Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3075 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. III, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4412/2020 proposto da:
Assiteca Spa Internazionale di Brokeraggio Assicurativo,
elettivamente domiciliata in Roma Piazza Mazzini, 27, presso lo
studio degli avvocati Zucchinali Paolo, Minutolo Bonaventura,
Trifirò Salvatore, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
Italiana Assicurazioni Spa,
– intimata –
e contro
Groupama Assicurazioni Spa, Unipol Sai Spa, elettivamente domiciliati
in Roma Via Delle Fornaci 38, presso lo studio dell’avvocato
Alberici Fabio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Bianchi Edoardo;
– controricorrenti –
e contro
Terminal Darsena Toscana Srl, elettivamente domiciliato in Roma Corso
Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell’avvocato Studio Grez
Studio Grez & Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato
Bassano Paolo;
– controricorrente –
e contro
Aig Europe S.a., elettivamente domiciliato in Roma Via Tacito 23,
presso lo studio dell’avvocato Giustiniani Giovanni, rappresentata e
difesa dall’avvocato Buresti Cecilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1943/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Assiteca s.p.a. Internazionale brokeraggio Assicurativo ricorre, sulla base di sette motivi corredati da memoria, avverso la sentenza n. 1943 del 2019 della Corte di appello di Firenze, esponendo che:
a) con atto di chiamata in causa di terzo la Terminal Darsena Toscana TDT s.r.l. aveva evocato la deducente e la Inter Repairs Nord s.r.l., allegando la violazione degli obblighi contrattuali della seconda verso la prima in ordine alla conservazione di una partita di plasma umano per carenze nella refrigerazione;
b) la TDT, convenuta in giudizio da INA Assitalia s.p.a. in surroga del diritto risarcitorio vantato da Kedrion nei suoi confronti, quale depositaria del container contenente il plasma, da un lato aveva così chiamato in causa il soggetto ritenuto responsabile del danno, dall’altro aveva chiesto di esercitare il diritto di regresso nei confronti della deducente, quale proprio “broker”, a titolo risarcitorio, per non aver garantito la copertura assicurativa come da incarico conferito e ricevuto;
c) la vicenda narrata nell’atto di chiamata in causa aveva dato luogo a un complesso contenzioso, ovvero a una procedura di arbitrato internazionale, tra Kedrion e Assitalia, il cui oggetto non era noto, e alla causa civile davanti al Tribunale di Livorno promossa da Kedrion contro TDT, per rivendicare i danni non coperti da indennizzo assicurativo ottenuto da Assitalia, coinvolgente le chiamate in causa di cui sopra;
d) il rapporto tra i procedimenti non era noto;
e) Assiteca aveva controdedotto che TDT aveva risolto la precedente polizza esautorandola, per poi cercare di addossarle ambiguamente la responsabilità affermando, artificiosamente, che un suo incaricato avrebbe indotto un affidamento circa le coperture assicurative;
f) la deducente aveva chiamato quindi in causa le proprie coassicuratrici;
g) nelle more, tra l’attrice principale e la convenuta TDT era intervenuta un’intesa conciliativa;
h) la TDT aveva proseguito la lite nei confronti Assiteca (allora denominata Assiteca Fortune s.r.l.);
i) il Tribunale di Livorno aveva condannato Assiteca e, a loro volta, le assicurazioni a tenere indenne quest’ultima;
j) le compagnie di assicurazione UnipolSai, Italiana Assicurazioni, Groupama Assicurazioni, s.p.a., avevano interposto appello;
k) la deducente aveva controdedotto che il signor T., indicato come l’incaricato che avrebbe ingenerato l’affidamento in TDT sulla copertura assicurativa, non era, come affermato, amministratore sociale ma procacciatore d’affari per la stessa, sicché la sua condotta non avrebbe potuto imputarsi ad Assiteca;
l) aveva aggiunto la deducente che: non aveva ricevuto alcuna comunicazione o notizia delle richieste risarcitorie di TDT, sicché non poteva essere incorsa in alcuna decadenza per mancata denuncia alle compagnie di assicurazioni, come previsto in clausola, inoltre nulla per rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei propri diritti; non aveva taciuto alcunché alle compagnie di assicurazioni, nella costanza del rapporto assicurativo, anche perché quest’ultimo era unico e prorogato annualmente, e non distinto contrattualmente nei singoli periodi annuali medesimi, laddove, comunque, la clausola in ordine alle conseguenze d’irresponsabilità delle assicurazioni a questo titolo, essendo come tale vessatoria, avrebbe dovuto approvarsi specificatamente per iscritto, se non negoziata singolarmente, come non era accaduto;
m) la Corte di appello di Firenze aveva accolto l’appello delle assicurazioni, in specie confermando le allegazioni di ingenerato affidamento in TDT sulle coperture assicurative;
resistono con controricorso: Terminal Darsena Toscana TDT s.r.l.; UnipolSai Assicurazioni s.p.a., e Groupama s.p.a.; AIG Europe s.a.;
AIG Europe ha depositato altresì memoria.
