Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30744 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, (ud. 22/06/2017, dep.21/12/2017),  n. 30744

Fatto

RILEVATO CHE:

D.G.N. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Isernia la ASL “(OMISSIS)” di Isernia chiedendo il risarcimento del danno conseguente ai postumi permanenti (limitazione funzionale dell’arto superiore destro) per effetto del mancato riconoscimento dell’iniziale fase edematosa locale seguita a trauma contusivo e distorsivo del polso destro. Il Tribunale adito, disposta CTU, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando la convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 142.064,27 oltre accessori, sul presupposto che l’ammontare del risarcimento dovesse limitarsi al 27% (a fronte dell’invalidità permanente nella percentuale del 52%) per avere il ritardo diagnostico e terapeutico solo aggravato e non determinato la malattia. Avverso detta sentenza propose appello il D.G.. Con sentenza di data 9 febbraio 2016 la Corte d’appello di Campobasso, dopo avere disposto nuova CTU, accolse l’appello per quanto di ragione e condannò la convenuta al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 97.671,63 oltre accessori.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, secondo quanto chiarito dalla prima CTU, la terapia antibiotica non era stata iniziata il 14 gennaio 1998, ma il giorno successivo, e che i sanitari, oltre al ritardo con il quale avevano iniziato la terapia antibiotica, eseguito gli esami ematochimici e lo stesso intervento chirurgico, nonostante la veloce progressione della fascite necrotizzante, avevano praticato una terapia insufficiente, non essendo stata prevista la copertura antibiotica profilattica in vista dell’intervento chirurgico. Concluse quindi nel senso che, avuto riguardo al danno permanente stimato dal primo CTU, era imputabile alla responsabilità dei sanitari la percentuale del 35% del totale.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi la Gestione Liquidatoria A.S.L. n. (OMISSIS) “(OMISSIS)” di Isernia e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo e di inammissibilità del secondo motivo del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, nonostante che il Di Gravio non avesse contestato le conclusioni sia della prima che della seconda CTU, la quale aveva escluso del tutto profili di responsabilità medica, disattendendo del tutto quanto accertato dalla seconda CTU il giudice di appello aveva elevato la percentuale riconosciuta in primo grado, violando il principio di non contestazione.

Il motivo è manifestamente infondato. L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (Cass. 21 giugno 2016, n. 12748; 6 aprile 2016, n. 6606). Ciò che attiene alla componente valutativa è sottratto al principio di non contestazione (Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; 8 marzo 2007, n. 5299). Non sussiste pertanto l’onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico di ufficio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 115 cod. proc. civ. e omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di esaminare l’eccezione di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., costituente fatto rilevante e determinante per la decisione, e che omessa è la motivazione sulle ragioni per le quali la percentuale di responsabilità dei sanitari è stata elevata.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e che miri a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente (Cass. 23 settembre 2011, n. 19443; 20 settembre 2013, n. 21611). In secondo luogo il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 12 gennaio 2016, n. 321; 6 dicembre 2004, n. 22860). In terzo luogo si denuncia il vizio motivazione sulla base della previsione non più vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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