Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30744 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28487-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

sul ricorso 32251-2007 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43 presso

lo studio dell’avvocato PARENTI PATRIZIA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DI BIASE CLAUDIO, INZITARI BRUNO,

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente inc. –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 928/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 5.11.2007 è stato notificato alla “Milano Assicurazioni spa” un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Agenzia delle Dogane per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna descritta in epigrafe (depositata 25.7.2007) che ha disatteso l’appello proposto dalle odierne ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3059 del 15.5-27.5.2003 che aveva accolto l’opposizione (di data 1.8.1996) all’ingiunzione fiscale emessa per l’escussione della garanzia rilasciata dalla società oggi intimata a copertura dell’eventuale obbligo di restituzione della “anticipazione delle restituzioni all’esportazione” percepita da tale BE.CA spa (poi dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna) negli anni 1992-1993.

La società intimata si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.

La parte ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.11.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

2. I fatti di causa.

Con atto di citazione ex art. 82, comma 2, della legge doganale, in opposizione all’ingiunzione notificatale il 22.7.1996, la società assicuratrice qui intimata si è opposta alla pretesa di escussione della fideiussione rilasciata a favore della BE.CA. spa nel corso dell’anno 1992, a garanzia dell’anticipazione su operazione di esportazione di carne bovina in paesi extraeuropei. Detta ingiunzione è stata emessa dopo il fallimento della predetta BE.CA. (intercorso il 24.6.1994) e dopo che il Ministero aveva ritenuto di rinvenire carenze formali nella documentazione delle operazioni compiute ed aveva perciò ritenuto di avere titolo alla restituzione delle anticipazioni, ai quali fini si era avvalso della garanzia fideiussoria recante clausola di “pagamento a prima richiesta”.

La società assicuratrice aveva lamentato la illegittimità dell’ingiunzione, sia perchè emessa in violazione di un precedente provvedimento cautelare di inibitoria ottenuto da essa società assicuratrice, sia perchè la procedura di riscossione non era più vigente, sia perchè il credito doveva ritenersi inesistente.

L’opposizione è stata accolta dall’adito Tribunale sul rilievo che il regolamento comunitario allora vigente n. 3665/1987 all’arti8 esigeva per ciascuna operazione l’allegazione del documento doganale rilasciato dal paese terzo (o documentazione analoga) al fine dell’incameramento definitivo dell’anticipazione all’esportazione e del contestuale svincolo della fideiussione, modalità che era stata ritenuta valida dall’Agenzia fino al giugno del 1994. Il mutato orientamento successivo (ad efficacia sostanzialmente retroattivo) incideva su operazioni già concluse e non più integrabili documentalmente, in considerazione del tempo trascorso.

L’appello avverso detta decisione – congiuntamente proposto dalle parti pubbliche e fondato su quattro motivi di censura – è stato disatteso dalla menzionata Corte d’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Corte Territoriale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che:

a) Per ciò che concerne (primo motivo di doglianza) la lamentata omessa considerazione della natura atipica del contratto in questione, l’argomento doveva ritenersi infondato, atteso che i motivi di opposizione all’ingiunzione erano stati esaminati vuoi nell’ottica dell’esistenza dell’obbligo di garanzia (sul presupposto del dedotto superamento dei termini di scadenza della stessa) vuoi nell’ottica dell’eccepito abuso del privilegio da parte dell’Amministrazione, sicchè non vi era stata deroga agli effetti della clausola “a prima richiesta”, appunto perchè erano rimaste escluse le questioni relative al rapporto sottostante;

b) per ciò che concerne (secondo e terzo motivo di doglianza) l’erronea assimilazione della violazione del principio del legittimo affidamento all’exceptio doli (compiuta senza considerare che il mutato orientamento della Amministrazione si era reso necessitato per l’adeguamento alle richieste dei competenti uffici comunitari), andava ribadito il carattere patologico della “postuma sopravvenienza” da parte dell’Amministrazione, rispetto alla fisiologica previsione dell’iter del procedimento di concessione dell’anticipazione, di definitiva acquisizione della stessa e di svincolo della cauzione, siccome incidente su un contesto ormai esaurito. Da ciò l’esorbitanza della tardiva iniziativa di recupero (imposta o meno che fosse da parte degli organi comunitari) di emolumenti già corrisposti, tanto più che dichiaratamente effettuata dopo la corresponsione definitiva del finanziamento, Normalmente individuato nel contestuale svincolo della cauzione e tanto più che effettuata presupponendo l’inadempimento ad un onere documentale ma senza indicare l’incombente inosservato e senza specificare quale potesse essere l’esatta modalità di assolvimento della richiesta prova (nel mentre la consulenza tecnica esperita in connesso procedimento ed acquisita dal giudice di primo grado aveva confermato “l’assoluta rispondenza della documentazione offerta rispetto a quella richiesta all’epoca”). La pronuncia di primo grado appariva perciò sostenuta dalla ricorrenza degli elementi integranti una fondata “exceptio doli”, senza che potesse avere rilevanza alcuna la questione del legittimo affidamento;

c) per ciò che concerne (quarto motivo di doglianza) la contraddittorietà insita nell’affermazione della mancanza di prova dell’inadempimento dell’esportatore rispetto al presupposto per l’azionamento della garanzia (consistente nell’insufficienza della documentazione fornita ai fini di comprovare l’immissione in consumo delle merci nel paese destinatario), esso risultava assorbito dalla soluzione attribuita ai precedenti motivi.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso principale per cassazione è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e – senza previa indicazione del valore della causa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Il ricorso incidentale per cassazione è sostenuto da unico motivo e si conclude con la richiesta di accoglimento dello stesso (in relazione al capo di regolazione delle spese di lite), con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del processo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Vanno previamente riuniti i ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente necessita anche disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di rappresentanza processuale e da parte dell’Avvocatura generale dello Stato nei riguardi dell’Agenzia delle Dogane.

Ed invero, anche di recente questa Corte ha avuto modo di precisare che: “In tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore” (Cass. Sez. 5, n. 14785 del 05/07/2011).

Il predetto orientamento è condiviso da questo collegio e deve essere perciò confermato.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione dei principi di “diritto vivente”, quali individuati dalla costante giurisprudenza, sul contratto autonomo di garanzia in relazione agli arti936 e 1945; violazione dell’art. 16 del Reg. CE 12/7/1985 n. 2220 art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “.

Detto motivo si palesa anzitutto inammissibile per il primo profilo nel quale risulta articolato.

Invero, il quesito di diritto formulato a sostegno di detto motivo di ricorso risulta scomposto in due distinte proposizioni, la prima delle quali (“se le garanzia fideiussorie prestate per le anticipazioni alle esportazioni a beneficio di esportazioni di prodotti comunitari, in quanto “a prima richiesta”, precludono al fideiussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario solo l’exceptio doli, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta”), se deve essere considerata dotata di autonomia, siccome profilo di censura a sè stante, appare del tutto generica e priva di specifico collegamento con la fattispecie dedotta in giudizio, alla stregua di un astratta ipotesi di ricostruzione del significato di norme e principi, di cui non si intende l’esatta correlazione rispetto alla specie di causa.

E d’altronde, detto quesito si palesa ulteriormente inidoneo sotto il profilo della non autosufficienza rispetto ai dati storici rilevanti e caratterizzanti la vicenda contrattuale che si assume intercorsa tra le parti, anche alla luce del notorio orientamento di questa Corte secondo cui: “Per la distinzione del contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni “a prima richiesta” e “ogni eccezione rimossa”, risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell’accordo tra debitore principale e garante. Infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 cod. civ.” (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23900 del 09/11/2006).

E perciò, in difetto della compiuta allegazione del contenuto del contratto intercorso tra le parti, non è chi non veda che non potrebbe chiedersi a questa Corte alcuna valutazione circa la correttezza dell’inquadramento fatto dal giudicante in ordine alle corrispettive obbligazioni incombenti sulle parti, semplicemente sulla scorta di una vaga e schematica ricostruzione della tipologia del patto (sulla qual cosa, è ovvio, non può dirsi maturato alcun “giudicato”, risultando essere questione estranea al petitum sostanziale oggetto delle domande).

Da accogliersi invece il secondo profilo del primo motivo di impugnazione (sintetizzato nella seconda proposizione di cui si compone il quesito: “se, in una situazione in cui la richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Dogana successivamente alla operazione di esportazione entro il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 16 Reg. CE 2220/85, in base a determinazione degli uffici della Commissione CE – nella specie FEAOG – sia rimasta inottemperata dalla società esportatrice, con conseguente richiesta di rimborso dell’anticipazione da parte della Dogana, l’escussione dei soggetti garanti in base a contratto autonomo di garanzia sia da ritenere legittima, non abusiva e non giustificatrice di una exceptio doli, con conseguente improponibilità delle domande proposte dagli istituti”) che risulta fondato sotto il profilo del combinato disposto delle regole di diritto interno e di diritto comunitario valorizzate dalla parte ricorrente.

