Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30749 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30749 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 21821-2016 proposto da:
EUTELIA

S.C.P.A.

C.F./P.I.12787150155

IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
JACOPO DA PONTE n.49, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO DONATIVI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
VENETO BANCA S.P.A. C.F./P.I.00208740266, già Veneto Banca
S.c.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI n.68, presso lo studio
dell’avvocato PIERO CERRONI, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato GAETANO RIZZO;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO del 01/09/2016,
depositato il 05/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA

RILEVATO
– che Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto
ricorso, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di
Arezzo del 5 settembre 2016, il quale, in accoglimento dell’opposizione
allo stato passivo proposta da Veneto Banca s.c.p.a., ha ammesso il
credito della banca per l’importo di € 429.127,43, in prededuzione,
oltre accessori, derivante dal credito originariamente vantato da LT
Telecom s.p.a. verso la società e ceduto alla banca;
– che resiste l’intimata con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
– che i due motivi denunziano:
a) vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 1264 c.c.,
perché il tribunale non ha considerato quattro pagamenti, posti in
essere da Eutelia s.p.a. in favore di LT Telecom s.p.a. prima della
notifica alla debitrice della cessione del credito, per un totale di €
226.000,00, ritenendoli privi di efficacia liberatoria;
b) vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 1193 e 1194
c.c., perché in ogni caso i pagamenti eseguiti a mezzo di bonifico

Ric. 2016 n. 21821 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

NAZZICONE.

bancario avrebbero dov -uto essere imputati ai crediti, per i quali invece
il tribunale ha ammesso la banca al passivo della procedura;
– che i due motivi sono inammissibili, in quanto essi, pur sotto
l’egida del vizio di violazione di legge o, addirittura, di un non più
esistente “vizio di motivazione” nei termini in cui indicato, intendono

circostanze di fatto, riservato invece al giudice del merito;
– che, in particolare, il tribunale ha accuratamente esaminato,
motivando ampiamente al riguardo, sia le allegate compensazioni delle
reciproche partite creditorie, sia i documenti afferenti il pagamento dei
crediti ceduti a mezzo bonifici — in entrambi i casi, allegati da Eutelia
s.p.a. come anteriori alla notificazione della cessione dei crediti ex art.
1264 c.c. — pervenendo alla conclusione che, quanto ai primi, non sia
stata provata l’anteriorità delle compensazioni, avvenute in forza delle
clausole contrattuali (in particolare, art. 7), quali atti estintivi, solo con i

c.d. prospetti di neffin,g, qualificati come accordi di compensazione
volontaria ex art. 1252 c.c.; quanto ai secondi, che i versamenti non
recano nessun riferimento specifico alle fatture oggetto di cessione o ai
relativi servizi, cui perciò non possono essere imputati;
– che, in definiva, la motivazione è esauriente e completa, onde
parte ricorrente non può pretendere di confutare la decisione sulla base
della propria diversa valutazione dei documenti probatori;
– che, come questa Corte ha ormai chiarito, il cattivo esercizio del
potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di
merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per
cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1°
comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione
Ric. 2016 n. 21821 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-3-

riproporre alla corte di legittimità un inammissibile giudizio su

tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del
precedente n. 4, disposizione che, per il tramite dell’art. 132, n. 4,
c.p.c., dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante (fra le altre, Cass. 10
giugno 2016, n. 11892; sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), che tuttavia,

– che la condanna alle spese segue la soccombenza;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €
100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2017.
Il Pre

tte

per quanto esposto, non sussiste affatto nella specie;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA