Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30741 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1572/2007 proposto da:
R.M., B.A., in qualità di eredi di RO.
M., elettivamente domiciliate in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato QUATTROCCHI Paolo, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CONSIGLIO GABRIELE, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 165/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 16/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.A. e R.M. impugnarono gli avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni nr. (OMISSIS) emessi dall’Ufficio del Registro di Milano a fronte della denuncia di successione (integrativa di una precedente) presentata in morte di Ro.Ma., rispettivamente marito e padre delle contribuenti.
Lamentarono che l’atto impugnato: non aveva tenuto conto delle passività dell’asse ereditario riconosciute deducibili da una precedente sentenza (229/95) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; aveva aumentato l’attivo ereditario in base alla presunzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, comma 2, della quale non ricorrevano i presupposti, essendo stato redatto l’inventario dei beni caduti in successione; aveva applicato una sanzione per la mancata indicazione nella denuncia originaria di titoli che erano stati inclusi nella dichiarazione integrativa. In primo grado i ricorsi vennero accolti, con sentenza parzialmente confermata in appello. Nella pendenza del termine per il ricorso in cassazione le contribuenti hanno domandato di definire il contenzioso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. L’Ufficio ha respinto l’istanza. Pronunciando sulla impugnativa del diniego, la CTR di Milano ha così deciso: “Annulla il provvedimento con il quale l’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate ha rigettato la domanda di definizione della lite pendente, per la quale è stata pronunciata la questa commissione la sentenza n. 177/29/2002, con la precisazione che il valore della lite è quello risultante dalla somma dell’importo delle passività non riconosciute nella determinazione dell’attivo ereditario, dell’importo dovuto alla presunzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9 e dell’importo delle sanzioni, e con l’ulteriore precisazione che la domanda di definizione è accoglibile soltanto se riferita a tali importi e non anche all’intero importo dell’imposta così come liquidata nell’avviso di liquidazione impugnato”.
Le contribuenti ricorrono con tre motivi per la cassazione della sentenza. L’Agenzia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., dovendosi rilevare che la causa non poteva essere proposta davanti alla CTR. Questa si era spogliata della lite con la pubblicazione della sentenza 177/2002, sicchè non era competente a conoscere della validità dell’istanza di condono. L’impugnativa del diniego andava proposta, insieme all’impugnazione della sentenza di merito, col ricorso per cassazione, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8. Poichè la sentenza della CTR 177/2002 era stata depositata il 16/12/2002, ed il termine per impugnarla era rimasto sospeso fino al 2 giugno 2004, non essendo stato proposto il ricorso per cassazione entro il 2 luglio 2005 quella sentenza è passata in giudicato.
Poichè la pronuncia segue d’ufficio è giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011