Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30747 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18097-2017 proposto da:

MEFI SRL MATERIALI EDILI FORNITURE IDROSINITARIE, in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO,

10, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUIGI GUAZZOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO VERDESCA ZAIN;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 30 gennaio 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M.E.F.I. S.r.l. nei confronti di Unicredit S.p.A. contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda spiegata dalla società appellante, in veste di fideiussore di D.B. S.r.l., volta a far dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su undici conti correnti accesi dalla società garantita presso la banca convenuta.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale che M.E.F.I. S.r.l. avesse tardivamente prodotto taluni documenti solo in sede di consulenza tecnica d’ufficio e che, non potendosi tener conto dei medesimi, essa non avesse dato prova “del dedotto rapporto obbligatorio (fideiussorio) e delle relative clausole su cui si fonda la domanda di ripetizione di indebito, rimanendo così precluso al collegio ogni indagine in punto di qualificazione e valutazione del rapporto obbligatorio stesso” (così a pagina 3 della sentenza impugnata).

2. – Per la cassazione della sentenza M.E.F.I. S.r.l. ha proposto ricorso per tre mezzi.

Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 163,165 e 183 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che i documenti in discorso – quelli elencati ai numeri 8-18 dell’indice depositato il 19 marzo 2008 – erano stati in effetti regolarmente e tempestivamente prodotti all’interno di faldoni che il consulente tecnico d’ufficio non aveva acquisito.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 347 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare i documenti in discorso, ridepositati in appello, avendoli implicitamente giudicati indispensabili ai fini del decidere, tanto da non essere entrata nel merito dell’impugnazione proprio in ragione della asseritamente tardiva produzione documentale.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 161,343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 370, comma 1, n. 3, sostenendo che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, avrebbe implicitamente statuito per la regolarità e tempestività della produzione documentale che il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto omessa, con ulteriore conseguenza che la questione doveva ritenersi preclusa, non essendo stata riversata in un apposito motivo di gravame.

RITENUTO CHE:

4. – 11 collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto non tempestivamente prodotta documentazione che risultava invece versata in atti del rispetto dei termini al riguardo stabiliti: con il che M.E.F.I. S.r.l. ha addebitato al giudice di merito un ipotetico errore di percezione, errore semmai suscettibile di essere fatto valere mediante impugnazione per revocazione, ma non certo attraverso il ricorso per cassazione, che è strumento di impugnazione a critica limitata mediante i quali possono denunciarsi esclusivamente i vizi della sentenza contemplati ai numeri 1-5 dell’art. 360 c.p.c..

5.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è difatti totalmente privo del requisito della autosufficienza.

Sulla nozione di indispensabilità si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che prova nuova indispensabile è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10790).

Nel caso in esame, il Tribunale aveva respinto la domanda attrice ritenendo che M.E.F.I. S.r.l. e D.B. S.r.l. non fossero legate da un rapporto di fideiussione, bensì da un contratto autonomo di garanzia il quale precludeva alla prima di far valere eccezioni concernenti il rapporto principale garantito. Orbene l’odierna ricorrente non ha in alcun modo chiarito quale fosse il contenuto dei documenti elencati ai numeri 8-18 del già menzionato indice e perchè essi fossero idonei a comprovare che il rapporto aveva invece natura di fideiussione.

5.3. – Il terzo motivo è inammissibile perchè generico.

Ed invero, la società ricorrente ha sostenuto che il Tribunale si sarebbe implicitamente pronunciato sulla ritualità delle contestate produzioni documentali: ma il ricorso omette totalmente di chiarire come una simile statuizione potesse essere desunta, sia pure per implicito, dalla decisione adottata dal giudice di primo grado, concernente come si è detto la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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