Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30748 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3667-2017 proposto da:

PUNTO IMMOBILIARE TORREVECCHIA S.A.S. P.I.(OMISSIS), in persona del

socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIOMI n.132, presso

lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO RIGGIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5439/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27/01/2010 la soc. Punto Immobiliare Torrevecchia s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, V.M. esponendo che: la convenuta gli aveva conferito, in data 11/07/2009, incarico per la vendita dell’immobile sito in (OMISSIS); all’atto del conferimento dell’incarico la convenuta aveva riconosciuto, in favore dell’attrice, una provvigione pari al 4% del prezzo della compravendita; il 27/08/2009 l’attrice aveva procurato la proposta di acquisto di S.M.A.; contestualmente alla sottoscrizione della predetta proposta di acquisto, immediatamente comunicata alla V., la S. aveva riconosciuto una provvigione di Euro 7.536,00 comprensiva di i.v.a. in favore della attrice; nonostante i vari inviti per addivenire alla stipula del definitivo, la V. si era sempre sottratta; il detto comportamento legittimava la richiesta di una penale pari al 90% del compenso provvigionale come previsto al punto E dell’incarico; a fronte del prezzo stabilito di Euro 157.000,00 il compenso dovuto dalla V. era di Euro 6.280,00, oltre i.v.a. e l’importo della penale era pari ad Euro 5.652,00, oltre al (maggior danno, fatto salvo dalla clausola penale).

Chiedeva, quindi, che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di Euro 5.652,00, a titolo di penale, ai sensi dell’art. E dell’incarico, oltre all’ulteriore importo di Euro 7.536,00 quale maggior danno conseguente la perdita della provvigione dovuta dall’acquirente o, comunque, in via subordinata, ai sensi per gli effetti dell’art. 1218 c.c., al pagamento di Euro 15.072,00, od a quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.

Dichiarata la contumacia della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 23504/10 accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a corrispondere in favore dell’attrice la somma di Euro 15.072,00, oltre interessi legali e al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza interponeva appello V.M., eccependo in via preliminare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado. Nel merito si doleva dell’erronea interpretazione dei fatti di causa per avere il Tribunale omesso di considerare che tra le parti non era sorto alcun valido vincolo contrattuale.

Si costituiva l’appellata contestando la fondatezza del gravame. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 5439 del 2016 dichiarava la nullità della notifica e rimetteva la causa al primo giudice condannava la parte appellata alla revisione delle spese del grado di giudizio. Secondo la Corte di Appello di Roma, la notifica della citazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., doveva considerarsi nulla sia in quanto effettuata ad indirizzo non corretto, sia in quanto non risultava indicato il numero della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione del compimento di tutte le formalità previste (deposito della copia dell’atto nella casa comunale, ed affissione dell’avviso di deposito alla porta d’abitazione).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta, dalla società Punto Immobiliare Torre Vecchia s.a.s., con ricorso affidato a tre motivi. V.M. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

La società Punto Immobiliare Torer Vecchia sas lamenta:

a) con il primo motivo Punto Immobiliare Torrevecchia lamenta omesso esame di fatto o documenti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la notifica dell’atto di citazione in primo grado indicasse come indirizzo via (OMISSIS), mentre l’indirizzo corretto sarebbe stato (OMISSIS), con conseguente erronea indicazione del numero civico della convenuta ((OMISSIS) anzichè (OMISSIS)), non considerando che come riporta la notifica la ricorrente aveva indicato come indirizzo V.M.R. nel suo domicilio in (OMISSIS) ((OMISSIS))

b) con il secondo motivo, la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in tema di procedimento notificatorio. Fede privilegiata delle dichiarazioni dell’Ufficiale Giudiziario. Violazione dell’applicazione di norme di legge in ordine alla nullità ex art. 160 c.p.c. della notificazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere nulla la notifica per mancata indicazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata, non avrebbe tenuto conto che la raccomandata risultava ritualmente versata in atti e che dagli atti risultava che l’Ufficiale Giudiziario aveva correttamente adempiuto all’invio della raccomandata.

c) Con il terzo motivo, errata applicazione dell’art. 92 c.p.c. in ordine alle spese di lite (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Subordinata remissione in termini per la riassunzione. Secondo la ricorrente, considerato che la Corte di Appello abbia totalmente errato nell’applicare le norme di diritto de qua non corrispondendo al vero che la scrivente parte ricorrente avesse indicato, erroneamente, il numero civico dell’indirizzo della V. nè potendosi ritenere motivo di nullità la notificazione la mancata indicazione del numero della raccomandata di avviso da parte dell’Ufficiale Giudiziario sarebbe, dunque, erronea la condanna alla refusione delle spese di lite.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Letti gli atti e la memoria depositata, ex art. 378 c.p.c., dalla società ricorrente, il Collegio, disattendendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia fondato, dovendo considerare che la notifica oggetto del presente giudizio si sia perfezionata correttamente.

1.a) Fondato è il primo motivo del ricorso posto che la Corte distrettuale, nel dichiarare nulla la notifica oggetto del giudizio non ha considerato che l’Ufficiale giudiziario, nell’esercizio dei suoi poteri, al di là delle incomplete o insufficienti indicazioni dell’indirizzo, indicato nell’atto introduttivo, aveva individuato il luogo di residenza del destinatario (sig.ra V.) attestando la sua momentanea assenza. Sicchè, dovendo ritenere che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e che le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l’ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall’atto da lui compilato, sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l’unico strumento è la querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale giudiziario, in mancanza di querela di falso, la notifica doveva ritenersi corretta, nonostante l’eventuale erronea indicazione del numero civico della convenuta.

1.b) Fondato è anche il secondo motivo. Va qui osservato, come è già stato detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 15251 del 2006), estensibile anche al caso in esame: in tema di notifica di atti a mezzo posta, la mancata indicazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata con la quale veniva data notizia alla destinataria del deposito della copia dell’atto da notificare presso la Casa Comunale di Roma non è prescritta a pena di nullità tra le ipotesi sancite dall’art. 160 c.p.c.. Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che tutti i necessari incombenti erano stati eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario, l’eventuale mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di spedizione della raccomandata non integrava gli estremi di un’ipotesi di nullità della stessa.

1.c) Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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