Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30749 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12600-2017 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

n.20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE C.F.(OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUDOVICO

PATRIARCA;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21531/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. INTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata, S.N. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 31138/12, depositata il 4.7.2012, con la quale era rigettata l’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale.

L’appellante eccepiva che poteva essere esperito il rimedio ex art. 615 c.p.c. e riproponeva i motivi fatti valere in primo grado, vale a dire la mancata notifica del verbale presupposto, ovvero la sua nullità, la violazione del termine ex art. 201 C.d.S. e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario del responsabile del procedimento.

Si costituivano Roma Capitale ed “Equitalia Sud”, rilevando l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza dell’appello.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21531 del 2016 accoglieva l’appello, rigettava l’opposizione, compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Roma, se la notifica dei verbali manca ed è stata notificata la relativa cartella di pagamento la parte può far valere le proprie doglianze avverso la stessa, nonchè recuperare il difetto di tutela contro la sanzione, causato dalla mancata notifica dei relativi verbali. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal GdP, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era ammissibile. Tuttavia, secondo il Tribunale di Roma la parte ricorrente non aveva proposto tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale. In definitiva i vizi eccepiti in primo grado sulla mancata notifica del verbale, sulla violazione del termine ex art. 201 C.d.S. e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario e del responsabile del procedimento dovevano essere proposti entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e non potevano essere avanzati ex art. 615 c.p.c..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.N. con ricorso affidato ad un motivo articolato. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

S.N. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 615,112,115 e 116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 13, 14, 22,23. Violazione art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile per intempestività dell’opposizione spiegata in primo grado, ritenendo che la ricorrente non poteva far valere, con l’intrapresa opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la mancata notifica dei verbali di contestazione delle sanzioni perchè non avrebbe considerato che con l’atto di citazione in opposizione, il ricorrente aveva impugnato un atto di intimazione, eccependo l’assenza del titolo esecutivo, posto che i VAV non erano stati mai notificati.

b) La ricorrente lamenta, altresì, l’omesso esame circa la doglianza relativa alla mancata notifica della cartella.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso poteva essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento alle avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

1.a). Come affermato, con numerose sentenze, da questa Corte (tra queste Sezioni unite, n. 22080 del 2017; 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004) e confermato poi dal del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto alla L. n. 689 del 1981, art. 27 e art. 206 C.d.S., sono: A) l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

b) L’opposizione all’esecuzione e, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che, se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè, quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

C) Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto L. n. 89 del 1981, art. 27, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 53 e 54, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Ora, il caso in esame è riconducibile alla prima ipotesi descritta quella per cui si rendeva necessario seguire le prescrizioni della L. n. 689 del 1981. Pertanto, nel caso in cui si fosse verificata l’ipotesi di omessa notificazione del verbale opposto il soggetto intimato verrebbe a conoscenza delle pretese vantate dalla PA attraverso la successiva notifica della cartella di pagamento, dovendo a quel punto agire tempestivamente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non, invece, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Correttamente, dunque, il Tribunale ha affermato che “(….) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere utilizzata solo per contestare la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o per invocare fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Orbene, pur non essendovi prova della regolare notifica del verbale, effettuato nelle mani del portiere, senza il rispetto delle prescritte formalità, la successiva cartella risulta notificata e la parte ben poteva impugnarla nel termine di sessanta giorni ex L. n. 689 del 1981 per lamentare l’omessa notifica degli atti presupposti e la eventuale illegittimità della sanzione.

Poichè parte ricorrente, invece, non ha proposto tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale, la stessa ricorrente può far valere in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., solo i fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, i quali, però, non risultano, nella fattispecie, proposti in sede di opposizione. In definitiva, i vizi eccepiti in primo grado sulla mancata notifica del verbale, sulla violazione del termine ex art. 201 C.d.S. e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario e del responsabile del procedimento dovevano essere proposti entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e non possono essere più avanzati ex art. 615 c.p.c. (….)”.

1.1.b). = Come afferma la sentenza impugnata “(…..) la successiva cartella risulta notificata e la parte ben poteva impugnarla nel termine di sessanta giorni, ex art. 689 del 1981 per lamentare l’omessa notifica degli atti presupposti e la eventuale illegittimità della sanzione (….)”. Appare del tutto evidente, dunque, che il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha omesso di accertare che la cartella di pagamento fosse stata notificata.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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