Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3075 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3075 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28521-2012 proposto da:
FAZIA NICOLETTA FZANLT62T41F839G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dott.ssa ANNA
BEI (Studio Commercialista ROSATI), rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSARA FILIPPO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585,
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimate avverso la sentenza n. 423/17/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI dell’1.4.2011, depositata il 12/12/2011;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

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Ric. 2012 n. 28521 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.79121/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Fazia Nicoletta- ed ha così confermato l’avviso di classamento di unità
immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò
che concerne il rispetto della procedura prevista dalla legge. In specie, per ciò che
concerne la lamentata carenza di motivazione doveva farsi applicazione del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione
dell’avviso è rispettato quanto l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sicchè è necessario e sufficiente che
l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa
dell’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria
pretesa. D’altronde, l’Agenzia aveva ampiamente documentato e provato quali sono i
dati tipici del fabbricato in oggetto e quali sono quelli degli immobili presenti nella
medesima zona e valorizzati per comparazione.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidandolo a unico
motivo.
L’Agenzia non si è costituita.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 della legge
n.241/1990 e dell’art.7 della legge n.212/2000, ed altre disposizioni di legge) la
ricorrente —dopo avere premesso che l’amministrazione aveva operato in applicazione

riclassamento prende avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con
apposito procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte
dell’Agenzia, censura la decisione per avere erroneamente omesso di considerare che
l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle
ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale
dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla decisione qui impugnata che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare
conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli
attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie
di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,

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dell’art.58 della legge n.66211996 che prevede, in particolare, che il processo di

riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di meritoappare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,

13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso sia manifestamente
fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione. Consegue da ciò che la
Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo l’impugnazione del
contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questione- apparendo già dagli
atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio di diritto dianzi
trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.

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Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del

Roma, 5 luglio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della
compensazione, atteso che soluzione della controversia è determinata da indirizzo
giurisprudenziale conformatosi medio tempore.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa tra le parti le spese di
tutti i gradi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

/

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

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