Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30752 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. un., 28/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2535/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA SUD S.P.A.)

– DIREZIONE REGIONALE LAZIO, società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Equitalia s.p.a.,

incorporante per fusione della Equitalia Sud s.p.a., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO SIGNORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente successivo –

e contro

I.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3947/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

17/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del

ricorso;

udito l’Avvocato Salvatore Coletta per delega orale dell’avvocato

Mario Signore.

Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza depositata in data 17.06.2016, rigettava l’appello proposto da Equitalia e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Latina n. 273/03/14 del 6.12.2013 che aveva accolto il ricorso di I.C. avverso gli avvisi di intimazione di pagamento, per l’anno 2009, emessi da Equitalia Sud S.p.A., relativi a cartelle esattoriali emesse e non pagate, non risultando notificate al contribuente le predette cartelle.

La CTR rigettava anche l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, riguardando una delle cartelle il pagamento di crediti Inps, rilevando che “la causa verte… sulla regolarità della notifica al contribuente delle cartelle che sono alla base degli atti di intimazione, atto prodromico a qualsiasi verifica dell’oggetto della causa”.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.), affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso adesivo mentre il contribuente non svolgeva attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, censurando la sentenza nella parte in cui la CTR ha riconosciuta la propria giurisdizione in ordine al procedimento di notifica di tutte le cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnate, senza alcuna distinzione in ordine alla natura del credito, benchè la cartella n. (OMISSIS) avesse ad oggetto pacificamente crediti previdenziali; con il secondo motivo viene eccepita la nullità della sentenza in ordine ai dichiarati vizi di notifica delle cartelle sottese alle intimazione di pagamento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo fatto erroneo riferimento i giudici di appello al procedimento di notifica per irreperibilità relativa, mentre nel caso di specie trattavasi di irreperibilità assoluta; con l’ultimo motivo deduce error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso relativamente a tutte le contestazioni non inquadrabili quale “vizio proprio dell’intimazione di pagamento oggetto di lite”.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il costante e condivisibile orientamento della Corte (cfr., ex multis, Cass. sez. un. 8/02/2008, n. 3001) ha affermato che oggetto dell’impugnazione non è la cartella di pagamento in sè, a causa di un vizio di notifica, ma il petitum che sta alla base della stessa, vale a dire, nel caso in esame,con riferimento alla cartella relativa a crediti previdenziali, un credito di natura contributiva, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) e non alla giurisdizione tributaria.

La cartella di pagamento è uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata. Dunque, essa deve essere impugnata dinanzi al giudice ordinario, cui spetta la cognizione delle controversie in materia contributiva.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 13/07/2017, n. 17328) hanno affermato che: “la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, che menziona espressamente all’art. 19, tra gli atti impugnabili, “il ruolo e la cartella di pagamento”).”

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, per l’accertata giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Va rimessa alla sezione tributaria della Corte di Cassazione la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso e sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla cartella relativa a contributi previdenziali. Rimette alla sezione tributaria della Corte di Cassazione la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso e sulle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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