Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3075 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3075 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 10999/2012 proposto da:
Segneri Sergio, Bandiera Franco, elettivamente domiciliati in Roma,
Via XX Settembre n.3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli
Michele, rappresentati e difesi da se medesimi;
-ricorrenti contro
Fallimento della “Rosa del Marganai” S.p.a., in persona dei Curatori
dott.ssa Viviana Ferri, dott. Efisio Mereu, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Zanardelli n.23, presso lo studio dell’avvocato Turno

Data pubblicazione: 08/02/2018

Francesca, rappresentato e difeso dall’avvocato Marchese Mariano,
giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il
19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la Corte
rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale
condizionato.
La Corte,
Rilevato che:
Con decreto depositato il 15 marzo 2012, il Tribunale di Cagliari ha
respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ avv. Sergio
Segneri e dall’ avv. prof. Franco Bandiera, intesa ad ottenere
l’ammissione al passivo in prededuzione del Fallimento Rosa del
Marganai s.p.a. dell’integrale importo richiesto per l’attività resa nella
stipula dei contratti di transazione per euro 74.329,54 e per euro
170.951,80 per l’attività resa nell’ambito della procedura ex art. 173
legge fall., in subordine, per euro 175.203,52, e nel caso fosse
negata la prededuzione o fosse insufficiente l’attivo, per l’ammissione
in privilegio ex art. 2751 bis n.2 cod. civ., ed in ulteriore subordine,
per l’ammissione del minore importo di euro 175.203,52.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che nel richiamare i
documenti allegati all’insinuazione, i ricorrenti avevano chiesto, per
quanto potesse occorrere, l’acquisizione del fascicolo di parte
depositato nel procedimento di verifica, da ritenersi del tutto irrituale,
2

t,

non essendo assimilabile né alla richiesta di esibizione ex art.210 cod.
proc. civ., né di informazioni d’ufficio, da cui l’impossibilità di
procedere alla valutazione degli atti asseritamente compiuti e quindi
degli onorari in relazione alla complessità delle questioni giuridiche
trattate, né a diversa soluzione poteva addivenirsi alla stregua del

seguiti per la decisione; che doveva condividersi la decisione del G.D.
in relazione all’attività stragiudiziale, per la quale le parti avevano
chiesto un separato compenso, non ritraibile dalla documentazione
prodotta (accordo con Arco dell’Angelo e Segesta e corrispondenza
col legale di controparte), non risultando la prestazione di attività
diversa e separata da quella giudiziale( così Cass. 14443/2008), visto
che detta attività era stata svolta per contrastare la richiesta di
revoca dell’ammissione al concordato, i cui atti non erano stati
riprodotti nel procedimento, al fine di una migliore valutazione
dell’assunto della parte.
Ricorrono avverso detta decisione gli avv.Segneri e Bandiera, sulla
base di nove motivi.
Il Fallimento ha depositato controricorso.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art.380 bis.l. cod.
proc.civ.
Considerato che:
Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’avere il Tribunale
ritenuto che fossero comunque gli stessi onerati della indicazione e
produzione a pena di decadenza degli atti e dei documenti già
depositati avanti al G.D., ai quali era stato fatto espresso riferimento
e richiamati nell’opposizione come già prodotti ai numeri da 1 a 32,
mentre la decadenza di cui all’art.99, comma 2 n.4, legge fall., che
3

decreto impugnato, da cui agevolmente erano evincibili i criteri

quale norma eccezionale è di stretta interpretazione, non può che
riferirsi alle deduzioni ed alle produzioni nuove e non agli atti e
documenti già acquisiti.
Secondo i ricorrenti, l’interpretazione del Tribunale è in contrasto con
i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento,

