Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30758 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30758 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3903/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– rieurrente contro
Cerveri Vilma, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Pidocchi,
domiciliata presso la cancelleria della Corte, per procura a margine
del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 1357/3/16 depositata il 18 novembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste
per il rigetto del ricorso.
9,1,Ct2)
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Data pubblicazione: 21/12/2017
ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento sintetico del reddito di Vilma
Cerveri per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate
impugna per cassazione la sentenza che ha integralmente
annullato l’atto impositivo
rigettando l’appello principale
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia la nullità della sentenza per apparenza della
sua motivazione in ordine alle disponibilità non reddituali della
contribuente.
Il ricorso è fondato: la sentenza è nulla per error in procedendo
quando la motivazione è solo apparente perché inidonea a
rendere percepibile il fondamento della decisione, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla per congetture
(Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526); nella specie, chiamato dai
gravami incrociati a decidere sull’entità del reddito
sinteticamente accertato (ridotto dal primo giudice da C
52.171,11 ad C 23.522,00), il giudice d’appello ha rassegnato
una motivazione tautologica, senza chiarire in termini
quantitativi perché la rettifica fosse da eliminare per intero (con
ritorno al reddito dichiarato di appena C 1.369,00); il giudice
d’appello ha inoltre totalmente pretermesso i rilievi del gravame
erariale (trascritti per autosufficienza a p. 5 ss. di ricorso), in
particolare circa i fondi che sarebbero pervenuti a Vilma Cerveri
da congiunti pur privi di redditi dichiarati (marito) o titolari di
redditi di mera sussistenza (genitori).
La memoria depositata dalla controricorrente non è in grado di
munire la sentenza di una ratio decidendi identificabile sui temi
controversi.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
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dell’ufficio e accogliendo l’incidentale della contribuente.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.