Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30749 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER
N. 44 presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO FRANCESCA,
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 166/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 02/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto
termine per la produzione della cartolina A/R;
udito per il resistente l’Avvocato SCHILLACI FRANCESCO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.2.2006 la commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza della commissione provinciale di Napoli di accoglimento di un ricorso proposto da D.P.A. contro il silenzio-rifiuto serbato dalla locale agenzia delle entrate su un’istanza di rimborso della maggiore Irpef trattenuta sulla pensione integrativa dell’Inail negli anni dal 1997 al 2000 compresi.
La commissione regionale ha ritenuto la trattenuta indebita in ragione del fatto di costituire, le pensioni integrative de quibus, reddito solo per l’87,5% dell’ammontare lordo corrisposto, alla stessa stregua dei fondi pensione complementari ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1993 come modificato dalla L. n. 335 del 1995.
Contro la sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sorretto da un motivo, denunziante, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993 come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 1, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47 e 48 Tuir (nel testo dell’epoca).
L’intimato si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel controricorso l’intimato eccepisce che, in verità, il ricorso non gli è mai stato notificato. Assume di averne appreso l’esistenza in occasione di un accesso alla segreteria della commissione regionale finalizzato a ottenere l’attestazione di giudicato della sentenza di secondo grado.
In effetti la prova della notifica del ricorso per cassazione non si rinviene in atti, nulla essendovi oltre alla relazione dell’ufficiale giudiziario di avvenuta consegna del plico all’ufficio postale ai fini della successiva spedizione. In particolare altro non si rinviene che un semplice timbro attestante la spedizione eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e tramite l’ufficio postale di (OMISSIS); timbro non munito, peraltro, di data, nè di firma, nè seguito dal deposito (neppure in copia) dell’apposito modello di spedizione in piego raccomandato.
Consegue che non è dato riscontrare l’affermazione di avvenuta spedizione dell’atto. Il che è pregiudiziale di ogni ulteriore rilievo e rende irrilevante la costituzione in giudizio dell’intimato onde potersene dedurre – anche in considerazione dell’esplicita eccezione da questi svolta – la prova dell’avvenuta tempestiva notifica del ricorso per cassazione. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011