Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30756 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34120-2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.P., cittadino della Nigeria, impugnò il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, con ricorso che fu respinto dal Tribunale di Milano con decreto del 3.10.2018, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, mentre i motivi dell’espatrio, come desumibili dalle sue dichiarazioni, non erano riconducibili ad una fattispecie legittimante il riconoscimento dello status di rifugiato; il Tribunale aveva escluso i presupposti della protezione sussidiaria attraverso attraverso l’esame di fonti aggiornate da cui si desumeva l’insussistenza nella regione di provenienza del ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata derivante da pericolo di conflitto armato; non era altresì riconoscibile il permesso umanitario, in mancanza di allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Lo O. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, il ricorrente ha richiesto al collegio di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento in esame è definito con decreto reclamabile entro sessanta giorni.

Con l’unico motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine che compromette il raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa (ciò alla luce di Cass., n. 4455/18).

Ritenuto che:

Anzitutto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, commi 1 e 2, dell’art. 111, commi 1, 2 e 7, per la mancata previsione dell’impugnabilità in appello del decreto emesso in primo grado, poichè il doppio grado di giudizio non integra una garanzia dalla copertura costituzionale (v. Cass., n. 27700/18: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado, ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”).

Inoltre, tale questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, riferita all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, è parimenti manifestamente infondata poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass., ord. n. 17717/18).

L’unico motivo è manifestamente inammissibile in conformità dell’orientamento di questa Corte- cui s’intende dare continuità- a tenore della quale la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., n. 3681/19).

Nel caso concreto, invero, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del permesso umanitario per motivi strettamente legati alla situazione di estrema povertà esistente nel Paese di provenienza, omettendo di allegare i fatti costitutivi della protezione richiesta.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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