Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30743 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30743 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 8935-2016 proposto da:
LO MARCO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato
GIANDOMENICO RIGGIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
BOGETTI PAOLO, GIANI ROBERTO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato PIER FRANCO GIGLIOTTI;
– controricorrenti
contro
BOLTRI MARIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 1775/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Anna Lo Marco

ottobre 2015, che rigettava il suo gravame avverso la decisione del
Tribunale della stessa Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda
di essa attrice, proposta contro i medici Roberto Giani, Paolo Bogetti e
Mario Boltri, volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico
(permanente e temporaneo) e del danno patrimoniale patito in
conseguenza di intervento chirurgico eseguito in difetto di consenso
informato;
che resistono con congiunto controricorso Roberto Giani e
Paolo Bogetti, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede
l’intimato Mario Boltri;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che, con il primo mezzo, è dedotta “violazione/falsa
applicazione: di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: sull’erronea
interpretazione dei vigenti orientamenti normativi e giurisprudenziali in
materia di consenso informato e sulla lesione del diritto
all’autodeterminazione terapeutica della paziente (art. 33 codice della
deontologia medica/artt. 1-13 e 32 Cost.)”;
che il motivo — con il quale si lamenta la violazione delle norme
indicate in rubrica in ragione del mancato riconoscimento del diritto al
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ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 8

risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione
cagionata da mancanza di consenso informato all’atto medico — è
inammissibile;
che, infatti, posta la distinzione tra domanda risarcitoria
correlata alla lesione del diritto all’autodeterminazione per carente

terapeutica e domanda risarcitoria correlata alla lesione del diritto alla
salute del paziente medesimo in assenza di detto consenso (tra le altre,
Cass. n. 12205/2015; Cass. n. 2177/2016), nella sentenza impugnata
non vi è cenno ad una pretesa risarcitoria dell’attrice fondata
esclusivamente sulla lesione del diritto all’autodeterminazione (e,
dunque, in forza di congruenti e specifiche allegazioni fattuali anche,
segnatamente, sulle conseguenze dannose patite per un siffatto danno
evento) e la ricorrente non ha affatto fornito contezza (nel rispetto
dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., tramite l’indicazione
puntuale degli atti processuali rilevanti e dei relativi contenuti) di dove
e quando sarebbe stata proposta nel giudizio di merito una siffatta
pretesa risarcitoria, che, dunque, risulta veicolata per la prima volta in
questa sede, risultando, come tale, inammissibile. Ciò tanto più
considerando, in modo particolare, che dallo stesso tenore del ricorso
si evince soltanto che la richiesta di danni si incentrava su quello
biologico (da lesione della salute) e su quello patrimoniale, così
trovando conferma, seppure indiretta (ma significativa), della mancata
proposizione di una autonoma pretesa risarcitoria per danno non
patrimoniale conseguente alla lesione del diritto
all’autodeterminazione;
che, con il secondo mezzo, è prospettato “omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5
c.p.c.: sull’omessa considerazione delle palesi irregolarità contenute
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acquisizione di consenso informato del paziente sottoposto ad attività

nelle cartelle cliniche prodotte in giudizio in relazione ai moduli
attestanti il preteso consenso informato e sull’omessa
valutazione/interpretazione globale delle considerazioni contenute
nella c.t.u. dr. Varetto e in altre produzioni di causa”;
che il motivo — il quale è rivolto contro le statuizioni della

informato e sull’accertato difetto di prova tra pregiudizio lamentato
dalla Lo Marco e gli interventi chirurgici e, quindi, attiene al rigetto
della domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute su cui si è
(unicamente) pronunciata la Corte territoriale – è inammissibile sotto
un duplice profilo:
a) lo è perché — a fronte di una sentenza di appello confermativa
di quella di primo grado anche in punto di accertamento di fatto (art.
348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione tempolis,
essendo stato l’appello introdotto con citazione notificata il 16
dicembre 2013) — la ricorrente, al fine di introdurre una esaminabile
censura ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., avrebbe
dovuto indicare (ma a ciò non ha provveduto) le ragioni di fatto poste
a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro
diverse (Cass. n. 5528/2014);
b) lo è, altresì (e in via comunque assorbente), perché la
ricorrente non ha impugnato l’autonoma ratio decidendi, da sola idonea a
sorreggere la decisione, relativa all’accertato difetto di prova in ordine
al rifiuto degli interventi chirurgici ove degli stessi fosse stata informata
in modo pieno e consapevole (Cass. n. 2847/2010 e Cass. n.
2177/2016);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la
ricorrente condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti,
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sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza del consenso

delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in
conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;
che non occorre provvedere alla regolamentazione delle
predette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività
difensiva in questa sede.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 20 aprile
2017.
Il Presidente

PER QUESTI MOTIVI

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