Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30751 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2 006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che si riporta

agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 24.3.2006, corretta con successiva ordinanza in data 23.11.2006, la commissione tributaria regionale della Lombardia ha riformato la sentenza della commissione provinciale di Milano di rigetto di un ricorso proposto da P.L. contro il silenzio- rifiuto serbato dalla locale agenzia delle entrate su un’istanza di rimborso della maggiore Irpef trattenuta sulla pensione integrativa dell’Inps fino al 31.12.2002.

La commissione regionale, premesso che la prestazione era stata assoggettata a prelievo fiscale per il 100% dell’ammontare erogato, ha ritenuto che l’onere di provare in che misura competesse al contribuente il diritto al rimborso fosse di spettanza dell’Inps quale sostituto d’imposta; e che l’indebito oggettivo – verificatosi – aveva creato un arricchimento senza causa dell’amministrazione erariale ai sensi dell’art. 2041 c.c., soggetto ad azione giudiziale prescrivibile nel termine ordinario decennale. Contro la sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sorretto da un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo, concluso da idoneo quesito di diritto, denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis) Tuir, del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19 stante che, in base alle disposizioni menzionate, al trattamento integrativo erogato dal fondo pensione dei dipendenti dell’Inps, soggetto alle previsioni del D.Lgs. n. 124 del 1993, mutato nel tempo, si applica, relativamente alle erogazioni successive al 31 dicembre 2000, la tassazione in misura ordinaria, anzichè quella ridotta all’87,5%. Il motivo è fondato.

2. – In base all’ordinanza di correzione all’inizio richiamata, la statuizione della commissione regionale ha avuto riguardo alle prestazioni erogate dall’Inps “per gli anni precedenti e fino al 31.12.2002”. La ricorrente d’altronde evidenzia che la domanda di rimborso ebbe per oggetto gli importi relativi ai periodi d’imposta dal 1995 in poi.

Il profilo di diritto verte, pertanto, sul trattamento fiscale delle erogazioni pensionistiche correlate ai fondi integrativi di previdenza (nella specie costituiti presso l’Inps), alla luce dell’interrogativo se a dette erogazioni debba applicarsi il regime speciale di assoggettamento a tassazione nella misura dell’87,5% dell’ammontare lordo anche in relazione alle erogazioni successive al 31 dicembre 2000.

L’impugnata sentenza ha ritenuto, a questo riguardo, di non fare alcuna distinzione, affermando – seppure in base a non precise considerazioni in diritto – essere indebita la tassazione in misura intera tout court, con consequenziale indebito prelievo d’imposta sulla differenza del 12,50% per tutte le erogazioni oggetto della domanda di rimborso.

Sennonchè una simile tesi è errata in quanto l’abbattimento anzidetto (del 12,50% dell’ammontare lordo) non era più previsto al momento – fiscalmente rilevante – della erogazione delle prestazioni successive al 31.12.2000.

3. – Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7-bis, Tuir, nel testo risultante dalla L. n. 335 del 1995 (art. 11, comma 8), in effetti disponeva che “le prestazioni periodiche indicate nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h bis)”, Tuir costituivano “reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto”, e non per il loro intero ammontare.

Questa disciplina è stata modificata più volte; e soprattutto – per quanto rileva in causa – dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f) con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 19, comma 1, a sua volta modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13) e con effetto attinente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate e alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.

In particolare è stato previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis Tuir, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies, se determinabili. Ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, è stato poi stabilito che, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il medesimo decreto legislativo, le disposizioni introdotte dall’art. 10, si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Con la conseguenza che per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.

4. – Può dunque osservarsi che, alla stregua delle disposizioni sopra richiamate, risultano applicabili le nuove disposizioni (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009) anche per coloro i cui diritti siano maturati anteriormente, giacchè, a decorrere dal 1 gennaio 2001 (e fino al 31 dicembre 2003), “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h- bis) del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica (..) si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili”; ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come praticamente sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale.

5. – Attenendo il motivo al solo punto delle decisione riguardante le erogazioni successive al 31 dicembre 2000, l’impugnata sentenza va dunque cassata in parte qua. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte decidere nel merito della controversia, rigettando l’impugnazione proposta avverso il silenzio- rifiuto limitatamente alla tassazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

L’incidenza della successione delle disposizioni normative sopra esposte su una sola delle annualità oggetto della controversia consegnata al giudizio tributario giustifica la compensazione delle spese processuali a quello relative.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il silenzio-rifiuto quanto all’Irpef trattenuta sulle prestazioni successive al 31 dicembre 2000; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimato alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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