Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30753 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30753 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5768-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SERISTYLE DI VINCENZO DI CICCO & C SAS;
– intimata
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n, 790/6/2015 Ill

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TRIBUTARIA REGIONAI Y di I:AQI ALA SEZIONE
DISTACCATA di PESCARA, depositata il 29/07/2015;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITA NO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 790/6/2015, depositata il 29 luglio 2015, la CTR
dell’Abruzzo dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate nei confronti della Seristyle di Vincenzo Di Cicco & C.
S.a.s. avverso la sentenza della CTP di Chieti, che aveva accolto il
ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento ai fini
IVA ed IRAP relativo all’anno 2005.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il
quale denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 327 c.p.c. e
dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, quale convertito dalla 1. n.
111/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando
come la sentenza impugnata, nel pervenire alla declaratoria
d’inammissibilità per tardività dell’appello proposto
dall’Amministrazione finanziaria, non abbia tenuto conto del periodo
di sospensione dei termini, per la proposizione dell’impugnazione, di
cui all’art. 39, comma 12, del citato d.l. n. 98/2011, trattandosi di lite
pendente inferiore al valore di Euro 20.000,00 per la quale era possibile
Ric. 2016 n. 05768 sez. MT – ud. 05-10-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

la definizione agevolata della controversia secondo quanto previsto
dalla citata norma.
Il motivo è manifestamente fondato.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di osservare in analoghe
controversie (cfr., in particolare, Cass. sez. 6-5, ord. 6 giugno 2016, n.

d.l. n. 98/2011, convertito dalla 1. n. 111/2011, la sospensione dei
termini d’impugnazione è automaticamente prevista fino al 30.6.2012
“per le liti fiscali che possono essere definite”, per cui il presupposto
applicativo dell’istituto non è condizionato dalla presentazione di
un’istanza di definizione, ma solo dall’astratta definibilità della lite
pendente», circostanza, quest’ultima, pacificamente ricorrente nella
fattispecie in esame.
Rilevato, dunque, che la sentenza di primo grado è stata depositata il
21 settembre 2011, il dies a quo per la proposizione dell’appello va
fissato al 10 (primo) luglio 2012 (impropriamente indicato, per mero
errore materiale in ricorso come 10 luglio 2012), per cui, tenendo
conto del periodo di sospensione feriale di 46 giorni secondo l’art. 1
della 1. n. 742/1969 nell’originaria formulazione applicabile ratione

tempon’s, il termine ultimo per la proposizione dell’appello veniva a
scadere il 15 febbraio 2013.
Essendo stato il ricorso in appello, notificato a mezzo posta, come dà
atto la stessa sentenza impugnata, spedito il 13 febbraio 2013, l’appello
risulta tempestivamente proposto.
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso
dell’Amministrazione finanziaria e la causa rimessa per nuovo esame
alla CTR dell’Abruzzo — sezione staccata di Pescara- in diversa
composizione, per l’esame nel merito dell’impugnazione proposta
dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado.
Ric. 2016 n. 05768 sez. MT – ud. 05-10-2017
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11531), «In tema di condono fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo — sezione staccata di

sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017

I’P sidente
11)9w -E e e irillo

Pescara — in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere

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