Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30754 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele Un. 18 presso lo studio Grez ed associati, rappresentato e

difeso dall’avv. De Prisco Nicola;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 5^, n. 195 del 26 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29.11.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377

c.p.c., u. c.;

udito, per controricorrente, l’avv. Nicola De Prisco;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per la declaratoria

d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, titolare di impresa di confezionamento e preparazione pacchi, propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate riscontrato che il capannone per cui era stata richiesta l’agevolazione era detenuto da terzi – aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta utilizzato in compensazione, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 (sugli investimenti in aree disagiata del Mezzogiorno), negli anni dal 2002 al 2004.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

La decisione dei giudici di appello si fonda sul rilievo che – in forza della norma interpretativa di cui D.L. n. 163 del 2005, art. 5 – il beneficio previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 va riconosciuto anche quando il bene oggetto dell’investimento è concesso in locazione a terzi, purchè si tratti di immobile strumentale per natura.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo “violazione del D.L. n. 163 del 2005, art. 5 (nonchè della L. n. 248 del 2005, art. 7, comma 1 bis, della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7 violazione dell’art. 2697 c.c.” – formula i seguenti quesiti di diritto: a) “…

se, ai fini della fruizione del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 ai beni strumentali per natura e destinati ad attività di impresa, che siano locati a terzi, equivalgano quelli che siano sì nell’esclusiva disponibilità dei terzi, ma in base a titoli diversi dalla locazione o a titolo imprecisato; b)… se, essendo i beni in questione pacificamente non utilizzati direttamente dal fruitore del beneficio incomba a questo – ai fini di tale fruizione – la prova che essi siano “locati a terzi” e “diretti all’attività di impresa”.

Va premesso che, essendo il D.L. n. 163 del 2005 decaduto per mancata conversione, la norma interpretativa evocata dalla decisione impugnata va identificata in quella del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, (convertito in L. n. 248 del 2005).

Ciò posto, va rilevato che la censura svolta dall’Agenzia, muove da presupposti contraddetti dagli stessi accertamenti in fatto contenuti nella sentenza del giudice a quo, cosicchè non è, peraltro, nemmeno in grado di coglierne la ratio e di contrastarla coerentemente.

Invero – in senso opposto ai presupposti fattuali su cui l’Agenzia basa la sua doglianza – la decisione suddetta assume in fatto: a) che il capannone in oggetto era stato concesso in locazione a terzi (rilevando, peraltro, che ciò risulta dallo stesso p.v.c); b) che, nel caso di specie, si trattava di immobili strumentali per natura.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e non risultando denunciati vizi di motivazione, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata alla refusione alla controparte delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte; rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente alla refusione alla controparte delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 (di cui Euro 2.000,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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