Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30755 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. un., 28/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4272/2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., Capogruppo del gruppo bancario “Intesa

Sanpaolo”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21770/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/11/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Nicola Staniscia per delega dell’avvocato Saverio

Cosi e Roberto Catalano per delega dell’avvocato Benedetto Gargani.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Con atto di precetto notificato in data 04/05/2011 l’avv. T.G. intimò a Intesa San Paolo s.p.a. il pagamento dell’importo di Euro 899,10, a titolo di spese di lite ex art. 95 c.p.c., di cui all’ordinanza di assegnazione RG 16562/01, oltre diritti di precetto. Detta ordinanza fu notificata unitamente all’atto di precetto, e recava il termine per adempiere fissato al terzo nella misura di venti giorni dalla sua notifica.

2. Avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l’Istituto di credito propose opposizione all’esecuzione deducendo di aver pagato l’intera sorte assegnata nell’ordinanza RGE 16562/01 – ancorchè la ricorrente avesse espressamente richiesto a Intesa San Paolo s.p.a. di riaccreditare parte della somma contenuta nell’ordinanza di assegnazione, relativa alla sorte capitale e pari a Euro 1.492,56 all’Inps – nella misura di Euro 1.483, 23 (pari a Euro 1.854,08 per sorte e spese di esecuzione al netto della ritenuta d’acconto) inviando, tramite posta in data 01/06/2011, un assegno e che detto assegno sarebbe stato dapprima restituito ex art. 1181 c.c., reinoltrato al creditore in data 08/06/2011 per essere poi incassato solo in data 09/03/2012

3. Disposta la sospensione dell’esecuzione, la causa venne riassunta nel merito dalla ricorrente la quale affermò che la debitrice avesse pagato una somma diversa da quella intimata, e che non avesse pagato le competenze procuratorie connesse alla notifica dell’ordinanza e gli interessi legali. Si costituì l’Istituto opponente, instando per l’accoglimento dell’opposizione.

4. Con sentenza n. 4043/2014, il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione.

5. Avverso tale sentenza propose appello la ricorrente avv. T., deducendo l’illegittimità della pronuncia e, nel merito, instando per il rigetto dell’opposizione di Intesa San Paolo s.p.a. atteso che l’assegno inviato in pagamento era pervenuto solo in data 01/06/2011, ossia ventotto giorni dopo la notifica del titolo, e comunque l’importo non esauriva l’intero credito, in ragione dell’omesso pagamento degli interessi e delle competenze procuratorie.

Si costituì l’Istituto di credito, contestando le deduzioni dell’appellante e chiedendone il rigetto.

6. Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 21770/16, emessa il 21/11/16, respinse l’appello.

7. Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione, con sei motivi, l’avv. T.G..

Resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..

In calce al ricorso la ricorrente ha formulato istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendo che le sezioni semplici abbiano deciso in modo difforme in ordine alla possibilità per l’esecutante di notificare l’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto; con la medesima istanza, chiedeva che le Sezioni Unite volessero pronunciarsi in merito ad una seconda questione in ordine alla quale ipotizza un contrasto giurisprudenziale, ovvero in ordine alla possibilità di estendere analogicamente il termine dilatorio previsto dall’art. 477 c.p.c., alla fattispecie processuale della notifica al terzo pignorato di un’ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, anche laddove il provvedimento ex art. 553 c.p.c., non contenga un termine dilatorio in favore del terzo pignorato di 10/20 giorni.

Il ricorso, che fa riferimento anche ad una questione di giurisdizione, è stato avviato alla trattazione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria dei fatti di causa, consta della riproduzione scannerizzata di un verbale di udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, dell’ordinanza di assegnazione, di un precetto che fa riferimento ad essa ma riporta importi del tutto diversi, nonchè, alle pagine 8 e 9, di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado. Inoltre, il ricorso non riporta affatto, nè con completezza e neppure nella pur consentita formula riassuntiva, le ragioni della decisione di primo grado e, soprattutto, le ragioni della decisione di appello, limitandosi ad affermare che il proprio appello è stato respinto per poi passare direttamente alla esposizione ed illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione.

A loro volta, la lettura dei motivi (rubricati il primo come violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. – art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1; il secondo come violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il terzo come violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. – art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; il quarto come violazione e falsa applicazione degli artt. 2938,2943,2945, e 2953,1360 c.c. e segg., nonchè degli artt. 112 e 617,345,553,541 e 542 c.p.c.; il quinto come la violazione e falsa applicazione dell’art. 1181 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., ed il sesto come violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 112 c.p.c. – art. 324 c.p.c. – art. 1181 c.c.) non consente la piena comprensione di essi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d’appello o al controricorso.

L’intero ricorso è quindi inammissibile per difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare o meglio ricostruire il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere aliunde.

Manca infatti una chiara e precisa, benchè sommaria, esposizione dei fatti processualmente rilevanti, non avendo il ricorrente riprodotto una pur sintetica narrativa della complessiva vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., Sez. un., nn. 16628/2009 e 5698/2012); infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un. n. 11653/2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018).

In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè di una chiara illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado).

Si aggiunga che la valutazione in termini di inammissibilità del ricorso lungi dall’esprimere un formalismo fine a sè stesso, esprime un richiamo al rispetto – oltre che di una precisa disposizione di legge di uno standard di redazione degli atti che valorizza la stessa qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato, che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale e le ragioni del proprio cliente al giudice, nonchè le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare (evitando l’uso di caratteri tipografici continuamente diversi, inficianti la continuità della lettura, inserimenti di parti di testo estranee all’atto o di immagini fotografiche o riproduzioni scannerizzate di documenti).

A ciò si aggiunga che neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la necessaria sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura dei motivi (v. Cass. n. 17036 del 2018, che evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi).

Il ricorso presenta infatti, anche all’interno della trattazione riservata alla esposizione dei motivi, l’inserimento non giustificato di svariate porzioni, scannerizzate e riprodotte, degli atti processuali del giudizio di merito, peraltro mai per esteso, privi sia di intestazione e di riproduzione integrale, che di rielaborazione sintetica da parte del ricorrente, che di alcuna chiara individuazione della rilevanza dei passi riprodotti nell’economia delle tesi esposte dalla ricorrente, il che rende, nella sua integralità, incomprensibile il mezzo processuale.

Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure riassumibili a mero scopo illustrativo senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione della vicenda processuale e della motivazione della sentenza impugnata, per poi muovere ad essa una critica ragionata ed ancorata ai motivi.

La pronuncia, in limine, di inammissibilità, esime la Corte dal dover esaminare, e finanche dal dover riportare i motivi di ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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