Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30759 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30759 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4203/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Di Martino Pietro;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2614/17/16 depositata il 5 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di rimborso
opposto a Pietro Di Martino quanto a ritenute subite come
lavoratore dipendente nel triennio 1990-1992.

Data pubblicazione: 21/12/2017

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002
e omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice d’appello
ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano
del dicembre 1990, omettendo peraltro di considerare l’assenza
di prova delle ritenute.

comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556; Cass. 15026/2017 Rv. 644551;
Cass. 17472/2017 Rv. 644905); circa la prova delle ritenute, la
sentenza d’appello neppure menziona la questione e la ricorrente
non specifica quando e dove l’abbia dedotta innanzi al giudice di
merito, com’era suo onere per evitare il rilievo di novità (Cass.
25546/2006 Rv. 593077; Cass. 5070/2009 Rv. 606945; Cass.
8206/2016 Rv. 639513).
Il ricorso va respinto; nulla sulle spese di questo giudizio in
difetto di costituzione dell’intimato; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550; Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA