Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30747 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13680/2007 proposto da:

ASTALDI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 55, presso lo

studio dell’avvocato CORBO’ Filippo Maria, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 4 in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORBO’, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 134/29/05, depositata il 22.3.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Astaldi s.p.a. nei confronti del silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza di rimborso delle somme versate dalla contribuente, ai fini IRPEF, per l’anno 2002.

2. Il giudice di appello riteneva, invero, in via pregiudiziale, di dover disattendere l’eccezione di inammissibilità del gravame dell’amministrazione, proposta dalla contribuente sotto il duplice profilo: a) della pretesa nullità della notifica dell’atto di appello, per violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 16 e 20; b) della sua tardività, poichè proposto oltre il termine previsto dall’art. 51 del medesimo decreto.

3. Per la cassazione della sentenza n. 134/29/05 ha proposto ricorso l’Astaldi s.p.a., affidato a due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Astaldi s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 16 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Osserva, invero, la ricorrente che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla CTR, con conseguente declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza di secondo grado, essendosi l’Ufficio avvalso, per la notifica del gravame, di un proprio messo autorizzato.

Ed invero, a parere dell’Astaldi s.p.a., la forma di notifica prescelta dall’amministrazione, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, sarebbe possibile solo per il giudizio di primo grado, dato che l’art. 53 del medesimo decreto (relativo alla forma dell’appello), nel disporre che “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2”, non opererebbe richiamo alcuno alla disposizione di cui al comma 4 del predetto art. 16.

La norma dell’art. 20 summenzionata si limita, infatti, a richiamare i soli commi 2 e 3 del precedente art. 16, per cui la notifica dell’atto di appello potrebbe avvenire solo nelle forme di cui all’art. 137 c.p.c., e segg. (ai sensi dell’art. 16, comma 2), oppure direttamente, senza l’intermediazione, quindi, del messo notificatore, mediante il servizio postale e con spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, comma 2).

1.2. Ad ogni buon conto, ad avviso della Astaldi s.p.a., la notifica dell’atto di appello sarebbe, in ogni caso, affetta da nullità, essendo stato l’atto medesimo spedito in busta chiusa, anzichè in plico raccomandato senza busta, come previsto dalle norme suindicate.

1.3. Il motivo è del tutto infondato e va, pertanto, disatteso.

1.3.1. Ed invero, per quanto concerne l’utilizzazione del messo notificatore, va osservato che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, ha natura di norma generale e regola le modalità di notificazione degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente che per gli organi dell’amministrazione finanziaria. Ne discende che il comma 4 della citata disposizione, che ha ad oggetto solo atti della predetta amministrazione, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione dei pubblici uffici, consistente nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati, si applica – per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche – anche alla notificazione del ricorso in appello (cfr. Cass. 13969/01, 22164/06, 8976/07).

In altri termini, l’interpretazione logica e sistematica della norma di cui all’art. 16 del D.Lgs. – che tenga conto della finalità di tale disposizione, diretta ad introdurre, in via generale, un disciplina speciale per la notifica degli atti del processo tributario, sia per quanto concerne la p.a. che il contribuente – consente di superare gli ostacoli che, sul piano letterale (mancato richiamo dell’art. 16, comma 4 da parte dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992), si opporrebbero all’applicazione della notifica mediante messo autorizzato nel giudizio di appello, e sui quali fa leva la Astaldi s.p.a. nel motivo di ricorso in esame.

1.3.2. Per quanto attiene, poi, alla dedotta nullità della notifica dell’atto di appello, derivante dal fatto che il medesimo sia stato spedito per posta in busta chiusa, anzichè in plico raccomandato senza busta, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, comma 2, osserva la Corte che tale modalità di notifica dell’atto di impugnazione non può considerarsi, di certo, suscettibile di determinare – come pretende la ricorrente – l’invalidità della notifica dell’atto di impugnazione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la spedizione del ricorso o dell’atto di appello avvenuta, nel processo tributario, in busta chiusa, ancorchè priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, costituisce una mera irregolarità, laddove – come è accaduto nel caso di specie – non siano espressamente e specificamente contestati il contenuto della busta e la riferibilità alla parte che la invia (v. Cass. 915/06, 7797/08, 13666/09). Anche sotto tale profilo, il primo motivo di ricorso si palesa, dunque, manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Astaldi s.p.a. deduce, poi, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 4, nonchè l’insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. Assume, invero, la ricorrente che, avendo il messo notificatore dell’Ufficio optato per la notificazione a mezzo del servizio postale, inviando l’atto in busta chiusa, anzichè con plico senza busta con avviso di ricevimento, siffatta violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, determinerebbe – a suo dire – che per la verifica della tempestività del gravame bisognerebbe avere riguardo, non alla data di spedizione del ricorso in appello, come dispone, in via generale, la stessa norma sopra citata, bensì a quella della data di ricevimento della busta chiusa da parte del destinatario. Ebbene, dal momento che – nel caso concreto – la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta in data 22.10.04, mentre l’atto di appello è stato ricevuto dalla Astaldi s.p.a. il 22.12.04, il gravame in parola sarebbe da ritenersi tardivo, a parere della ricorrente, poichè notificato dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.

2.2. Il motivo di ricorso in parola è del tutto infondato e va, pertanto, disatteso.

2.2.1. Osserva, invero, la Corte che la regola generale, enunciata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di spedizione dell’atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta chiusa, invece che in piego senza busta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20. Va tenuto conto, infatti, che la prescrizione relativa all’invio del piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato; per il che da tale regola – che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario – non v’è ragione di discostarsi quando, come nel caso di specie, la contestazione del destinatario non cada specificamente sul contenuto della busta inviata in luogo del plico e sulla sua riconducibilità alla parte che la spedisce (cfr. Cass. 10481/03, 915/06, 18551/10).

2.2.2. Ne discende che, poichè nel caso concreto – come si desume dall’impugnata sentenza – il plico recapitato alla Astaldi s.p.a. in data 22.12.04 era stato spedito il 20.12.04, il termine di 60 gg. per l’appello dalla notifica della sentenza di prime cure, avvenuta il 22.10.04, non era ancora decorso.

Per il che non possono in alcun modo ravvisarsi, a parere della Corte, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, nonchè la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado ed il vizio motivazionale sul punto, dedotti dalla ricorrente.

3. Ad ogni buon conto, ed il rilievo si attaglia anche alla censura in precedenza esaminata, non può revocarsi in dubbio che nel processo tributario l’eventuale nullità della notificazione del ricorso introduttivo, o dell’atto di gravame, è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente o appellata, anche laddove questa sia avvenuta al solo fine di eccepire la predetta nullità (cfr. Cass. 8777/08).

Va, per vero, osservato al riguardo che il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, vale anche per le notificazioni, tutte le volte in cui l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario che si sia, di conseguenza, ritualmente costituito in giudizio (Cass. 1548/02). Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che essendosi l’Astaldi s.p.a. regolarmente costituita nel giudizio di appello, come si evince dall’impugnata sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione proposto dalla società, tutte le eventuali irregolarità ed invalidità della notifica dell’atto di appello – quand’anche esistenti – sarebbero state comunque definitivamente sanate dalla costituzione dell’appellata.

4. Il ricorso proposto dalla Astaldi s.p.a., per tutte le considerazioni che precedono, non può, di conseguenza, che essere rigettato.

5. Le spese sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA