Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30758 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11280-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ALFIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO SERGIO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2006 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato CALABRETTA, delega Avvocato RIZZO,

che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento nei limiti di cui

alla sentenza SS.UU. n. 13642/11 con cassazione e rinvio al Giudice

di Merito per la determinazione del rendimento sottoponibile alla

ritenuta del 12,50%.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla cd. tassazione separata (32,5%), riguardo a defunto ex dirigente dell’EneL ( G. R., dec. (OMISSIS)) sulle somme erogate da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello del 17 febbraio 2006 favorevole alla parte contribuente (CTR-Sicilia n. 3/20/06), denunciando con due mezzi violazioni di legge (TUIR, art. 17, in rel.

art. 20, 44, 50 e 52, nonchè D.Lgs. n. 124 del 1993) e correlati vizi immotivazionali e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte privata ( B.R. M. ved. G.).

B. Trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

“In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, cit. T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, cit. T.U.I.R.”.

C Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

D. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

E. tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

F. Ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (B-C), alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione accerterà le somme maturate per investimenti in libero mercato e liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

G. Tale conclusione non è inficiata dalle eccezioni d’inammissibilità del ricorso avanzate in controricorso poichè:

1) è irrilevante l’assenza dei quesiti conclusivi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., che trova applicazione solo per le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006;

2) la mancanza di una pagina nella copia del ricorso per cassazione notificata assume rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa e ciò, come nella specie, va escluso quando l’atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell’atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante (Sez. U n. 4112/2007, Sez. 5 n. 8138/2011);

3) è incomprensibile il rilievo sulla sottoscrizione del ricorso da parte del rappresentante dell’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entrate invece di quello di Palermo, in quanto l’atto è firmato dall’avv. Giuseppe Cimino dell’Avvocatura Generale dello Stato “per l’Agenzia delle entrate (Direzione Generale), il che è sufficiente (Sez. 3, n. 8703/2009; Sez. 5, n. 12152/2005; cfr. anche sent. nn. 2123/1980, 7269/1990, 7011/1997, 484/1999) ed è contro firmato, ai sensi della legge 383/2001 (art. 10) dal dott. L.D., dirigente dell’Ufficio contenzioso tributario dell’Agenzia delle entrate di Palermo – Direzione regionale della Sicilia.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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