Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30742 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30742 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sui ricorso 21488-2016 proposto da:
DALIA SRL, già ALES SRL, in persona dell’Amministratore pro
tempore e legale rappresentante elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NIZZA 56, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO
FIORAVANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRO VELLA;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO DALIA SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 138/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 18/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatoe Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 agosto
2016, ha rigettato il reclamo della Dalia srl avverso la sentenza
dichiarativa del proprio fallimento.

Data pubblicazione: 21/12/2017

La società Dalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
15 legge. fall., per avere ritenuto non provato il mancato

riguardo i poteri ufficiosi di indagine.
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto
nel ricorso, ha rilevato che la reclamante si era limitata ad
allegare genericamente il mancato superamento dei limiti
dimensionali di cui all’art. 1 legge fall. nel triennio di
riferimento, senza produrre i bilanci o idonee scritture
contabili. Questa ratio decidendi non è stata specificamente
censurata, non avendo la ricorrente precisato se e in quale
momento processuale abbia prodotto i bilanci in originale o in
copia formale. Il ricorso è rigettato, alla luce del principio
secondo cui l’omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi da parte della società Dalia, raggiunta da istanza di
fallimento, si è risolto in suo danno, costituendo essi base
documentale imprescindibile, seppur non prova legale, ai fini
della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui
all’art. 1, comma 2, I.fall. (Cass. n. 24548/2016, n.
13643/2013, n. 8769/2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Doppio contributo a carico della ricorrente come per legge.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Pr sidente

superamento dei limiti di fallibilità e omesso di esercitare al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA