Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30746 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12078-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA ROSARIA

URSINO;

– ricorrente –

contro

G.B., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1319/2016 del TRIBUNALE di TERAMO, emessa il

2/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza dell’8 novembre 2016 il Tribunale di Teramo ha respinto l’appello proposto la Poste Italiane S.p.A. nei confronti di G.B. e F.M. contro la sentenza con cui il Giudice di pace di Campli aveva accolto la domanda di questi ultimi volta ad ottenere l’importo ad essi ancora dovuto quale differenziale, quantificato in Euro 1301,12, rispetto all’importo corrisposto dalla società per interessi su tre buoni postali fruttiferi emessi il 26 aprile 1988 ed il 19 maggio 1988.

Ha in breve ritenuto il Tribunale che dovesse farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 13979 del 2007, attribuendosi dunque rilievo preminente a quanto letteralmente risultante dai buoni.

2. – Per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per due mezzi.

Gli intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 556 del 1986, convertito in L. 17 novembre 1986, n. 759, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per non aver compreso che la somma richiesta dagli originari attori era stata legittimamente trattenuta in applicazione della normativa richiamata quale imposizione fiscale stabilita dal legislatore.

Il secondo motivo esamina la stessa questione dall’angolo visuale del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

I due motivi, stante l’evidente collegamento, vanno esaminati simultaneamente.

Questa Corte ha anche di recente ripetuto che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761). E ciò sulla linea tracciata dalle Sezioni Unite secondo le quali “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (così testualmente Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente fattispecie, diversa da quella in esame, in cui si trattava di stabilire se la previsione risultante da un decreto del 1984, che prevedeva la triplicazione del capitale al nono anno, potesse trovare applicazione nei riguardi di buoni emessi nel 1986, dai quali risultava che la triplicazione avrebbe avuto luogo all’ottavo anno; sulla questione v. pure la recente ordinanza di rimessione n. 21543 del 2018).

Tale principio, che valorizza il carattere della letteralità dei buoni postali fruttiferi, e che il Tribunale di Teramo ha creduto di dover applicare, non ha tuttavia assolutamente niente a che vedere con la vicenda, totalmente diversa, che era sottoposta al suo esame.

Nel caso in discorso, difatti, non veniva affatto in considerazione – come nelle due decisioni poc’anzi citate – la discordanza tra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi da decreti ministeriali adottati dall’allora Ministero delle Poste, bensì l’applicazione del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, art. 1,convertito con modificazioni in L. 17 novembre 1986, n. 759, recante: “Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31”.

Tale disposizione stabilisce per quanto qui interessa che: “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l’esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all’estero.

Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 1 e 4, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987…”.

La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 31), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva): ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale dovesse applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque dovesse applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1 ottobre 1987, quali quelli oggetto del contendere, emessi come si è detto in espositiva nell’aprile-maggio 1988.

Ciò detto, non ha bisogno di essere ribadito che il principio della letteralità è stato dal giudice di merito richiamato a sproposito, giacchè in questo caso si tratta semplicemente di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso.

6. – La sentenza è pertanto cassata e rinviata al Tribunale di Teramo, il quale si atterrà a quanto precedentemente indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Teramo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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