Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30755 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., L.F. e L.G.,

rappresentati e difesi dall’avv. Ruozzi Edgardo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 5, n. 16 del 14 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29.11.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377,

c.p.c., u.c.;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decesso del dante causa, avvenuto il (OMISSIS), i contribuenti presentarono dichiarazione di successione il 18.11.1996.

Peraltro – poichè un credito professionale del de cuius, in parte giudizialmente contestato all’atto della dichiarazione, venne integralmente riconosciuto solo successivamente con sentenza definitiva del 12.6.2001, in relazione al maggior importo riconosciuto, i contribuenti richiesero l’applicazione della più favorevole aliquota (4%) di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 69 evocando la previsione del comma 15 della disposizione medesima, che ne sancisce l’applicazione “alle successioni per le quali il termine di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 31.12.2000 …”.

Avendo l’Agenzia liquidato l’imposta globale con applicazione delle aliquote progressive previste dalla normativa precedente all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, art. 69 i contribuenti – pur provvedendo al pagamento del richiesto, al fine di evitare riscossione coattiva – proposero ricorso avverso l’avviso di liquidazione, instando per la restituzione dell’eccedenza ritenuta non dovuta in merito all’importo del credito riconosciuto con la sentenza 12.6.2001 ed oggetto di conseguente dichiarazione.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, per il profilo considerato, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che rilevò che i crediti contestati giudizialmente concorrono a formare l’attivo ereditario, non dalla data del riconoscimento, bensì dall’origine.

Avverso tale decisione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi. l’Agenzia non si e costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti – deducendo “violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 2 bis” – censurano la decisione impugnata per non aver rilevato il dedotto difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato.

La doglianza è inammissibile, perchè carente sotto il profilo dell'”autosufficienza”, non emergendo dal ricorso la benchè minima descrizione dell’avviso impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti – deducendo “violazione e/o falsa, applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 15, e per conseguenza del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 7, comma 1, (nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla richiamata L. n. 342 del 2000)” – censurano la decisione impugnata per non aver ritenuto applicabile la previsione della L. n. 342 del 2000, art. 69 a credito contestato all’atto dell’apertura della successione e giudizialmente accertato successivamente alla data del 31 dicembre 2000.

Ad avviso del collegio, la censura è infondata.

Invero, la L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, (nella parte qui rilevante testualmente riportato in narrativa) pone quale dato scriminante a fini di disciplina intertemporale, non la “dichiarazione” a fini successori, ma la “successione” (il titolo successorio), seppur con riferimento alla data di scadenza del termine di relativa dichiarazione.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12, lett. d, stabilisce che i crediti giudizialmente contestati alla data di apertura della successione concorrono a formare l’attivo ereditario quando la loro sussistenza è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione, mentre il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 29, comma 1, lett. g, sancisce che oggetto di denunzia in sede di originaria dichiarazione di successione sono anche “i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori”.

Dagli esposti rilievi emerge che i crediti giudizialmente contestati all’atto dell’apertura della successione – provvisoriamente esclusi dall’attivo ereditario (in quanto in certa qual misura aleatori) – concorrono a formarlo, non appena riconosciuti con provvedimento del giudice o con transazione, e lo fanno, non già a decorrere dalla data del riconoscimento, bensì ab origine, sin dalla data dell’apertura della successione, alla quale risale l’obbligo di relativa denunzia (cfr. Cass. 1518/96, 1143/96).

Se ne inferisce che il credito dedotto in controversia – riferendosi, per l’intero, all’originario titolo successorio – va, anche per la parte poi definitivamente accertata in via giudiziale, ricollegato, ai sensi e per gli affetti della previsione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, all’apertura della successione ed alla scadenza del termine di relativa dichiarazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La corte: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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