Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30746 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 29/10/2021), n.30746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11177-2017 proposto da:

L.P.M. & C. S.A.S. DI L.P.M., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/10/2016 R.G.N. 1744/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 856 del 26 ottobre 2016, la Corte d’appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato fra Z.G. e la Società L.P.M. & C. s.a.s. di L.P.M., configurando lo stesso come contratto a tempo indeterminato ab origine e affermando il conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso nel posto di lavoro, con mansioni di autotrasportatore, a decorrere dal 4 marzo 2013 e condanna della società alla corresponsione di una somma pari a 9 mensilità della retribuzione di fatto L. n. 183 del 2010, ex art. 32;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso la società L.P.M. & C. s.a.s., affidandolo a due motivi;

– Z.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 nonché degli artt. 11 e 12 preleggi;

– con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 nel testo precedente alla modifica operata dal D.L. n. 76 del 2013;

– entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati;

– parte ricorrente, nella sostanza, contesta la violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 per vizio di sussunzione della fattispecie adducendo in primo luogo che alla stessa avrebbe dovuto applicarsi in ogni caso la disciplina di cui al D.L. n. 76 del 2013 pur trattandosi di contratto ab origine acausale, atteso che l’entrata in vigore della normativa in esame sarebbe intervenuta nel corso della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro per 28 giorni e contestando l’assunto del giudice di secondo grado secondo cui tale prosecuzione di fatto, anche per un solo giorno, avrebbe determinato la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato;

– ad avviso del Collegio, invece, del tutto corretta deve ritenersi l’interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale;

– giova rilevare, al riguardo, che l’introduzione nell’originario testo del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 1, dell’inciso instaurato anche ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis”, determina, sul piano interpretativo, la conseguenza che il c.d. contratto a termine “acausale” quale pacificamente era quello di specie, disciplinato dall’art. 1, comma 1 bis medesimo decreto, non avrebbe potuto proseguire di fatto, neanche un solo giorno, senza essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato prima dell’introduzione di quell’inciso;

– tale interpretazione discende chiaramente dalla circostanza che l’introduzione della specificazione sulla base del D.L. n. 276 determina la logica conseguenza che prima di tale modifica il contratto de quo era escluso dall’applicazione della disciplina sulla proroga di fatto, applicandosi il “periodo cuscinetto” di trenta giorni cui all’art. 5 esclusivamente nell’ipotesi di rapporto iniziato successivamente all’introduzione dell’inciso – instaurato anche ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis – e non potendo, quindi, estendersi al contratto acausale di specie, che, pertanto, non avrebbe potuto proseguire senza trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non essendo ancora entrata in vigore la previsione di cui al decreto 276 del 2013;

– l’osservazione de qua consente di reputare infondata anche l’ulteriore doglianza di parte ricorrente, atteso che, per effetto della impossibilità di prorogatio in fatto del rapporto di lavoro (prima della suddetta modifica normativa) automaticamente trasformatosi in rapporto ab origine a tempo indeterminato, essendo la circostanza dedotta a fondamento della pretesa, cioè la prosecuzione in fatto del rapporto per 28 giorni, intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, per il c.d. contratto acausale trovava applicazione perdurante la disciplina anteriore;

– destituita di fondamento anche l’ulteriore censura di parte ricorrente, a mente della quale sarebbe erronea la ritenuta mancata applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 2, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013;

– invero, la previsione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 bis introdotto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 9, nel prevedere espressamente che il contratto a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 1 bis, non può essere oggetto di proroga, non legittima l’interpretazione secondo cui, in base all’art. 5, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro avente la durata di sette mesi e svoltasi pacificamente per 28 giorni, non avrebbe dovuto consentire la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato;

– discenderebbe, infatti, dall’interpretazione contraria la distorsione secondo cui la proroga, ove stabilita contrattualmente, imporrebbe la conversione del rapporto ab initio in rapporto a tempo indeterminato mentre diversamente avverrebbe – e, quindi, dovrebbe escludersi la conversione – qualora, invece, la prorogatio fosse esclusivamente di fatto;

– va, quindi, riaffermato che, prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta per il tramite del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 1, lett. C), secondo cui, all’art. 5, comma 2 dopo le parole “se il rapporto di lavoro” sono inserite le seguenti: “instaurato anche ai sensi dell’art. 1, comma 1 – bis”, il “periodo cuscinetto” doveva reputarsi applicabile ai soli contratti causali di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, comma 1 anche avuto riguardo al fatto che quanto statuito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 bis che prevedeva che il contratto previsto dall’art. 1, comma 1 bis non può essere oggetto di proroga, è stato abrogato, così significando che da quel momento è stata consentita la proroga di tali rapporti accusali, in alcun modo in precedenza procrastinabili;

– essendo, quindi, il contratto concluso tra le parti in epoca antecedente alla modifica, la regola sostanziale tempus regit actum può essere invocata con riguardo a quel momento e non a quello, successivo, oggetto della pretesa ed invece inconfigurabile deve ritenersi la proroga;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ar ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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