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2733,2697,2729,1687,1688 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere imputabili alla deducente le pretese condotte implicanti l’affidamento sulla copertura assicurativa da parte di TDT, poste in essere dal signor T. che, come da procura prodotta, non aveva i poteri dispositivi in parola, senza alcuna prova della conoscenza di tutto ciò da parte di Assiteca, affatto evincibile dalle generiche allegazioni difensive prive di valore confessorio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1899,1375,1175,1337,1917 c.c., poiché avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere i singoli periodi assicurativi annuali come distinti contratti, invece che un unico rapporto prorogato in mancanza di disdetta, così determinando una erronea valutazione dell’operatività, ostativa all’indennizzo, della clausola c.d. “claims made” con cui era richiesto, per l’utilità in questione, che la richiesta risarcitoria fosse pervenuta in costanza di rapporto;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1325,1375,1175,1419,1917 c.c., poiché la Corte di appello, pur ponendosi nella prospettiva della pluralità dei contratti ad ogni singola proroga, avrebbe erroneamente omesso di valutare la concreta liceità della clausola c.d. “claims made” in relazione alla distanza temporale di pochi mesi tra sinistro e richiesta risarcitoria pervenuta;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché l’inoperatività della polizza in relazione alla clausola c.d. “claims made” era stata affermata erroneamente dalla Corte di appello senza motivo di gravame, come desumibile dall’atto di appello di controparte;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1913,1915,1375,1932,2697,2965,1341 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non poteva comprendersi quale richiesta risarcitoria avrebbe dovuto comunicarsi alle compagnie di assicurazione, stante la mancata conoscenza di quella di TDT, secondo quanto indicato nel primo motivo, ipotizzandosi apoditticamente sul punto un dolo omissivo, e omettendo il rilievo dell’invalidità del correlativo patto decadenziale, vessatorio, per difetto di approvazione scritta o negoziazione specifiche;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., poiché la clausola di limitazione della responsabilità per mancata denuncia tempestiva alle assicurazioni del fatto da cui sarebbe dovuto sorgere l’obbligo d’indennizzo, era come tale vessatoria e, invece, difettava della specifica approvazione scritta o negoziazione;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato addebitando anche le spese legali di TDT, laddove la relativa notifica era stata solo una “denuntiatio” ex art. 332 c.p.c., residuando la lite solamente con le compagnie di assicurazione;
Rilevato che:
preliminarmente deve osservarsi che la società ricorrente ha avanzato istanza di riunione del presente processo con quello iscritto al n. 29842 del 2019, R.G., per ragioni di connessione;
l’istanza non può trovare accoglimento poiché, pur essendo domande connesse ad un’unitaria vicenda tra le stesse parti, i gravami sono diretti a pronunce differenti e coinvolgono profili distinti, a maggior ragione tenuto conto dell’esito – di cui si sta per dar conto – dello scrutinio del ricorso in relazione ai parametri di previa ammissibilità;
il ricorso, da esaminare nel suo complesso per ragioni ricostruttive, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;
va subito rammentato che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresi gli atti delle controparti e anche la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018);
la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.);
al contempo, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
va ricordato, inoltre, che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione vizi processuali, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare a ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (cfr., tra le altre, Cass., 13/03/2018, n. 6014, Cass., 29/09/2017, n. 22880, pag. 2, Cass., 13/05/2016, n. 9888, pag. 15, Cass., 03/05/2016, n. 8659, pag. 4, Cass., 20/07/2012, n. 12664, Cass., 10/01/2012, n. 86);