La parte propone questione di costituzionalità per contrasto di detta
interpretazione dell’art.99, comma 2, n.4 legge fall., con le norme ed
i principi comunitari e gli artt. 3 e 24 Cost., e deduce che in ogni
caso, stante l’indispensabilità, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare
la parte a ridepositare i documenti.
Col secondo, i ricorrenti denunciano il vizio di nullità del decreto per
l’omessa pronuncia su tutte le istanze, autorizzazione al deposito in
subordine, rimessione in termini per errore scusabile.
Col terzo, si dolgono della mancata pronuncia sulle istanze di
acquisizione dei documenti ex artt.210 e 213 cod. proc. civ., e
deducono che l’attività svolta era notoria o quanto meno conosciuta
in dettaglio dal Collegio.
Col quarto, si dolgono del vizio di contraddittorietà della motivazione
e sostengono che il Tribunale avrebbe potuto decidere anche in
relazione all’attività giudiziale per risultare l’istanza e la domanda
testualmente nel decreto del G.D., da questi riconosciuta l’attività
svolta (riconosciuti i diritti e quindi le singole prestazioni) e
comunque non contestata in sede di verifica, e che l’opposizione
verteva sull’erronea interpretazione delle tariffe professionali.
Col quinto mezzo, i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione, per
avere il Tribunale apoditticamente ritenuto corretto il decreto, dal
quale non si evincono i criteri adottati.

4

uguaglianza delle parti nel processo, diritto ad un equo processo.

Col sesto, si dolgono del vizio di motivazione e della violazione
dell’art. 5 Tariffario forense; sostengono che il G.D. ha
sostanzialmente applicato i minimi di tariffa pur riconoscendo il
valore, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, ma che il
risultato ed i vantaggi non potevano essere valutati, essendo stata

pendendo ancora il giudizio; e che la Corte d’appello si è limitata a
ritenere corretta l’applicazione dell’art.5 della tariffa.
Col settimo, i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione degli
onorari stragiudiziali per l’attività di assistenza e consulenza,
sostenendo l’inconferenza del richiamo alla sentenza Cass.
1443/2008, riguardante il diverso caso di attività poi confluita nella
presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, e
deducono di avere comunque chiesto in subordine il riconoscimento
secondo i parametri dell’attività giudiziale.
Con l’ottavo mezzo, i ricorrenti denunciano che la liquidazione nel
decreto impugnato delle spese a proprio carico è stata effettuata in
violazione dell’art.9 del d.l. 24/1/2012, n.1, avendo il Tribunale
applicato le tariffe professionali abrogate, anche se non era stato
ancora emanato il d.m. per la liquidazione delle spese processuali, in
assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto chiarire la norma
applicabile e gli standards di riferimento; che anche a ritenere
corretto il riferimento del Tribunale a seguito della successiva
modifica dell’art.9 del d.l. cit., il Giudice avrebbe dovuto indicare
sistema e tariffa applicata, ed in ogni caso la liquidazione è eccessiva,
né il totale corrisponde alla somma dei due importi.
Col nono, si dolgono della condanna all’iva e cpa, essendo il
Fallimento soggetto iva.

5

cassata con rinvio la sentenza confermativa del fallimento e

Ciò posto, alla stregua di quanto fatto valere nella memoria ex
art.380

bis.l.

cod. proc.civ., deve considerarsi l’incidenza nel

presente giudizio dell’intervenuta sentenza della Corte d’appello di
Cagliari n. 8/2016, depositata il 3 maggio 2016 e passata in
giudicato, che, ritenuti insussistenti i presupposti della revoca

