Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30745 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 29/10/2021), n.30745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1781-2017 proposto da:

A.M.S.A. – AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PELAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2016 R.G.N. 2123/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 727 del 14 luglio 2015, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto subordinato a tempo determinato intercorso fra F.M. e l’AMSA S.p.A. a decorrere dal 4 luglio 2011 e condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle un’indennità risarcitoria nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione;

– in particolare, la Corte, accogliendo l’eccezione di decadenza riferita al primo contratto, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 25 gennaio 2012, dichiarando, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall’1 febbraio 2012;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso l’AMSA S.p.A., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso assistito da memoria, F.M..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 80 per aver la Corte ritenuto ammissibili le doglianze proposte avverso contratti a tempo determinato certificati con provvedimenti della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di (OMISSIS);

– con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonché del’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.;

– il primo motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto;

– va premesso, con riguardo alla dedotta violazione della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 75 e ss. con riguardo al procedimento certificativo, che l’art. 80, comma 1 prevede la facoltà di proporre ricorso avanti all’autorità giudiziaria di cui all’art. 413 c.p.c. per omessa qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua attuazione;

– nel caso di specie, posta, a monte, l’esigenza sostitutiva certificata, la ricorrente ha contestato il difetto, nel contratto, dell’indicazione del lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire, l’assenza dell’indicazione della mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell’orario di lavoro del lavoratore da sostituire e di quello da questi sostituito, aggiungendo di essere stata assegnata dal Dipartimento (OMISSIS) al Dipartimento (OMISSIS), senza che ciò avesse alcuna relazione con il contratto di assunzione per ragioni sostitutive;

– ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come fossero state prospettate tutte circostanze incidenti sulla difformità fra il contratto certificato e la sua attuazione, talché il ricorso è stato correttamente reputato ammissibile ai sensi del citato art. 80;

– il secondo motivo non può trovare accoglimento attesa la sua infondatezza;

– giova premettere, con riguardo alla doglianza di cui all’art. 2697 c.c., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater;

– quanto, poi, alla censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., va evidenziato che non può ipotizzarsi tale violazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

– in ordine alla asserita violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 va osservato quanto segue;

– non v’e’ dubbio che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto;

pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010 e, fra le più recenti, Cass. n. 18854 del 2017; Cass. n. 18846 del 2017; Cass. 07/04/2017 n. 9134);

– nel caso di specie, come osservato dalla stessa Corte d’Appello, la formulazione della ragione giustificatrice del termine appare certamente specifica e dettagliata, essendo indicato anche il nominativo del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e prevedendo la sostituzione della F. “a copertura” del collega che a sua volta avrebbe sostituito T.G.;

– nondimeno, il principio espresso da questa Corte in ordine alla necessità di tener ferma, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità va posto in relazione a quanto questa stessa Corte ha affermato in tema di sostituzione “a scorrimento”;

– va ribadito, infatti, al riguardo, che il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa;

– ne consegue che non può essere disconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena e, purtuttavia, occorre sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima (sul punto, Cass. n. 20647 del 2017; Cass. n. 6787 del 2013);

– nella ipotesi che qui si considera, con valutazione in fatto, quindi sottratta al sindacato di legittimità, la Corte d’appello ha escluso che fosse individuabile chi in concreto la F. dovesse sostituire e ciò ha reso impossibile verificare se effettivamente la ragione addotta fosse veritiera (onde escludere l’aggiramento della normativa);

– la Corte ha, anzi, aggiunto, che a metà marzo era stata accolta la domanda di trasferimento della ricorrente ad altro dipartimento, cosa che induceva a concludere, in assenza di deduzioni specifiche da parte della società, che la F. fosse andata semplicemente a coprire una posizione vacante svincolata dalla posizione del T. e, quindi, in assenza delle ipotizzate esigenze sostitutive;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

-sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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