Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30754 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30754 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 6056-2016 proposto da:
GUERRIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
• l)

VIA SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CAROLI CASAVOLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 112/24/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 20/01/2015;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
dl. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 112/24/2015, depositata il 20 gennaio 2015, la CTR
della Puglia — sezione staccata di Lecce — rigettò gli appelli,
separatamente proposti dal sig. Francesco Guerreri, titolare di
omonima ditta avente ad oggetto la produzione d’infissi, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate, e di seguito riuniti, avverso le sentenze di
primo grado rese dalla CTP di Lecce sui ricorsi proposti dal
contribuente avverso avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed
IRAP e sulla successiva cartella di pagamento per la ripresa a
tassazione per l’anno 1999 dei suddetti tributi, scaturita da applicazione
dei parametri di cui al comma 184 dell’art. 3 della 1. n. 549/1995, dal
DPCM 29 gennaio 1996 e dal DPCM 27 marzo 1997.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo, cui l’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione del comma 184 dell’art. 3 della 1. n. 549/1995 e dell’art. 39
del d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 54 del d.P.R. n.
633/1972, in relazione agli arti. 62, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 e
Ric. 2016 n. 06056 sez. MT – ud. 05-10-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la decisione
impugnata avrebbe confermato la legittimità dell’accertamento basato
sul solo dato dello scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente
ed il ricavo offerto dallo studio di settore ritenuto applicabile nella
fattispecie in esame.

doglianza da parte del contribuente sul rispetto del contraddittorio
endoprocedimentale, del cui svolgimento dà atto la stessa sentenza
impugnata, rilevando come nel corso dello stesso il contribuente si sia
limitato a chiedere rinvii per produrre eventuale documentazione, non
più presentata, la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza
consolidata di questa Corte secondo cui «i parametri o studi di settore
previsti dall’art. 3, commi 181 e 187 della 1. n. 549 del 1995,
rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una
pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e delle
relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il
dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio
dell’accertamento analitico — induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del
d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in
contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa
e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e
provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di
circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello
normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un
reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la
procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente
impositore fa capo la dimostrazione dell’applicabilità dello standard
prescelto al caso concreto oggetto di accertamento» (cfr. Cass. sez. 5,
13 luglio 2016, n. 14288; si veda anche Cass. sez. 5, 12 aprile 2017, n.
Ric. 2016 n. 06056 sez. MT – ud. 05-10-2017
-3-

Posto che non vi è stata, sin dal primo grado di giudizio, alcuna

9484).
La CTR, nella fattispecie in esame, non solo ha giudicato in base a
detto principio con riferimento al riparto dell’onere della prova tra le
parti, ma, attraverso un giudizio di fatto, non censurato in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha affermato che il contribuente nulla

da legittimare la conclusione per cui l’attività dal medesimo svolta non
fosse sussumibile nello studio di settore applicato o lo fosse solo in
parte.
Il motivo è pertanto, ancor prima che manifestamente infondato,
inammissibile.
Il ricorso del contribuente va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legititrnità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 20 7
Il
Dp
t Funzionario Giudizmin
liva anno

sidénte
Cirillo

abbia provato quanto alla sussistenza di quelle circostanze di fatto tali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA