Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30754 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5473-2018 proposto da:

O.O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 877/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale proposta dal cittadino straniero O.O.F., confermando la pronuncia di primo grado. Sui motivi di appello ha affermato che la situazione generale dell’Edo StAte, regione di provenienza del ricorrente, pur essendo interessata da criminalità diffusa, legata allo sfruttamento petrolifero, tuttavia non presenta condizioni tali da rientrare nella situazione di violenza descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sulla protezione umanitaria sono mancate allegazioni specifiche sulla diretta riferibilità delle criticità ambientali (grave inquinamento dell’area dovuta allo sfruttamento petrolifero) alla zona di provenienza del cittadino straniero.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero preceduto da istanza di sospensiva, affidato a due motivi.

Sull’istanza di sospensiva la Corte di cassazione è priva di potestas iudicandi D.L. n. 13 del 2017, ex art. 6, comma 13, convertito nella L. n. 46 del 2017.

In relazione al primo motivo, nel quale si denuncia un vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, viene contestato il difetto allegativo su cui si è fondata la decisione impugnata e viene affermato di aver evidenziato e prodotto adeguata documentazione al riguardo. Nel secondo motivo viene dedotta l’illegittimità della disposta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo è inammissibile sia perchè mira ad una diversa valutazione del materiale probatorio dimesso in atti dal quale la Corte d’Appello con valutazione incensurabile ha tratto la conclusione del difetto di allegazione specifica, sia per il difetto di specificità non essendo stato neanche indicato dove e come l’allegazione puntuale fosse stata svolta.

Il secondo motivo è inammissibile perchè la statuizione doveva essere impugnata con il procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, secondo l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte (ex multis Cass. n. 29228 del 2017) cui il Collegio ritiene di aderire.

All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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