Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30756 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. un., 28/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4496-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA, con ordinanza n.

2066/17 emessa 111/7/2017 nella causa tra:

C.F.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

AGENZIA RISCOSSIONE CASERTA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

MASTROBERARDINO Paola, il quale chiede che la Corte, pronunciando a

Sezioni Unite sul proposto conflitto, dichiari la giurisdizione del

giudice tributario.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ordinanza in data 11.7.2017 la Commissione tributaria regionale Caserta ha sollevato conflitto di giurisdizione in ordine al ricorso n. 1674/17 proposto da C.F. contro l’Agenzia della riscossione Caserta Italia servizi di riscossione S.p.A. a seguito di riassunzione, da parte della contribuente, conseguente alla declaratoria, da parte del GOT di Santa Maria Capua Vetere, che quale giudice dell’esecuzione della procedura avente ad oggetto l’opposizione al pignoramento presso terzi, aveva declinato la giurisdizione. La CTP riteneva escluse dalla giurisdizione tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, le controversie aventi ad oggetto gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Le parti non hanno svolto attività difensiva; il P.G., investito del prescritto parere, ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità del proposto conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice successivamente investito mediante “translatio iudicii”, alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5493 del 10/03/2014)

2. Non è controverso che l’esecuzione concernesse pretese di natura tributaria (imposte dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione di successione del dante causa C.G.). Tra i motivi dell’opposizione sollevati dalla contribuente avverso il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente per la riscossione viene dedotta., la decadenza della notifica della cartella esattoriale.

Deve essere, al riguardo, affermata la giurisdizione del giudice tributario in forza del condivisibile arresto di questa Corte che ha rilevato che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018). Infatti l’impugnazione dell’atto di pignoramento è strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio degli atti di pignoramento; trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (cfr Cass. S.U., 5.6.2017 n. 13916).Non ha neanche rilievo, in punto di fatto, se la decadenza sia maturate o meno e se non possa essere eccepita per mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, in quanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della decadenza o della notificazione della cartella e, quindi, secundum eventum.

Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell’atto di esecuzione forzata, cioè, nel caso di specie, la decadenza della notifica della cartella esattoriale (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.). La soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., è data dal riconoscimento della facoltà per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all’atto di precetto (atto successivo), ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, prevede un’ipotesi d’impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile “non conosciuto” unitamente al successivo atto notificato e, quindi, “conosciuto” al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità; la eccepita decadenza della cartella di pagamento rende, quindi, il pignoramento impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del Giudice tributario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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