Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30755 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30755 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26501-2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

AITA Pasquale;
– intimato contro

EQUITALIA SUD s.p.a.;
– intimata –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 1678/02/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato
ad un motivo, ed illustrato con memoria, senza replica da parte degli
intimati, avverso la sentenza n. 1678 del 28/10/2015 con cui la
Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito
da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale
di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma
2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza
che aveva annullato una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di
maggiori imposte ai fini IVA ed IRPEF emerse dal controllo
automatizzato delle dichiarazioni presentate dal contribuente con
riferimento agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.

CONSIDERATO che
1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 22,
comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.
2. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti
processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo
2

RILEVATO che

— cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in
caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa
Sottosezione) che la sentenza della CTP di Cosenza venne pubblicata in
data 02/02/2011 e che l’appello venne notificato in data 12/01/2012, e
che l’appellante provvide al tempestivo deposito (in data 2/02/2012)

della notifica dell’appello effettuata a mezzo del servizio postale, come
attestato dalla certificazione rilasciata postuma dalla segreteria del giudice
d’appello e riprodotta per autosufficienza nel ricorso, al riguardo
riconoscendosi l’ammissibilità della produzione del nuovo documento,
consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., da interpretarsi «in senso ampio,
comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti
foitnali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del
procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima
(es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576
del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007)» (cfr., ex aliis, Cass. n.
26799 del 2017, cit.).
3. Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la
statuizione impugnata, laddove la CTR sostiene che il mancato deposito
della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale
data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non
consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio
dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal
Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del
2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel
processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie),
che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta
3

dell’atto nella segreteria della CTR, corredato dall’avviso di ricevimento

del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il

trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero
con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di
ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non
idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica
della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai
fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente
se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta
entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della
sentenza».
3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di
resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate
pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di
costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in
base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di
ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al
recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto
o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva
consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al

4

ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di

destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495
del 2017).
3.2. Circostanza, questa, che oltre a risultare dalla copia dell’avviso
di ricevimento della raccomandata postale contenente l’atto di appello,
riprodotta per autosufficienza nel ricorso qui vagliato, è anche ricavabile

inammissibilità del gravame il mancato deposito della ricevuta di
spedizione della raccomandata postale e non la tardività dell’appello,
notificato, come sopra detto, in data 12 e 17/01/2012 (rispettivamente al
difensore del contribuente e a quest’ultimo personalmente) e, quindi,
anteriormente alla scadenza (ricadente in data 18/01/2012) del termine
lungo di impugnazione di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ.
(applicabile

ratione temporis

trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4

luglio 2009), con conseguente esito positivo della “prova di resistenza” di
cui si è detto sopra.
4. Ritiene quindi il Collegio, in ciò discostandosi dalla proposta del
relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), che tutte le considerazioni sopra
svolte impongono l’accoglimento del motivo di ricorso e, previa
cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata alla competente
CTR, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame
regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria
regionale della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 23/11/2017

dalla statuizione di merito impugnata, che individua come ragione di

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