Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30758 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16196-2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGGO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTIRO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO

LA PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di O.L. avverso il provvedimento col quale la commissione territoriale ne aveva a sua volta respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria; avverso il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazione in L. n. 46 del 2017, per avere introdotto un modulo procedimentale suscettibile di esser definito con decreto non ulteriormente impugnabile;

la questione è manifestamente inammissibile poichè sollevata in termini del tutto generici, senza indicazione di un effettivo pregiudizio involgente il diritto di difesa; il canone del giusto processo notoriamente non implica la necessità del doppio grado di merito;

col secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 a proposito dell’onere della prova gravante sul richiedente, lamentando che sarebbe stata affermata la non credibilità del racconto senza integrazione istruttoria;

il motivo è inammissibile;

il tribunale di Brescia ha esaminato il racconto del richiedente e ne ha messo in risalto le contraddizioni e le incongruenze finanche a proposito della data di nascita, diversa da quella desumibile dai precedenti dattiloscopici;

tanto ha fatto specificando le ragioni della valutazione, anche tenuto conto dell’essere stato il racconto improntato a vicende conflittuali collegate all’asserito operare di una non meglio precisata setta segreta;

peraltro il tribunale ha pure sottolineato che il richiedente aveva ottenuto protezione dalle autorità nazionali di polizia, intervenute nell’occasione dell’episodio di violenza narrato;

da questo punto di vista nessun onere istruttorio aggiuntivo si imponeva, nè del resto l’attuale doglianza soddisfa il requisito di specificità in ordine a ciò che ipoteticamente si sarebbe dovuto accertare d’ufficio a completamento di quanto allegato;

col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 5 del t.u. imm. a proposito del diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile;

il tribunale ha negato che esistessero ragioni di vulnerabilità personale;

ha invero osservato che il richiedente non aveva allegato fattori meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale, per i quali il collegio aveva già espresso un giudizio di infondatezza;

in questa sede il ricorrente si limita ad affermare che invece la sua domanda (di protezione umanitaria) andava accolta “in quanto, vista l’attuale situazione della Nigeria caratterizzata da ripetute violazioni di diritti umani e da condizioni economico-sociali pessime, e viste le vicende che hanno interessato il ricorrente, qualora quest’ultimo dovesse far ritorno nel proprio paese di origine correrebbe il serio e fondato rischio di non poter realizzare i fondamentali diritti alla proprietà e alla stesa vita”; l’unico rilievo aggiuntivo che egli ha sottolineato al riguardo è quello relativo alla giovanissima età (la quale – può osservarsi – neppure è possibile positivamente accertare in base al decreto);

sennonchè la censura è chiaramente protesa a un riesame di merito; non risulta invero dedotto alcun errore di diritto nella contraria decisione del tribunale, giustamente attestata sul rilievo che la protezione umanitaria non costituisce una forma di protezione sussidiaria minore e dunque non può essere chiesta sulla base delle sole medesime deduzioni poste al fondo di codesta: la protezione umanitaria, nella forma delineata prima del D.L. n. 113 del 2018, è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (v. Cass. n. 23604-17 e altre);

in verità della valutazione del tribunale il ricorrente si limita a postulare l’ingiustizia, per mancato esame di elementi valutativi viceversa esaminati, ancorchè con esito non condiviso;

tanto esula – notoriamente – dai confini del giudizio di legittimità;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

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