A mezzo del predetto profilo di impugnazione la parte ricorrente si duole, concretamente, del fatto che – qualificando come “exceptio doli” le eccezioni di parte garante – la Corte di appello non abbia “considerato che le prescrizioni sul contenuto delle fideiussioni, dettate in via generale dall’art. 16 del reg. CEE 2220/1985……imponevano il pagamento senza contestazioni sul merito, appunto a prima richiesta, ed impedivano, in conseguenza, la proposizione di opposizione da parte dei garanti in contestazione della debenza della restituzione richiesta”. Ammettendo la proponibilità di tali eccezioni il collegio avrebbe violato lo spirito e la lettera della citata norma.

Preliminare all’esame delle altre questioni è quindi la qualificazione del negozio giuridico intercorso tra le parti a garanzia delle restituzione delle anticipazioni alle esportazioni erogate a favore della società poi fallita.

A questi fini conviene riprodurre qui di seguito l’insegnamento recente di questa Corte che si è già espressa sul punto con tale chiarezza di accenti che non necessitano ulteriori specificazioni:” Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell’esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell’esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l’istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit) o sotto forma di garanzia con l’impegno, però, del garante “congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell’incameramento di una cauzione”.

Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l’eventuale restituzione dell’importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell’esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24207 del 26/09/2008).

Si deve perciò sicuramente qualificare come contratto autonomo di garanzia il negozio giuridico intercorso tra le parti, non tanto per il contenuto sostanziale del medesimo, che non è stato lumeggiato dalle parti, quanto per la sua autoqualificazione “funzionale”, attesa la natura stessa dell’operazione che un tale negozio presuppone e quindi per la imprescindibile connotazione che ad esso attribuisce la disciplina comunitaria di riferimento, alla quale si è immancabilmente fatta adesione nella realizzazione dei presupposti dell’operazione economica sottostante ai fatti di causa, per i quali fini non può non essere stata dirimente (anche nell’ottica della comune intenzione delle parti) la chiara disposizione dell’art. 8 del citato regolamento comunitario.

Ciò posto, mette conto evidenziare che, a sostegno dell’accoglimento della “exceptio doli” formulata dalla Compagnia Assicuratrice la Corte d’appello ha argomentato ricordando che le istanze di restituzione per le esportazioni eseguite prima del fallimento della BECA erano state sempre ritenute dall’Amministrazione doganale italiana regolari e conformi alle prescrizioni del Reg. CEE 3665/87 all’epoca vigente per ottenere l’assegnazione definitiva del beneficio daziario (cioè i sussidi concessi dalla Comunità Europea agli esportatori tramite l’apposito fondo di garanzia, cioè il FEOGA) e lo svincolo delle correlate fideiussioni, mentre solo a lungo tempo di distanza dalla conclusione dell’operazione e successivamente alla declaratoria di fallimento della BECA la documentazione presentata era stata giudicata insufficiente e se ne era chiesta la integrazione con ulteriori certificazioni e/o attestazioni che dimostrassero l’effettiva immissione al consumo della merce nel paese di destinazione.

Ed è proprio questo improvviso mutamento di indirizzo che è stato ritenuto dalla Corte di Appello fonte di patologico abuso, giacchè incidente su un contesto definito, o quanto meno esaurito, ed a maggior ragione perchè implicante l’inadempimento di in onere documentale, senza l’indicazione dell’esatto incombente inosservato.

L’assunto non è esente da censura.

Conviene ancora precisare che la problematica posta dal motivo di impugnazione qui in esame è già stata diffusamente trattata e risolta nella sentenza di questa Corte n. 16877 del 21.7.2009, massimata come di seguito:” Il beneficio delle restituzioni all’importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario (più elevato) e quello extracomunitario (meno elevato), è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l’Autorità nazionale doganale (attualmente nel nostro ordinamento l’Agenzia delle Dogane) può escutere nel caso in cui l’impresa finanziata non esegua l’esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell’effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d’idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione. A tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall’art. 8, n. 1, del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l’effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell’intensificazione dei controlli da parte dell’Autorità nazionale”.