Tribunale di Cagliari del 13/3/2009, ha revocato detto decreto ed
“annullato” la sentenza dichiarativa di fallimento della società Rosa
del Marganai s.p.a.
Sulla sorte del giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso della
revoca della sentenza di fallimento, questa Corte si è pronunciata con
l’ordinanza 19752/2017 nell’omologo giudizio di cui al
n.rg.11004/2012, promosso dagli stessi odierni ricorrenti nei
confronti della Casa di Cura Maria Ausiliatrice, nei termini che
seguono.
«La questione, in considerazione dell’applicazione nella specie della
normativa fallimentare novellata, deve ritenersi nuova davanti a
questa Corte, che si è già pronunciata sull’incidenza della
sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, ma nella
vigenza della normativa ante riforma, affermando, tra le ultime nella
pronuncia del 29/5/2013, n.13337 che ” il riacquisto della capacità
processuale del fallito, conseguente alla chiusura (o alla revoca) del
fallimento determina soltanto l’interruzione del processo nel quale sia
parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato
passivo può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal)
fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento giudiziale
sull’esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al
passivo(ex multis, Cass. 15934/2007, 1514/1998, 8331/1994,
3052/1983, 3478/1969). Né va sopravvalutata la circostanza …che le
6

dell’ammissione al concordato preventivo disposta con il decreto del

conclusioni della parte che prosegue il giudizio continuino, come nella
specie, ad essere formulate in termini di ammissione al passivo
fallimentare e non di condanna al pagamento del credito a carico
della parte fallita tornata in bonis. Invero la domanda d’insinuazione
al passivo si inserisce in un processo esecutivo concorsuale e tende

collocazione sul ricavato dell’attivo fallimentare, sicché include
qualcosa in più, e non di meno, della mera condanna al pagamento
richiesta nel giudizio ordinario( Cass. 15934/2007 cit.)…”.
Ora, tale orientamento non può essere trasposto nella specie( tra
l’altro, anche perche è intervenuta la revoca del fallimento nel corso
del giudizio di legittimità, per il quale non è predicabile l’interruzione
del giudizio), trovando applicazione la legge fallimentare riformata,
visto che questa ha inteso strutturare il giudizio di opposizione allo
stato passivo come un procedimento strettamente connesso alla
procedura fallimentare, inteso ad accertare il credito ai soli fini
dell’ammissione al passivo, come chiaramente evincibile alla stregua
dell’espressa disposizione di cui all’art. 96 ultimo comma legge fall.,
che dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte all’esito dei giudizi di cui all’art.99 legge fall.
“producono effetti soltanto ai fini del concorso”, così rendendo palese
l’inscindibile collegamento tra il procedimento fallimentare e
l’accertamento del passivo che ivi si compie.
E la bontà della tesi assunta si coglie chiaramente, come evidenziato
dalla difesa dei ricorrenti, nel disposto di cui all’ultimo comma
dell’art.120 legge fall., che prevede che “il decreto o la sentenza con
la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta
per gli effetti di cui all’art.634 del codice di procedura civile”.

7

all’accertamento del credito in funzione esecutiva mediante la sua

Ne consegue che il creditore, che intenda agire nei confronti del
debitore tornato

in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo,

potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come
prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così
chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito
effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia

ultrafallimentare.
Su dette basi si giustifica il convincimento dello stretto ed ineludibile
rapporto tra il giudizio di opposizione al passivo e la procedura
fallimentare, sì da dover concludere per l’improcedibilità del primo a
ragione della revoca del fallimento, passata in giudicato.
Né rileva il fatto che non vi sia stata anche la chiusura del fallimento,
che si pone quale fase di appendice conseguente alla revoca, che ha
già pertanto esplicato i suoi effetti sul giudizio di opposizione allo
stato passivo, né possono incidere sull’effetto processuale che si è
così determinato in relazione al procedimento fallimentare ormai
definito con la revoca la nuova istanza di fallimento e la nuova
domanda di ammissione al concordato preventivo.
Deve pertanto conclusivamente pronunciarsi la cassazione senza
rinvio della pronuncia impugnata ai sensi dell’art.382, comma 3
ultima parte, legge fall., sulla base del seguente principio di diritto:”
La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in
giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato
passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso
all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato
passivo.”»
Attesa la natura processuale della presente decisione, conseguente
all’intervenuta pronuncia di revoca del fallimento, vanno compensate
le spese dell’intero giudizio.
8

t,

P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la pronuncia impugnata. Compensa tra le
parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, in data 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA