Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30749 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER

N. 44 presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO FRANCESCA,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

termine per la produzione della cartolina A/R;

udito per il resistente l’Avvocato SCHILLACI FRANCESCO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 2.2.2006 la commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza della commissione provinciale di Napoli di accoglimento di un ricorso proposto da D.P.A. contro il silenzio-rifiuto serbato dalla locale agenzia delle entrate su un’istanza di rimborso della maggiore Irpef trattenuta sulla pensione integrativa dell’Inail negli anni dal 1997 al 2000 compresi.

La commissione regionale ha ritenuto la trattenuta indebita in ragione del fatto di costituire, le pensioni integrative de quibus, reddito solo per l’87,5% dell’ammontare lordo corrisposto, alla stessa stregua dei fondi pensione complementari ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1993 come modificato dalla L. n. 335 del 1995.

Contro la sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sorretto da un motivo, denunziante, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993 come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 1, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47 e 48 Tuir (nel testo dell’epoca).

L’intimato si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel controricorso l’intimato eccepisce che, in verità, il ricorso non gli è mai stato notificato. Assume di averne appreso l’esistenza in occasione di un accesso alla segreteria della commissione regionale finalizzato a ottenere l’attestazione di giudicato della sentenza di secondo grado.

In effetti la prova della notifica del ricorso per cassazione non si rinviene in atti, nulla essendovi oltre alla relazione dell’ufficiale giudiziario di avvenuta consegna del plico all’ufficio postale ai fini della successiva spedizione. In particolare altro non si rinviene che un semplice timbro attestante la spedizione eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e tramite l’ufficio postale di (OMISSIS); timbro non munito, peraltro, di data, nè di firma, nè seguito dal deposito (neppure in copia) dell’apposito modello di spedizione in piego raccomandato.

Consegue che non è dato riscontrare l’affermazione di avvenuta spedizione dell’atto. Il che è pregiudiziale di ogni ulteriore rilievo e rende irrilevante la costituzione in giudizio dell’intimato onde potersene dedurre – anche in considerazione dell’esplicita eccezione da questi svolta – la prova dell’avvenuta tempestiva notifica del ricorso per cassazione. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA