Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30747 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30747 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

CC. 28/09/17
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GAYE AIB, elettivamente domiciliato in Roma viale Tirreno 116,
presso l’avv. Michele Micalizzi che lo rappresenta e difende;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’INTERNO, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura

Gonnti-ale dello Stato ed eletttivamente domtattiato n Roma via dei
Portoghesi 12;
– Resistente –

nonché nei confronti di
Prefettura di Ragusa, Questura di Ragusa;
– intimate 3166
avverso la ordinanza del Giudice di pace di Ragusa emessa e
2017
depositata il 9 dicembre 2016, n. R.G. 1567/16;

Data pubblicazione: 21/12/2017

RILEVATO
1. Gaye Aib ha impugnato il decreto di espulsione n.
231/2016 emesso dal Prefetto di Ragusa il
26/10/2016 e il conseguente ordine del Questore di

violazione dell’art. 14 L.15/1968 per la mancata
conformità all’originale dei provvedimenti impugnati e
per la violazione dell’art. 19 comma 1 T.U.I., per
abuso di potere consistito nell’omessa istruttoria circa
le condizioni del paese di provenienza e il rischio per il
ricorrente di essere perseguitato e sottoposto alla
pena di morte o a trattamenti disumani in caso di
rientro in patria. Il Sig. Gaye ha dedotto di essere
cittadino senegalese, di essere giunto in Italia
nell’agosto 2014, di avere inoltrato tempestivamente
una richiesta di protezione internazionale che era stata
respinta, in data 21 aprile 2016 dalla Commissione
territoriale di Catania; di aver mostrato inutilmente
agli agenti che lo avevano fermato sia l’attestazione
nominativa di formalizzazione della richiesta di
protezione internazionale, sia la richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno in base alla quale aveva
ottenuto un appuntamento presso la Questura di
Catania per il giorno 28 febbraio 2017.
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Ragusa del 26/10/2016 ritenendoli illegittimi poiché in

2. Il Giudice di Pace di Ragusa con ordinanza depositata
in data 09/12/2016 ha rigettato il ricorso rilevando la
presenza irregolare del ricorrente nel territorio
nazionale al momento del controllo dei documenti
eseguito dalla Polizia stradale di Vittoria e ritenendo

rigetto della domanda di protezione internazionale
davanti al Tribunale di Catania sia la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre rilevato
il Giudice di pace l’assenza di elementi probatori circa
il pericolo di persecuzioni in danno del ricorrente nel
caso di rientro nel paese di provenienza e
l’infondatezza della violazione dell’art. 14 della legge
n. 15/1968 atteso che l’atto impugnato risulta
sottoscritto con attestazione di conformità.
3. Avverso la suddetta ordinanza il Gaye propone ricorso
per cassazione basato su un unico motivo: violazione
degli artt. 115 comma 1 c.p.c. e 19 comma 1 e 4
Dlgs. 150/2011.
RITENUTO CHE

4. Il ricorso va accolto alla luce della giurisprudenza di
legittimità secondo cui, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, la spontanea
presentazione della domanda di rinnovo del permesso

3

irrilevante sia l’impugnazione del provvedimento di

di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla
sua scadenza, non consente l’espulsione automatica
dello straniero, la quale può essere disposta
unicamente se la domanda sia stata respinta per la
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti

territorio nazionale, mentre il ritardo nella
presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel
quadro di una valutazione complessiva della situazione
in cui versa l’interessato. (Cass. civ., sez. VI-1 n.
12713 del 20 giugno 2016). Inoltre, in materia di•
immigrazione, la proposizione del ricorso del
richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego
della protezione internazionale sospende l’efficacia
esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza
che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di
Giustizia all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n.
115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di
lasciare il territorio nazionale, permanendo la
situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione
sul ricorso, in tema di immigrazione (Cass. civ., sez.
VI-1, n. 23576 del 30 novembre 2015).

5. Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza impugnata
cassata, con decisione nel merito di annullamento del
decreto di espulsione e del provvedimento del
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richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul

Questore.

Le

amministrazioni

intimate

vanno

condannate al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza

espulsione e il provvedimento consequenziale del Questore
di Ragusa. Condanna le amministrazioni intimate al
pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in
complessivi euro 2.100 e del giudizio di cassazione liquidate
in complessivi 2.800 euro, di cui 100 euro per spese, oltre
accessori di legge e spese forfettarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
settembre 2017.
Il Presidente
Rosa Maria Di Virgilio

impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di

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