Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30753 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 26/11/2019), n.30753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34220-2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in presso la CORTE DI CASSAZIONE,

dall’avvocato MASSIMO FERRANTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

K.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 2270/2018, emessa dalla Corte d’appello di Catania, depositata il 29 ottobre 2018, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e della L. n. 848 del 1955, di ratifica in Italia della CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio;

Ritenuto che:

la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197);

pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione richiesta (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass. 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il proprio Paese, si è limitato ad allegare una vicenda di minacce di morte ricevute dal padre, per la sua volontà di sposare una donna di religione cristiana, ossia una vicenda strettamente privata, dalla quale esulano certamente i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, che della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

se è bensì vero, infatti, che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, è pur sempre necessario, tuttavia, che nel Paese d’origine non vi sia – sulla base delle attendibili allegazioni dell’istante – un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n, 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604);

nel caso di specie, alla stregua degli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello, non possono ritenersi sussistenti, nel caso concreto, i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) (persecuzione o danno grave proveniente da soggetto non statuale, laddove l’autorità statale non possa fornire protezione), essendosi il ricorrente limitato ad affermare che non si era rivolto alle autorità di pubblica sicurezza poichè nel suo Paese non sarebbe “possibile recarsi dalla Polizia per problematiche familiari”, laddove la Corte ha, invece, accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali citate in motivazione, che “non corrisponde al vero che la Polizia si disinteressa delle questioni familiari attesa l’esistenza di direttive governative volte al sostegno della famiglia”;

Ritenuto che:

anche per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda;

di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma ((Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso di specie, l’istante si è limitato – come dianzi detto – ad allegare un pericolo derivante da una situazione strettamente privata, e che – ad ogni buon conto — il giudice di appello ha accertato, con riferimento a fonti internazionali aggiornate, citate nella motivazione della sentenza (Amnesty International, EASO), che la zona della Costa d’Avorio ai provenienza dell’immigrato è immune da situazione di violenza indiscriminata;

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, quanto inammissibile, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758); Considerato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità, essendo, per contro, riscontrabile una carenza di elementi individuali circostanziali, la cui presenza è necessaria per la concessione del tipo di protezione in parola, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire tale valutazione, con l’allegazione di circostanze di merito inammissibili in questa sede;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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