Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30759 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16365-2018 proposto da:

B.O.T. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO SEZIONE DI

MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.O.T. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano in data 16-4-2018, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria;

denunzia con unico motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), lamentando che il decreto sia stato adottato senza previa fissazione dell’udienza per la comparizione personale e l’audizione, l’indisponibilità della videoregistrazione;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il tribunale ha ritenuto di non celebrare l’udienza al finenonostante

di decidere sulla domanda, ritenendo esaustive la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla commissione territoriale, come risultanti dal relativo verbale;

in tal senso il tribunale si è discostato dall’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in casi simili, allorchè il richiedente impugni la decisione della commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 17177-18 nonchè, da ultimo, nel senso della irrilevanza dell’omessa prospettazione delle ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, Cass. n. 10786-19); il ricorso è quindi manifestamente fondato;

alla cassazione del decreto segue il rinvio al medesimo tribunale, il quale, diversamente composto, si uniformerà al principio esposto e rinnoverà l’esame delle domande;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

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