Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30752 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30752 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 6288-2015 proposto da:
COMUNE DI BAyr IPAGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE LULLO;
– ricorrente contro
DE VITA VITO;
– intimato avverso la sentenza n. 7170/9/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/07/2014;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 7170/9/2014, depositata il 22 luglio 2014, la CTR
della Campania — sezione staccata di Salerno — dichiarò inammissibile
l’appello proposto dal Comune di Battipaglia nei confronti del sig. Vito
De Vita, avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il
ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per
TARSU relativa all’anno 2007.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Battipaglia ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia «Error in
iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d. lgs.
546/92», per avere la pronuncia impugnata dichiarato inammissibile
l’appello per l’omesso deposito della fotocopia della ricevuta di
spedizione della raccomandata a mezzo della quale l’ente locale aveva
provveduto a notificare alla controparte il ricorso in appello, ritenendo
che detta omissione comportasse l’inammissibilità della relativa
costituzione in giudizio, sostenendo l’ente locale che la tempestività
della proposizione dell’appello avrebbe potuto essere rilevata dal
Ric. 2015 n. 06288 sez. MT – ud. 05-10-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

giudice tributario d’appello anche dall’avviso di ricevimento della
suddetta racccomandata depositato in atti.
Il ricorso è manifestamente infondato e ciò anche alla stregua dei
principi di diritto affermati da Cass. sez. unite 29 maggio 2017, n.
13452 e n. 13453, secondo le quali «Nel processo tributario, non

stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il
fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da
parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la
data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)».
Va in proposito ricordato che – laddove vengano denunciati con il
ricorso per cassazione errores in procedendo- la Corte è anche giudice del
fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del
fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di
specie, è in gioco l’ammissibilità dell’appello e quindi il passaggio o no
in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica
che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del
24 marzo 2010; conf. Cass. sez. 3, n. 16780 del 13 agosto 2015), anche
Ric. 2015 n. 06288 sez. MT – ud. 05-10-2017
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costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia

ai fini del terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. sez. 2, n.
3004 del 17 febbraio 2004; conf. Cass. sez. 3, n. 19222 del 20 agosto
2013). Ciò è ribadito in sedes matenae dalle precitate decisioni delle
sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi § 5.13 e § 6
delle motivazioni).

negativo.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, l’avviso di ricevimento
relativo alla notifica a mezzo raccomandata del ricorso in appello è
stato depositato in copia dal Comune nel giudizio tardivamente solo
con nota di deposito del 19 maggio 2014, laddove il deposito del
ricorso in appello presso la segreteria della CTR adita è avvenuto il 25
maggio 2012 senza che, pacificamente, il Comune avesse depositato
copia della ricevuta di spedizione della raccomandata.
Peraltro, oltre alla tardività del deposito in copia dello stesso avviso di
ricevimento, si rileva che lo stesso reca in bianco la parte relativa
all’indicazione della data di spedizione, mentre il timbro datario a
tondo dell’ufficio postale di distribuzione su detto avviso di
ricevimento non risulta in alcun modo leggibile quanto alla data
apposta.
Ne consegue che — depositata la sentenza di primo grado in data 22
novembre 2011, come indicato dallo stesso Comune ricorrente in
ricorso- al tempo della costituzione in appello, unica data certa
rilevabile dagli atti di causa alla stregua di quanto sopra osservato, era
ormai decors2i1 termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. nella sua
formulazione applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.
Il ricorso va dunque rigettato, previa correzione in diritto, ex art. 384
ultimo comma c.p.c., nei sensi di cui sopra, della motivazione della
decisione impugnata.
Ric. 2015 n. 06288 sez. MT – ud. 05-10-2017
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Ciò premesso, nella fattispecie in esame la relativa verifica ha esito

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non
avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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