Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30759 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14579-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI DOMENICO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 30/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato CALANDRELLI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento nei limiti di cui

alla sentenza SS.UU. n. 13642/11 con cassazione e rinvio al Giudice

di Merito per la determinazione del rendimento sottoponibile alla

ritenuta del 12,50%.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla cd. tassazione separata (33,74%), nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( D.C. R.) sulle somme erogate da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto (31/12/1997), l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello del 30 ottobre 2006, favorevole al contribuente (CTR-Campania n.l99/34/2006), denunciando con unico mezzo violazioni di legge e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte privata con controricorso (e memoria).

B. Trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

C. “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.T.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, cit. T.U.I.R.”.

D. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

E. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

E. Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

G. Ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (B-C), alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione accerterà le somme maturate per investimenti in libero mercato e liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

H. Tale conclusione non è inficiata dalle plurime eccezioni preliminari avanzate dal controricorrente, atteso che: a) il ricorso in esame, contrariamente al suo assunto, è munito d’idoneo quesito di diritto, che, in sintesi, riassume la situazione di fatto, la regola applicata dal giudice a quo e quella diversa prospettata dall’impugnante (cfr. Sez. 3 n. 19748/ 2011); b) le questioni sulla pretesa inammissibilità dell’appello del fisco (per assenza di specificità, rappresentanza e autorizzazione ad impugnare) difettano del necessario ricorso incidentale e, comunque, peccano di autosufficienza non avendo il controricorrente trascritto le parti salienti del proprio atto processuale contenente la proposizione delle pretese eccezioni in appello (cfr. Sez. 5 n. 25573/2009).

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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