Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30751 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. un., 28/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24125/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2252/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 2/10/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli avvocati Roberta Guizzi per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Massimo Lupi per Emilia Romagna Farcor s.p.a..

Fatto

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 2.10.2013, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la sentenza del Tribunale di Venezia n. 436/2008 che aveva accolto la domanda formulata dalla ABF Factoring s.p.a. cessionaria del credito da parte della società Fonderia di Montorso s.p.a. di Euro 349.313,37 nei confronti del Ministero delle Finanze per eccedenze Iva, relative al terzo trimestre 2001 e, ancorchè l’Amministrazione finanziaria avesse effettuato il pagamento alla cedente, condannava l’Agenzia a pagare tale somma alla società cessionaria.

La Corte di appello rigettava l’eccezione, sollevata dalla A.F., di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice tributario rilevando come la questione dedotta non attenesse all’esistenza del rapporto tributario ma solo al profilo civilistico della cessione e, nel merito, affermava che anche un credito IVA infrannuale è cedibile legittimamente, al pari del credito chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale, essendo la disposizione contenuta nel D.L. n. 70 del 1998, art. 5, comma 4 ter, convertito in L. n. 154 del 1998, volta unicamente a consentire all’Amministrazione, agli effetti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, di ripetere il pagamento anche dal cessionario del credito, ove questi non abbia prestato la garanzia prevista.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; la società ABF Factoring s.p.a. depositava controricorso; entrambe le parti depositavano memorie.

La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 7870/2018 rimetteva la causa alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, vertendo la lite sul rapporto tributario, avendo l’Amministrazione finanziaria ritenuto non ad essa opponibile la cessione di credito, relativa ad un rimborso IVA trimestrale, ai sensi del D.L. n. 70 del 1998, art. 5, comma 4 ter, con conseguente diniego del rimborso alla cessionaria, rimborso invece effettuato dalla stessa Amministrazione in favore della cedente; col secondo motivo rileva la ritenuta erronea cedibilità del credito di rimborso Iva derivante da dichiarazione infrannuale, in violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4 ter, convertito in L. n. 154 del 1988 e del D.P.R. n. 653 del 1972, art. 38 bis e dell’art. 1260 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo ammissibile solo la cessione del credito annuale; con l’ultimo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso di valutare che il Fallimento della cedente Fonderia di Montorso, alla quale l’Agenzia aveva rimborsato il credito iva, aveva restituito alla ABF Factoring s.p.a. l’importo di Euro 349.313,37, elidendo il credito azionato in giudizio, almeno limitatamente al capitale, fatto questo rilevante sia ai fini della riduzione del credito azionato in giudizio sia ai fini della valutazione della condotta processuale.

2. Le censure di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e per mancanza di critica ragionata alla sentenza della Corte d’appello impugnata sono infondate in quanto la ricorrente ha indicato e censurato comprensibilmente con i motivi del ricorso le parti della sentenza impugnata.

E’ fondato il primo motivo assorbente degli altri.

Non vi è motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte che ha affermato che “la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l’amministrazione abbia esplicitamente od implicitamente rifiutato il

rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie…..anche quando sia proposta, anzichè dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito (in forza di atto debitamente notificato all’ufficio), considerando che tale cessione importa il subingresso di quel terzo nella posizione del contribuente, e tenendo altresì conto della attitudine della controversia a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio del contribuente (Cass. Sez. U, n. 2281 del 19/03/1990; Cass. Sez. U, n. 8090 del 04/06/2002; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23835 del 19/11/2007).

Anche nella vigenza del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 19) va affermata la giurisdizione del giudice tributario se il ricorso viene proposto dal cessionario del credito invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9142 del 17/04/2009).

Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere cassata per avere erroneamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario e va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il primo motive di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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