Il principio di diritto sopra trascritto, che questo collegio condivide ed a cui intende dare continuità, non può non determinare la riforma della decisione di secondo grado, per quanto nella specie di causa qui in considerazione la regola fatta propria dal giudicante sia stata pronunciata con riferimento all’eccepita condotta abusiva dell’Amministrazione e non con riferimento ai principi di affidamento e buona fede a cui resta improntata la condotta degli operatori economici.

A tale ultimo proposito conviene rammentare qui di seguito, per riassunto, il sistema delle giustificazioni documentali che sono richieste dalla disciplina comunitaria al fine della definitiva attribuzione delle restituzioni alle importazioni.

Ed in particolare, e determinante la disciplina prevista nell’art. 18 del Reg. 3665/87 che – specificando il disposto dell’art. 17, u.c. (il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo) – prevede un sistema di “prova primaria” e di “prova secondaria”.

La prova primaria di immissione in consumo è regolata dal 1A paragrafo e consiste nella: a) presentazione del documento doganale oppure, in alternativa; b) l’attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dalla Commissione ovvero da uno Stato membro.

Le prove “secondaria” si correla alla impossibilità dell’esportatore di ottenere il documento conformemente al paragrafo 1, in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà, o se i documenti sono considerati insufficienti. Perciò, in siffatte ipotesi, la dimostrazione di espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera avverata con la presentazione dei seguenti documenti che sono, in sintesi ed in via alternativa tra loro:

a) copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo;

b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri attestante che il prodotto ha lasciato la zona portuale e che, a quanto consta, esso non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) attestato di identico contenuto a quello sub b) ma rilasciato da una società internazionale specializzata in materia di controllo e sorveglianza;

d) documento bancario attestante che è stato accreditato sul conto dell’esportatore il pagamento effettuato dall’importatore relativo all’esportazione considerata; e) attestato di presa in consegna della merce da parte di un organismo ufficiale del paese terzo; f) attestato di presa in consegna di un’organizzazione internazionale in caso di aiuto alimentare.

Risulta da quanto dianzi evidenziato che è in contraddizione con la vigente disciplina, di origine comunitaria, l’assunto valorizzato dalla Corte d’Appello secondo cui la richiesta di integrazione documentale proveniente dall’Amministrazione Doganale fosse carente dell’indicazione dell’esatto incombente inosservato, appunto perchè una siffatta indicazione è già espressamente contenuta nella disciplina di legge e non ha bisogno di essere ribadita.

D’altronde (e per venire alla questione della ritenuta natura improvvisa e patologica della condotta dell’Amministrazione consistita nella richiesta di integrazione documentale), la prova dell’effettiva immissione in consumo nel paese terzo della merce per la cui esportazione sono state concesse le agevolazioni, se deve transitare necessariamente dalle suddette tipologie, non si esaurisce tuttavia senza che sia effettuata dall’Amministrazione una implicita o esplicita valutazione di idoneità e sufficienza del contenuto in funzione della rappresentazione certa dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione, siccome è comprovato dall’espressa previsione – nel tessuto dell’art. 18 del regolamento dianzi menzionato – di un’ipotesi retta dalla ritenuta insufficienza dei documenti giustificativi in via di prova primaria. L’Amministrazione può dunque esigere – a seconda dei casi – elementi integrativi che contribuiscano a rivelarne l'”effettività” e la “regolarità” della prova primaria.

Nè vi è ragione espressa nella norma o implicita nel sistema per supporre che l’Amministrazione doganale sia impedita, nell’attività di riscontro della validità delle operazioni, da preclusioni temporali nell’esercizio dell’azione di recupero (come pacificamente non è anche nella specie di causa, non essendo stato eccepito il maturarsi di alcun termine di prescrizione o decadenza), sicchè deve ritenersi che essa Amministrazione sia sempre abilitata – nei limiti del decorso dei termini prescrizionali – a chiedere supplementi documentali per l’accertamento dei presupposti cui la normativa comunitaria condizione l’attribuzione del beneficio, non trattandosi di “nuovo” adempimento ma semmai di “specificazione” di quello principale per rendere effettivo il controllo così come demandato all’Autorità nazionale dall’organismo comunitario (trattandosi di “risorse proprie”).

A fronte di un quadro normativo in tal maniera connotato, appare del tutto in contraddizione con il sistema prefigurato dalle norme frapporre a titolo di abusi vita della condotta il lungo trascorso di tempo dal momento in cui si era realizzata l’operazione economica sottostante o il fatto (occasionale) del fallimento – realizzatosi nelle more – del fallimento dell’esportatore, siccome circostanze innegabilmente capaci di complicare e rendere meno agevole l’acquisizione e la produzione della documentazione integrativa richiesta a titolo di prova secondaria. Ovvero frapporre l’esistenza di precedenti prassi di tolleranza rispetto alla documentazione prodotta a titolo di prova primaria, non potendosi ritenere che dette prassi astringano l’Amministrazione a comportarsi in conformità anche nelle successive fattispecie.

Neppure può apparire rilevante la circostanza che l’operatore finanziario che ha rilasciato la garanzia sia “distante” rispetto al sistema nel quale la disciplina menzionata è chiamata ad operare, giacchè l’abusività della condotta dell’Amministrazione non può che essere valutata con riferimento all’operatore economico sottoposto agli obblighi di evidenza documentale, senza che rilevi a questo fine la posizione del garante, essendo quest’ultimo tenuto a dare attuazione all’impegno di manleva tutte le volte in cui l’inadempimento dell’obbligato principale sia fatto constare con modalità corrispondenti alla disciplina di legge.

E d’altronde, è principio già recepito quello secondo cui:”Poìchè nel contratto autonomo di garanzia al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo “l’exceptio doli”, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti “prima facie” abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull’inadempimento dell’obbligazione principale, l’onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale; è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento da parte del garantito” (Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 21/04/1999).

Insomma, versandosi indiscutibilmente in materia di “exceptio doli generalis seu praesentis” (per la qualificazione della fattispecie e per la distinzione rispetto alla “exceptio doli specialis seu preteriti” si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007), per l’integrazione della fattispecie sarebbe stato necessario acquisire la certezza dell’avere il garantito sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero avanzato richieste di pagamento “prima faci e” abusive o fraudolente (in termini si veda ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10864 del 01/10/1999), sicchè sarebbe spettato al garante, in assolvimento dell’onere incombentegli e per sorreggere l’impugnazione del provvedimento volto ad escutere la garanzia, non già di limitarsi ad allegare e prospettare l’esistenza della maggiore difficoltà nel reperimento dei documenti costituenti la richiesta integrazione, ma di rigorosamente comprovare le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione delle relazioni internazionali esistente al momento della richiesta avrebbero avuto idoneità di rendere assolutamente ed obiettivamente impossibile l’acquisizione di tutti e ciascuno i documenti considerati idonei ai fini della integrazione della prova secondaria.

In diversa ipotesi, l’accoglimento dell’eccezione formulata dal garante circa la generica legittimità della pretesa di integrazione documentale (alla luce della asserita idoneità della giustificazione già resa in sede di prova primaria) finirebbe per integrare i presupposti dell’indagine sulle eccezioni direttamente opponibili dall’obbligato principale e finirebbe perciò per tradire il carattere precipuo della obbligazione autonoma di garanzia (per la distinzione di quest’istituto rispetto alla fideiussione ed alla garanzia a prima richiesta si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del 12/12/2005), che è appunto quello di precludere al garante di opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale.

Consegue da quanto fin qui argomentato che la censura formulata dalla parte ricorrente con il secondo profilo del primo motivo (che può essere identificato come secondo motivo di gravame, per meglio distinguerlo dal primo profilo) vada accolta – con assorbimento delle residue censure oltre che con assorbimento del ricorso incidentale – sicchè la sentenza di appello deve essere cassata.

Consegue ancora che andranno respinte tutte le domande introduttive proposte ad impugnazione dell’ingiunzione fiscale, non occorrendo ulteriori indagini nel merito alla luce del contenuto delle azioni proposte in prime cure.

L’esistenza di precedenti emessi da questa Corte in analoga materia giustifica il ricorso – nei limiti di questo grado di giudizio – al criterio della soccombenza, ai fini della regolazione delle spese di lite. I gradi di merito possono restare improntati al criterio della compensazione.

P.Q.M.

la Corte – riuniti i ricorsi – rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo (con assorbimento del ricorso incidentale). Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – respinge il ricorso avverso l’ingiunzione fiscale. Condanna la parte ricorrente incidentale a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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