Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30750 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30750 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 25007-2015 proposto da:
BARBATO ANG11,0, BASTIANINI GIOVANNI, 130VE
RAIMONDO, COSCIA I)IEGO, CUTILLO CATIAUNA,
CAREGNATO

TIZIANA,

CAREGNATO

NIARINA,

CA1ZR;NATO

SABRINA,

I i’.( )NI i ,I

ANIEDEO,

ANTONI ,A, \IANFRIDI ANTONIA,
MANNA PASQUALI’., NIANOSPIAZTI CLAUDIA, \I \RANZANO
NIA1ZOCC1Thj,LA

Cl

PALLADINIThLI ANNA, PATAI,ANO ANNANIARIA, Poli
MARIA TERESA, ROM,ANATO RUBBIANI EMILIO,
VICHI C1 -112D10, VIGANO’ FULVIO, VIOLA GABRIln.LLA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 0. LAZZARINI 19, presso
Io studio dell’avvocato) UGO SG UI ‘,(;1.1 A, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ;\NDR1′..\ SC; U ;I i \;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/12/2017

contro

MINIS I ERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE 80415740580;

intimati –

avverso la sentenza n. 19183/2015 della CORII, SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTO E DIRITTO
Angelo BARBATO, Giovanni BASTIANINI, Raimondo BOVE, Diego
COSCIA, Tiziana CAREGNATO, Caterina CUTILLO, Sabrina
CAREGNATO, Marina CAREGNATO, Amedeo LEONELLI, Antonella
LODOVICHEYIÌ, Antonia MANFREDI, Pasquale MANNA, Claudia
MANOSPERTI, Gaetano MARANZANO, Clementina MARZOCCHELLA,
Anna PALLADINELLI, Annamaria PATALANO, Maria Teresa POLI, Leonia
ROMANATO, Emilio RUBBIANI, Claudio VICHI, Fulvio VIGANO’ e
Gabriella VIOLA con ricorso, notificato il 21 ottobre 2015, hanno proposto
istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 19183 del 28 settembre
2015 di questa Corte, pronunciata sul ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 3525
del 2014.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha

svolto attività

difensiva.
Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo
comma dell’art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal
relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento

Ric. 2015 n. 25007 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2015;

dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale, con
l’allegata proposta, è stato notificato all’avvocato della ricorrente.
Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
La citata sentenza n. 19183 del 2015, nella parte motiva, ha indicato quale parte
soccombente, per mero errore materiale, il Ministero della Giustizia anziché il

d’appello vanno poste a carico per l’intero del Ministero della Giustkia, con esclusione della
compensazione, per il principio di soccombenza” (pagina 6, righe 20/22)1.

Sussistono le condizioni di legge per la relativa correzione e il Collegio,
conseguentemente, dispone la sostituzione come in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n.
9438).

P.Q.M.

La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella
sentenza n. 19183 del 2015 nel senso che nella parte motiva della decisione, a
pagina 6, rigo 20, le parole “Ministero della giustizia” devono essere sostituite
con le seguenti parole: “Ministero dell’economia e delle finanze”. Ordina la

conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così
disposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione civile della
Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Ministero dell’Economia e delle Finanze [“Le spese del giudkio innanzi alla Corte

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