ora, come si può evincere dalla sintesi sopra riportata, i fatti sottesi al processo, indicati come riportati nell’atto di chiamata in causa di cui al punto a) della parte narrativa, sono dati, letteralmente e complessivamente, per conosciuti (pag. 4 del ricorso, secondo capoverso);
l’atto di gravame qui in scrutinio non chiarisce poi come necessario le ragioni decisorie né della sentenza di primo grado, né, compiutamente e con la dovuta intellegibilità, di quella della Corte di appello, e a ben vedere neppure, in misura parimenti compiuta e chiara, quelle, in specie dell’appello, delle controparti, sicché risulta impossibile comprendere, senza attingere al residuo incarto degli atti, lo svolgimento dei fatti processuali decisivi, e apprezzare tutte le censure;
anche esaminando i singoli motivi, che quei fatti presuppongono, in una cornice assertiva frammentata e affastellata emerge, in particolare, che:
i) nel primo motivo si parla della decisiva procura rilasciata al Dottor T.M. senza trascriverla oltre che senza chiarire specificatamente quando sarebbe stata prodotta (si parla, a pag. 16 del ricorso, di doc. 1 non si comprende di quale atto), il tutto ferma restando l’inerenza alla ricostruzione fattuale, propria del giudice di merito, dell’evocato affidamento ingenerato;
ii) nella seconda, terza e quarta censura, si discorre di invalidità anche parziale e in concreto della clausola “claims made” di polizza assicurativa (pag. 28 del ricorso) senza però riportare come tale profilo, quale afferente alla tipologia delle clausole in parola, risulti essere stato affrontato e ricostruito dalla Corte di appello (cfr. le pagg. 13-15 del ricorso), così da poter apprezzare con chiarezza e compiutezza le ragioni decisorie spese e dunque da censurare;
iii) ancora più nel dettaglio, nel quarto motivo, continuando a frammentare e affastellare il riferimento alla vicenda processuale e a sovrapporlo alle censure ledendo l’intellegibilità della concludenza di queste, si riferisce della mancata deduzione, ad opera dell’allora appellante, dell’inoperatività della polizza per inottemperanza alla clausola richiamata, non essendo stato dedotto questo tipo di errore del Tribunale, senza che le ragioni decisorie del primo giudice siano state, come detto, riportate, e senza riportare i compiuti contenuti del gravame di merito cui infatti si rimanda (pag. 30, specie penultimo capoverso) inammissibilmente;
iv) nel quinto motivo si riprende la questione del ruolo del dottor T., rimandando a “confuse” affermazioni della Corte di appello non riportate quali effettuate (pag. 31 del ricorso, in fine) e poi invocando (pag. 34) una violazione dell’art. 1341 c.c., per mancata approvazione specifica di clausola, che non si dimostra quando oltre che come effettuata nel merito, dalla parte interessata (cfr. Cass., 21/08/2017, n. 20205);
v) quest’ultimo profilo viene ripreso nella sesta censura;
vi) l’impossibilità di comprendere con la dovuta chiarezza lo specifico dipanarsi della sequenza processuale, rende impossibile apprezzare infine l’ultima censura, che afferma esservi stata la notifica dell’appello delle compagnie di assicurazione alla TDT solo ex art. 332 c.p.c.;
dev’essere nuovamente sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con il resto degli atti processuali per essere vagliato, dovendo permettere la distinta comprensione della vicenda processuale, e quindi delle singole posizioni processuali e ragioni decisorie susseguitesi, così da poter apprezzare con chiarezza la concludenza delle censure, non spettando a questa Corte la interpolazione dell’atto di gravame necessaria alla sua decifrazione, a sua volta presupposto dello scrutinio;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di TDT, s.r.l., liquidate in Euro 5.600,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore di Unipol s.p.a. e Groupama Assicurazioni s.p.a., in solidarietà attiva, liquidate in Euro 5.600,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, nonché in favore di AIG Europe s.a. liquidate in 7.200,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022