, 28/6/2010, 8/7/2010, 28/9/2010, avuto in
particolare riguardo ai versamenti di aprile e giugno 2010; la missiva
del 16/2/2010 della Soems inviata alla regione Puglia; le fatture del
2010 emesse da terzi, ove si indicavano che gli acquisti erano stati
autorizzati da Soems nella persona del Rossi, che aveva sottoscritto
ogni fattura; i verbali di sequestro e di rimozione dei sigilli eseguiti
dal Nucleo di Polzia Tributaria di Foggia del 25/3/2010 e 31/3/2010
nei confronti di Turboplast srl, nei quali risultava la presenza del Rossi
come «coordinatore generale della Soems spa», che in tale qualità
aveva sottoscritto i verbali.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto provata la data certa e quindi
l’opponibilità al fallimento dei contratti in oggetto e ha respinto
l’eccezione relativa all’abbandono della richiesta di ammissione in
privilegio, atteso che il Rossi aveva richiamato nelle conclusioni
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opere eseguite e da eseguire presso lo stabilimento Soems

l’istanza di ammissione al passivo, nella quale erano stati richiesti il
privilegio ex art.2751 bis n.2 e la prededuzione o, in subordine, il
privilegio ex art.2758 comma 2 e 2772, comma 3 cod. civ.
Ricorre il Fallimento con ricorso affidato a dieci motivi.
Si difende il Rossi con controricorso con ricorso incidentale su due

Il Fallimento ha depositato controricorso a ricorso incidentale.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.380 bis.1.
Considerato che:
Col primo motivo, il Fallimento si duole dell’avere il Tribunale ritenuto
provata l’esistenza dei due contratti, che non erano stati acquisiti
dalla Curatela, in quanto non rinvenuti nella documentazione
contabile della società.
Col secondo, denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art.2704 cod.
civ. e dei principi interpretativi relativi, per avere il Tribunale
attribuito particolare rilievo ai bonifici bancari, i cui importi sono stati
ritenuti «compatibili»con il compenso indicato nei contratti
particolare, ed è erroneo in diritto il riferimento al bonifico del
27/2/09, attribuito alle retribuzioni di ott. e nov.2008; per non essere
nessuno degli indizi indicati dal Tribunale un fatto obiettivo idoneo a
provare l’anteriorità dei contratti, anzi alcuni dei documenti si
riferiscono a situazioni incompatibili con i contratti(qualifica come
coordinatore generale Soems o autorizzazione agli acquisti) e la
lettera prodotta da controparte sub doc. 8(rectius, 9) è a sua volta
priva di data certa, manca di sottoscrizione e non è attribuibile alla
Soems.
Col terzo motivo,

la Curatela si duole dell’erronea applicazione

dell’art.2704 cod. civ., per avere il Tribunale sostenuto che la norma
consente di provare con ogni mezzo la data della scrittura mediante
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mezzi.

fatti successivi, mentre tale disposizione, posta dal comma 3, si
riferisce alla data della quietanza; e il Giudice del merito ha
palesemente violato l’art.2704 cod. civ. avvalendosi di elementi
meramente indiziari e presuntivi.
Col quarto mezzo, in subordine, il Fallimento denuncia la violazione o

nonché di nullità del decreto impugnato, sostenendo che il Tribunale
si trovava davanti ad indizi ambivalenti e discordanti; e di avere
evidenziato come dai documenti apparisse verosimile che il Rossi
avesse agito come amministratore di fatto.
Col quinto, in subordine si duole della quantificazione, dovendo
,
essere defalcata) gli importi che risultano pagati.
Col sesto, denuncia l’erronea applicazione della normativa fiscale al
contratto di lavoro a progetto per l’erronea ammissione al passivo del
credito Iva.
Col settimo, denuncia il vizio di nullità della pronuncia impugnata, per
non avere chiesto il Rossi nell’atto di opposizione il privilegio e/o la
prededuzione ed avere richiamato nelle conclusioni il solo quantum
già richiesto con la domanda di ammissione.
Con l’ottavo, in subordine, si duole del non avere chiarito il Tribunale
il tipo di privilegio riconosciuto.
Col nono, in subordine, per non avere il Tribunale motivato il
riconoscimento degli interessi, senza esaminare l’eccezione del
Fallimento.
Col decimo, si duole della condanna alle spese, visto che l’opposizione
è stata resa necessaria dall’insufficiente documentazione del Rossi
nella fase dell’ammissione.
Col primo motivo del ricorso incidentale, il Rossi denuncia, sotto il
profilo dei vizi ex art.360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., la mancata
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falsa applicazione dell’art.2729 cod.civ. , il vizio di motivazione,

statuizione del Tribunale in relazione alla richiesta di riconoscimento
della rivalutazione monetaria.
Col secondo mezzo, avanzato in subordine, nel caso di accoglimento
del ricorso principale, il Rossi si duole del non avere il Tribunale
ammesso le prove testimoniali, la richiesta di ordine di esibizione alla

autorizzazione alla chiesta acquisizione.
I primi quattro motivi, in quanto strettamente collegati, vanno
valutati unitariamente e vanno accolti nei limiti e per le ragioni di
seguito indicati.
Premessa l’irrilevanza del primo motivo, visto che non incide nel
giudizio di opposizione il mancato rinvenimento del contratto da parte
della Curatela, va rilevato che secondo l’orientamento più recente di
questa Corte «il fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l’anteriorità della formazione del documento», di cui all’art.2704,
comma 1, ultima parte, può risultare provato per presunzioni.
Ed infatti, tra le più recenti, le pronunce dell’8/11/2006, n. 23793,
dell’8/10/2008, n.24793, del 1/10/2015, n. 19656, del 12/9/2016, n.
17926, e n.23425 del 17/11/2016 si sono espresse nel senso di
ritenere che l’art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa
dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica
deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la
valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla
registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare
la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per
presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente
sulla data della scrittura.
Ora, mette conto di distinguere la prova presuntiva del fatto che in
modo certo stabilisca l’anteriorità della formazione del documento ( e
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controparte ed ai terzi indicati ex art.210 cod. proc. civ. e di

il giudice non può ammettere che presunzioni semplici, delle quali qui
si tratta, gravi precise e concordanti, ex art. 2729, comma 1,
cod.civ.), dalla prova raggiunta a mezzo di deduzioni(il collegamento
tra i bonifici ed i contratti a progetto, per avere nei contratti le parti
stabilito il versamento del compenso a mezzo bonifici bancari),

retribuzione, attribuendo valenza presuntiva alla missiva datata
16/2/2010, non sottoscritta e priva di data certa, alle fatture di terzi
ove si indicava che i pagamenti erano stati autorizzati dal Rossi per la
Soems, dalla stessa qualificazione con cui questi si era presentato nel
corso dei sequestri e della rimozione dei sigilli tra l’altro come
«coordinatore generale».
Si rende applicabile il principio di recente ribadito nella pronuncia del
3/8/2012, n.13943, che ha ritenuto che: «secondo la giurisprudenza
consolidata, 1 1 art.2704 cod. civ. non contiene una elencazione
tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non
autenticata
deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la
valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla
registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare
la data certa; fatto che può essere oggetto di prova per testi o per
presunzioni (da ultimo Cass. 22 ottobre 2009, n. 22430). Tuttavia, in
mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla
prima parte della citata norma, la giurisprudenza di questa Corte
richiede, rigorosamente, che si deduca e dimostri un fatto idoneo a
stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del
documento. Pertanto, la suddetta dimostrazione può avvalersi anche
di prove per testimoni o presunzioni, ma a condizione che esse
evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando tali
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ritenendo «verosimile» che i bonifici costituissero il pagamento della

prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a provocare un
giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento
(Cass. 22 novembre 2007, n.24329; Cass. 11 ottobre 1985, n.
4945).»
Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il primo

secondo motivo del ricorso del Rossi, da intendersi come denuncia di
vizio motivazionale, dato che non sussiste alcuna statuizione del
Tribunale a riguardo dei mezzi istruttori, che detto giudice ha ritenuto
assorbiti, stante l’accoglimento della domanda sulla base del
convincimento della opponibilità al Fallimento dei contratti di lavoro a
progetto, convincimento erroneo per quanto sopra esposto.
Conclusivamente, accolti i primi quattro motivi del ricorso principale
per le ragioni sopra esposte, assorbiti gli altri ed assorbito il primo
motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo
motivo, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di
Forlì in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio, che si atterrà a quanto sopra rilevato.
P.Q. M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale nei sensi
di cui in motivazione, assorbiti gli altri, assorbito il primo motivo del
ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo mezzo del
ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi
accolti e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione, anche per
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Presidente

motivo del ricorso incidentale, mentre deve ritenersi inammissibile il

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