Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30753 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. un., 28/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8821/2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 29,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo

unitamente all’avvocato FABIO PISANI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA REGIONE LAZIO, SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1098/2016 della CORTE DEI CONTI SECONDA

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il

26/10/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato Manuela D’Urso per delega dell’avvocato Fabio

Pisani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato P.G. – già magistrato del TAR, poi Direttore della Divisione Affari Giuridici e Legali della SIAE, poi Direttore Generale del Comune di Pomezia, poi titolare di posizioni dirigenziali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha proposto ricorso per la cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 (motivi attinenti alla giurisdizione), della sentenza con cui la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello Corte dei conti lo ha condannato a pagare all’Erario – confermando la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della stessa Corte (salva una riduzione dell’importo liquidato a titolo di danno erariale) – la somma di Euro 543.526 a titolo di risarcimento del danno cagionato quando prestava servizio come pubblico dipendente, espletando numerosi incarichi senza prima richiedere la necessaria autorizzazione alle Amministrazioni di appartenenza e senza riversare alle stesse i relativi compensi.

Il ricorso per cassazione si articolo su due motivi.

Con il primo motivo – riferito alla violazione (in relazione all’art. 103 Cost.) del sindacato giurisdizionale del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, con riguardo all’obbligo restitutorio del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 7 e con riguardo all’irretroattività della L. n. 190 del 2012, art. 1,comma 42 – il ricorrente, premesso che l’azione esercitata nei suoi confronti dalla Procura Generale presso la Corte dei conti aveva ad oggetto l’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, di versare all’amministrazione di appartenenza il compenso dovuto per le prestazioni svolte senza autorizzazione dal pubblico dipendente, deduce che tale obbligo – gravante in prima battuta sull’amministrazione erogante e, solo in caso di inosservanza di quest’ultima, sul percettore del compenso – non sarebbe qualificabile come risarcimento di danno erariale, essendo i fatti a lui addebitati anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, medesimo art. 53, comma 7 bis (inserito dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 42, lett. d)) e non potendosi ritenere che quest’ultima disposizione (“L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”) abbia portata retroattiva o meramente ricognitiva; con la conseguenza che la giurisdizione sulla controversia apparterrebbe non alla Corte dei conti ma al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quale “giudice naturale per le infrazioni interne rapporto di servizio” (pag. 18 del ricorso).

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, in relazione agli artt. 3,25,28,97,103 e 113 Cost., ove interpretato nel senso di configurare l’obbligo restitutorio ivi previsto alla stregua di un danno erariale.

La Procura Generale presso la Corte dei conti ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che nella presente causa la giurisdizione della Corte dei conti era già stata stabilita da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 22688 del 18 ottobre 2011, resa sul regolamento preventivo di giurisdizione che lo stesso Dott. P. aveva introdotto dopo essere stato convenuto in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 11.9.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè, come si legge a pag. 4 dello stesso ricorso per cassazione, dopo che la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti aveva esercitato l’azione di responsabilità contabile davanti a tale Sezione, l’odierno ricorrente aveva proposto ricorso preventivo per motivi di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c. e su tale ricorso queste Sezioni Unite si sono pronunciate, dichiarando la giurisdizione la Corte dei conti, con l’ordinanza n. 22688/2011.

In tale ordinanza, in particolare, si è affermato che la violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e, in mancanza, di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti può essere addotta come fonte di responsabilità amministrativa, capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto tale dovere risulta strumentale al corretto esercizio delle mansioni del pubblico dipendente e preordinato a garantire il proficuo svolgimento delle stesse, attraverso il previo controllo dell’Amministrazione sulla possibilità, per il dipendente medesimo, d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d’istituto; irrilevante poi essendo ogni questione attinente al tipo ed all’ammontare del danno, trattandosi di questioni che non riguardano i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.

Tale statuizione preclude la possibilità di ridiscutere della giurisdizione in sede di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, perchè, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare, la statuizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso, proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo al cui interno sia stata domandata; in termini, SSUU n. 7930/13 (e, in precedenza, SSUU n. 2739/97, SSUU n. 1511/98, SSUU n. 1210/00), seguita, con specifico riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti, da SSUU n. 13567/15.

Va quindi qui ribadito che l’efficacia vincolante delle pronunce rese in sede di regolamento ex art. 41 c.p.c., non viene meno per la considerazione che, nelle controversie in tema di responsabilità per danno erariale, la Corte di Cassazione non agisce come regolatore di un conflitto, ma come controllore del rispetto, da parte della Corte dei conti, dei suoi limiti di competenza sulla base degli accertamenti dalla stessa compiuti (con la conseguenza che, in sede di ricorso contro la sentenza di merito resa dal giudice speciale, il sindacato delle Sezioni Unite non sarebbe più su di una questione potenziale, risolvibile sulla base della prospettazione, ma riguarderebbe l’intervenuta decisione di merito e sarebbe volto a stabilire se, tenuto conto della ricostruzione di fatto operata dalla Corte dei conti, quest’ultima avesse o non il potere di decidere). Anche quando la Corte di Cassazione viene chiamata a stabilire se il pubblico ministero contabile ha una pretesa azionabile dinanzi al suo giudice (e, quindi, a risolvere un problema, non di ripartizione tra giudice speciale e giudice ordinario, ma di attribuzione giurisdizionale) la decisione che ha riconosciuto, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione della Corte dei conti sulla pretesa azionata dalla Procura contabile, costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione è stata richiesta, non essendovi spazio per un duplice ricorso alla Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione, una prima volta in via preventiva e, successivamente, dopo la decisione del merito.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione di spese.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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