Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30751 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 29/10/2021), n.30751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16734-2019 proposto da:

REVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo

studio dell’avvocato CARLO TOTINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1847/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società Revi S.r.l. ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1847/2018, che in controversia su ricorso avverso istanza di rimborso della maggiore IRES anni 2010-2013, derivante dal mancato utilizzo delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 6 commi 13-19 (Tremonti ambiente), ha respinto l’appello della società.

La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in accordo con il giudice di prime cure, esclusa la dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa trattazione sulla emendabilità della dichiarazione, esclusa altresì la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), per mancata indicazione nell’atto tributario di chiarimenti in relazione al responsabile del procedimento, ha ritenuto che “la questione fondante della controversia riguarda l’individuazione dell’onere probatorio che deve essere posto in capo alla società. Obbligo che non risulta assolto e il motivo di impugnazione è pertanto infondato”.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo il contribuente deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360, commi 3 e 4, n. 1, lamentando il contrasto tra dispositivo e motivazione.

2. Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360, commi 3 e 4, n. 1, lamentando che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione sui motivi non dedotti.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. A parte i profili di inammissibilità per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, risulta violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo riprodotta la sentenza della CTP e i motivi di appello al fine di consentire la valutazione delle superiori doglianze.

3.2. Il ricorrente infatti, che deduce il vizio di extra o ultrapetizione della sentenza che fondi la propria decisione sui motivi non dedotti, ha l’onere di riportare la decisione impugnata e il relativo punto rilevante dell’atto di appello, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, e di specificare quale sia il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato o oltre il quale si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all’atto di appello e alla sentenza di primo grado, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso (ex multis Cass. n. 14561 del 17/08/2012, n. 2886 del 2014, n. 17049 del 20/08/2015).

3.3. La carenza di autosufficienza emerge peraltro anche nella parte in cui la sentenza impugnata, proprio nell’analizzare la motivazione della sentenza della CTP, ha specificato, attraverso un articolato ragionamento supportato da richiami alla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36), come la motivazione della sentenza di primo grado fosse da ritenersi completa, esaustiva e coerente con il dispositivo, contenendo “tutti gli elementi previsti e in particolare, per quanto attiene alla succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. La medesima presenta con completezza l’iter logico seguito dall’organo giudicante per addivenire alla conclusione qui contestata”.

3.4. A fronte di tale motivazione le doglianze del contribuente si manifestano generiche e non idoneamente supportate, avendo peraltro la CTR correttamente precisato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che “non è obbligo del giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo quelli non presi in considerazione (Cass. 3989/2001, 6765/2002 e 9384/1995), e che in assenza di specifici casi proceduralmente rilevanti, nel grado di appello la Commissione può solo integrare, in base ai motivi riproposti dalla parte interessata, le motivazioni addotte dai primi giudici ed eventualmente (e conseguentemente) correggere, motivando, le conclusioni a cui sono giunti”.

3.5. La sentenza è poi conforme ai principi di questa Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultra petizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato una “pretesa” (impugnata dal contribuente), quale l’avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione” (così Cass. n. 10797 del 05/05/2010; si vedano, altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 15026 del 02/07/2014; Cass. n. 21197 del 08/10/2014; Cass. n. 17811 del 09/09/2016).

4. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA