Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30748 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEVA PIERGIORGIO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO, che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 124/36/06, depositata il 19.7.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da A.P. nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi ai fini IRPEF per gli anni 1991 e 1992.

2. La decisione del giudice di appello si fondava su tre distinte e specifiche ragioni.

2.1. Invero, la CTR riteneva anzitutto che l’Ufficio non avesse appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che i redditi in discussione erano stati assoggettati a confisca, con conseguente inapplicabilità del disposto della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 vadano ricompresi i proventi derivanti da fatti illeciti, se non sottoposti già a sequestro o confisca penale.

2.2. Il giudice di appello reputava, inoltre, che gli atti impositivi in contestazione fossero carenti “degli elementi di fatto comprovanti la data effettiva della percezione delle somme”, provento dei delitti di corruzione e concussione commessi dall’ A..

2.3. La CTR osservava, infine, che l’amministrazione appellante si era limitata a riprodurre le controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente, senza dedurre motivi specifici di impugnazione.

3. Per la cassazione della sentenza n. 124/36/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo, al quale l’intimato ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1. Assume, invero, l’amministrazione ricorrente che la CTR sia incorsa in un grave error in procedendo, pronunciando una sentenza di inammissibilità dell’appello, derivante dal fatto che – a parere dell’organo giudicante – il gravame dell’Ufficio fosse sprovvisto degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

L’amministrazione si sarebbe, infatti, limitata – a parere della CTR – a riprodurre, in secondo grado, le controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente, ribadendo, dunque, le stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato, senza dedurre alcun motivo specifico di impugnazione.

Per contro, ad avviso della ricorrente, la deduzione di siffatte ragioni di legittimità dell’atto impositivo, dirette a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, assolverebbe in pieno l’onere di impugnazione specifica, imposto dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il ricorso è inammissibile e deve, pertanto, essere disatteso.

2.1. Va osservato, infatti, che l’impugnata decisione si fonda su tre specifiche e distinte ragioni:

a) la mancata impugnazione, da parte dell’Ufficio finanziario, della sentenza di primo grado, nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che i redditi dell’ A., ritenuti dall’amministrazione soggetti a tassazione, erano stati assoggettati a confisca, con conseguente inapplicabilità del disposto della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 vadano ricompresi i proventi derivanti da fatti illeciti, se non sottoposti già a sequestro o confisca penale;

b) l’omessa indicazione, negli atti impositivi opposti dal contribuente, “degli elementi di fatto comprovanti la data effettiva della percezione delle somme”, provento dei delitti di corruzione e concussione commessi dall’ A., e che l’amministrazione aveva inteso assoggettare a tassazione;

c) la mancata proposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di motivi specifici di impugnazione, al di là della mera riproduzione delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.

A fronte delle suindicate, distinte ed autonome, ragioni della decisione, l’amministrazione ricorrente si è, tuttavia, limitata – come dianzi detto – a censurare solo l’ultima, assumendo che la riproduzione delle ragioni di legittimità dell’atto impositivo, a confutazione delle diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, assolverebbe in pieno l’onere di impugnazione specifica, imposto dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

2.2. Senonchè, va osservato, al riguardo, che qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio deciderteli non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2811/06, 21431/07, S.U. 16602/05).

2.3. Nè può dubitarsi del fatto che le statuizioni in parola, concernenti i presupposti sostanziali (non ascrivibilità ai redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 dei proventi derivanti da fatti illeciti assoggettati a confisca) e procedurali (carenza degli elementi di fatto comprovanti la data di percezione delle somme, provento dei delitti di corruzione e concussione) della pretesa tributaria opposta dal contribuente, siano di per sè idonee a sorreggere, logicamente e giuridicamente, la decisione.

Per il che, per le viste ragioni attinenti all’interesse complessivo della parte al ricorso, siffatte statuizioni avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimato nel presente giudizio, che liquida in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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